Rinuncia all’agevolazione fiscale prima casa per evitare sanzioni o multe dal Fisco dopo i 18 mesi

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prima casaIn caso non si riesca a spostare la residenza nel comune ai fini dell’agevolazione fiscale prima casa (o benefici prima casa) è conveniente presentare un’istanza di rinuncia prima del decorso dei 18 mesi in cui si rinuncia all’agevolazione in modo da evitare l’applicazione della multa mentre rstano dovuto gli interessi legali calcolati dal giorno del rogito notarile al giorno di versamento della differenza tra quanto dovuto e quanto versato precedentemente.

La residenza come primo requisito delle agevolazioni fiscali prima casa

La condizione per fruire delle agevolazioni prima casa necessita di una dichiarazione da rendere al momento dell’acquisto della prima casa che consiste nell’impegno a spostare la propria residenze nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione e questa dichiarazione è esplicitamente previsto che sia per legge a pena di decadenza dall’agevolazione.

Sanzione sull’agevolazione prima casa

Il disposto normativo prevede inoltre che nei casi di decadenza dall’agevolazione prima casa sarà obbligatorio versare il differenziale dell’imposta oltre sanzioni del 30% e degli interessi legali. La sanzione sarà irrogata mediante una cartella di pagamento ed avrà ad oggetto principlamente tre voci:

  • Differenziale tra imposta di registro pagato in misura ridotta e imposta in misura ordinaria;
  • Applicazione al valore di cui sopra della percetuale del 30%;
  • Applicazione degli interessi legali secondo il tasso di riferimento;
  • Altri valori minori per costo della riscossione.

Con un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate un contribuente ha chiesto esplicitamente se fosse possibile rinunciare prima del decorso dei 18 mesi alle agevolazioni prima casa, perchè per cause di forza maggiore non avrebbe potuto trasferirsi in tempo ed ha chiesto la non applicazione delle sanzioni.

Prescrizione dell’azione di accertamento

Prima di correre ai ripari verificate che non siano decorsi i termini prescrizionali per l’azione di accertamento ai fini delle imposte di registro in quanto per questa tipologia di tributo e questa fattispecie non vigono i soliti termini quinquennali ma quelli definiti nell’articolo 76 del testo unico delle imposte di registro e che impone agli uffici di accertare eventuali violazioni entro il termine di tre anni per accertare se il contribuente che ha acquistato una ‘prima casa’ usufruendo dei benefici fiscali abbia rispettato le condizioni previste per ottenere le agevolazioni.

Qualora sia prescritta non scordatevi che dovrete comunque azionarvi per farvi annullare l’atto presso il soggetto che l’ha emesso ed i cui riferimenti a cui inviare o recarvi sono inseriti nell’atto stesso. L’impugnazione avverrà attraverso un ricorso da presentare in commissione tributaria. Non vi riducete all’ultima settimana per dare incarico ad un commercialista di assistervi ma fatelo subito. I tempi tecnici di redazione possono essere di diversi giorni per cui non rischiate di scavare i termini altrimenti la vostra azione sarebbe nulla e sareste obbligati a pagare l’importo richiesto.

La rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa: prima o dopo i 18 mesi fa la differenza

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che qualora si presenti presso l’ufficio territoriale competente, per intenderci quello competente secondo il comune dove è situato l’immobile o quello dove ha la residenza il contribuente (ossia l’altro comune se differente) il differenziale di imposta di registro o di Iva (nel caso di acquisti direttamente da un’impresa) comprensivo degli interessi che maturano al saggio di interesse legale giornaliero che va dalla data dell’atto notarile (giorno da cui in teoria nasce il l’obbligazione tributaria al versamento delle imposte di registro) al giorno di effettivo versamento.
Questa conclusione non la trovate in alcuna norma in quanto non c’è scritto espressamente che ci si può rinunicare tuttavia l’agenzia delle entrate con la propria risoluzione ministeriale numero 105 è giunta finalmente, oserei dire, a queste conslusioni ossia potete finalmente rinunciare volontariamente al beneficio. In tal modo se dopo aver reso le dichiarazioni nell’atto notarile vi renderete conto di non poterle più soddisfare, e mi riferisco al trasferimento della residenza per motivi di forza maggiore allora potrete chiedere espressamente di poter rinunciare alle agevolazioni

Quali le conseguenze della rinuncia alle agevolazioni fiscali

Naturalmente non pensate che facendo questo geste il fisco non vi chiederà niente, e quando ci casca. Dovrete versare il differenziale tra l’imposta di registro versata nella misura ridotta dell’1% contro quella ordinaria sulle seconde case che è ben, udite udite del 9%. La rinuncia inoltre sarà riconosciuta si dovrà fare riferimento al termine dei 18 mesi per la modifica della residenza la decadenza dall’agevolazione. Nel caso in cui, invece, non siano ancora trascorsi e non possiate trasferire la residenza potrete revocare la dichiarazione dovrete presentare un’istanza all’ufficio territoriale competente presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta nella misura ordinaria versando così il differenziale tra imposta agevolata e quella normale. L’ufficio recepita l’istanza ricalcola il dovuto e vi fa avere l’atto senza sanzioni da versare comprensivo degli interessi legali ma senza sanzioni come detto prima.

Se invece sono decorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza potrete sanare la questione ma avvalendovi del ravvedimento operoso con cui applicherete si le sanzioni ma in misura estramente ridotta e calcolando il decorso della sanzione dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione. Ricordo che le parole in celeste sono i link per gli articoli di approfondimento.

Vi segnalo che qualora siete foste stati accertati dall’agenzia delle entrate riguarda le dichiarazioni da rendere nell’atto sulle unità locali immobili case o appartamenti sul territorio nazionale dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima semprechè procedano al riacquisto entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.

Sanzione sulle agevolazioni prima casa

In sostanza quindi lo scherzetto vi costerà il 9% del valore catastale aggiornato che indicherete nell’atto…quasi una follia se pensate.

Lo Stato si prende il 9% del valore catastale…io lo trovo un valore inaccettabile per un paese civile. Con quei soldi, che diciamolo non servono a niente nella pratica o quanto meno possiamo dire che più che remunerano l’attività operativa che esiste dietro la registrazione dell’atto. Non serve veramente ad effettuare un’opera di trascrizione compilata che andrà sui sacri registri in quanto ad oggi è tutto dematerializzato e per di più la registrazione telematica al Catasto immobiliare è effettuata dai Notai per cui a che titolo versiamo quest’imposta???? … lasciamo perdere.

So solo che con quei soldi le persone ci potrebbero rifare una stanza per i figli oppure meglio ancora andarci in vacanza piuttosto che regalarli ad un apparato burocratico come il catasto. Se poi un giorno vi volete rendere conto di come stanno messi fateci anche un giro così capirete come sono impiegati i vostri soldi e quel 9% di imposta di registro….scusate ma capita che quando si scrive di domenica pomeriggio ed il giorno dopo si lavora si è un po’ critici.

Agevolazione Prima Casa
Decadenza agevolazioni prima casa

Come si calcola il valore catastale di un immobile a cui applicare l’imposta di registro

Potrebbe interessarvi anche l’articolo dedicato al valore catastale di casa e dei terreni

 

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

http://www.tasse-fisco.com/case/prezzo-valore-registro-acquisto-terreno-accertamenti/33645/

http://www.tasse-fisco.com/case/prima-casa-2010-agevolazioni-fiscali-imposta-registrochi-come-quando-quanto-vale/1944/

82 Commenti

  1. Salve, ho venduto la mia abitazione nei primi cinque anni dall’acquisto sul quale ho richiesto le agevolazioni prima casa. intendo costruire su terreno che acquisterò e rimarrò speranzoso di realizzare la mia abitazione entro i famosi 18 mesi (dalla vendita Aprile 2021) .
    La mia domanda è questa
    1) in che termini questa nuova abitazione deve essere realizzata per rientrare in questi 18 mesi e non incorrere in sanzioni. (basta il grezzo e copertura? basta presentare solo il primo sal? ecc ecc)
    2) se non fossi sicuro di farcela e volessi pagare lo scotto della vendita come mi devo comportare e quanto dovrei pagare?
    grazie per chi mi risponderà

  2. Salve, mia moglie è proprietaria al 100% di un immobile dove al momento siamo residenti. Ho acquistato un appartamento in altro comune con agevolazioni prima casa(mia moglie ha rinunciato alla comunione durante il rogito) e dove dovrò stabilire residenza in tale comune entro 18 mesi. è vero (sembrerebbe ci sia anche una sentenza della cassazione) che in tal caso perderemmo entrambi le agevolazioni IMU (in quanto non residenti in unica unità immobiliare)?

  3. Se rinuncia entro scadenza paga “solo” il 7% ma senza sanzioni o interessi. Inoltre perde il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo qualora ne abbia contratto uno.

  4. Buonasera ho acquistato una casa con mio marito con agevolazioni prima casa, solo lui riuscirà a trasferire la residenza entro 18 mesi perché io sono custode e perderei il lavoro quindi preferirei aspettare. A quali spese vado incontro oltre pagare la differenza di aliquota del 7%? Influisce anche sul mutuo? Grazie

  5. buonasera, sto per ricevere per successione la casa di abitazione dei miei genitori, al 50% con mia mamma. Sono pero residente alléstero, e mia mamma possiede unáltra casa che ora usa come residenza primcipale. mi hanno detto che posso usufruire comunque della detassazione prima casa, anche se iscritta AIRE. E´corretto?
    se volessi vendere la casa prima dei cinque anni per acquistare un appartamento di valore superiore, quindi dovendoci aggiundere soldi, perdo le agevolazioni?
    posso da residente alléstero mettere in affitto questi immobili?

    grazie per le gentili risposte!

  6. Lei può acquistare solo una casa con le agevolazioni previste per l’abitazione principale. A seconda di quale sceglie la seconda subirà un prelievo maggiore. Laddove quella che decide di adibire ad abitazione principale sia quella che sta acquistando ora allora lo faccia presente al Notaio.

  7. Buonasera,
    ho acquistato un’immobile nel 2017 ed ho beneficiato delle agevolazioni prima casa trasferendo la residenza nei 18 mesi, vorrei acquistare altro immobile nello stesso comune, se pago la differenza degli oneri come seconda casa sull’immobile di cui ho beneficiato delle agevolazioni posso acquistare il nuovo immobile con le agevolazioni prima casa?

  8. Buongiorno,
    ho acquisitato da un privato un immobile con agevolazione prima casa ( appartamento + box di pertinenza ) con l’obbligo di vendere entro 12 mesi l’attuale mio appartamento ed il relativo box per i quali avevo già usufruito dei benefici prima casa.
    Volendo mantenere la proprietà del box posso rinunciare all’agevolazione autodenunciandomi solo per la quota parte della pertinenza ?
    Grazie in anticipo.

  9. Buongiorno, ho acquistato il 5 ottobre 2018 un appartamento con agevolazioni prima casa ed ho trasferito la resifenxa. Nel dicembre 2019 ho ereditato un appartamento con un valore catastale nettamente superiore al primo. Vorrei sapere se posso rinunciare alle agevolazioni prima casa del primo appartamento e se devo pagare sanzioni oltre la differenza dell’imposta di registro.

  10. Mi scade lagevolazione prima casa fra un mese, essendo passati i 12 mesi a disposizione, se rogito esempio il 5 aprile cosa vado incontro? Abito nello stesso comune del paese dell’immobile acquistato, devo ristrutturare se entro per settembre va bene? Grazie mille attendo informazioni

  11. Buongiorno,
    non credo di riuscire a vendere casa entro i 12 mesi e pensavo all’autodenuncia presso l’agenzia delle entrate prima del termine ultimo.
    Mi sembra di capire che dovrò pagare la differenza tra iva 4% e 10% (differenza prima casa – seconda casa per acquisti da impresa), differenza imposta di registro tra 1% e 9% entrambi maggiorati degli interessi (no sazione 30% perchè non supero i 12 mesi?).E’ corretto? dimentico qualcosa?
    Premesso che ho spostato già la residenza nella casa “nuova”, vorrei sapere se in questo caso perdo anche il diritto alle detrazioni nel 730 delle spese sostenute e cosa succede con quello che ho già recuperato.
    grazie

  12. Guardi, gli interessi legali sono ad un tasso talmente basso che rappresentano la quota meno onerosa di questo faccenda per cui non si preoccupi….e comunque fino alla data dell’autodenuncia

  13. Gentilissimo, il 30 giugno 2016 in seguito ad un trasferimento per lavoro, ho rogitato per l’acquisto di un appartamento usufruendo dei benefici fiscali prima casa con l’obbligo di vendere, entro 12 mesi, l’appartamento che già avevo e dove abitavo prima del trasferimento.
    Visto che il tempo passava e che non riuscivo a vendere casa, per non pagare la sanzione del 30%, il 7 di giugno del 2017 mi sono autodenunciata.
    L’impiegato dell’agenzia delle entrate mi ha rilasciato una ricevuta per tale operazione e mi ha detto che mi avrebbero scritto e fatto sapere quanto pagare e le possibilità di rateizzazione.
    Ad oggi però non si sono ancora fatti sentire. Da una parte sono contenta perché come lei ben spiega nel suo articolo, sarà un vero bagno di sangue e io vivo di solo stipendio e col mutuo non è facilissimo. Dall’ altra parte però temo che mi chiedano interessi per loro ritardi.
    La domanda che le faccio è : ma gli interessi di mora si calcolano dal giorno del rogito fino alla data in cui mi sono autodenunciata o dal giorno del rogito fino a quando mi chiederanno il pagamento?
    Le saró grata se volesse rispondermi

  14. Salve, vorrei avere alcune delucidazioni riguardo all’acquisto nuova prima casa e vendita prima dei cinque anni dell’altro appartamento comprato con agevolazioni prima casa.

    Plusvalenze e tassazione.
    L’immobile acquistato nel 26 giugno 2015 era stato messo in affitto ad agosto dello stesso anno, riadibito a prima casa (quindi come abitazione principale) nel giungo 2016, sino a oggi, in cui l’immobile non è stato ancora venduto. Volevo sapere se è soggetto a plusvalenze. (Basta un periodo pari alla metà del tempo di possesso dell’immobile più un giorno; utili a questo scopo sono l’indicazione del domicilio sulla corrispondenza l’intestazione delle utenze e l’effettivo utilizzo di questi servizi

    Imposta di registro
    Posso usufruire del credito d’imposta?

    Detrazioni fiscali per ristrutturazione
    Come ci si comporta in questo caso? Le posso portare con me oppure lasciarle a chi acquisterà la mia prima casa? Posso usufruire nuovamente delle agevolazioni per ristrutturare la nuova prima casa che dovrei acquistare?
    grazie anticipatamente

  15. Deve leggere articolo relativo alla vendita prima casa rima dei cinque anni. Sfrutti il motore di ricerca interna al sito. nella sostanza prende quanto le ha fatto pagare il notaio ai fini dell’imposta di registro. Quella è stata l’imposta agevolata. Dovrà versare quella in misura ordinaria pari al 9% da cui detrarre quanto già versato. A questo deve aggiungere sanzioni del 30% oltre interessi legali.

  16. Salve io ho acquistato un appartamento come prima casa un anno fa il 24 novembre per la precisione. Devo vendere l’appartamento perché ho bisogno di liquidità. L’immobile é stato pagato 75000 euro e la rendita catastale è di 39500 euro circa. Mi sapreste dire per svincolare il tutto è venderla a quanto potrebbe ammontare approssimativamente la somma da pagare grazie

  17. 1) no
    2) nessun atto
    3) si ma verifichi che sia in grado di rendere le dichiarazioni richieste nell’atto

  18. Salve, sto acquistando un immobile con le agevolazioni prima casa. Pongo 3 quesiti:
    1) se non riuscissi a trasferire la residenza devo fare una comunicazione al fisco indicando necessariamente la motivazione che non mi ha permessi di effettuare il cambio di residenza?
    2) Se facessi la rinuncia all’ ade quali altri atti dovrei compiere a seguito della rinuncia? Es. Dovrei fare comunucazioni al catasto, dovrei annullare l’ atto notarile gia stipulato o nulla di tutto cio?
    3) Una volta che rinunciassi al trasfermento di residenza e a seguito del ricalcolo dell’ imposta da parte dell’ade, potrei usufruire dei benefici fiscali per l’acquisti eventuale di altro immobile?
    Grazie

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