Prima casa 2012 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale l’imposta di registro
Agevolazioni fiscali prima casa: acquistare l’immobile con un mutuo ipotecario significa anche avere la possibilità di risparmiare sulle imposte o tasse da versare a titolo di Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali e anche di fuire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi dell’imposta di registro del 3% anziché del 7%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%: insomma un rilevante e determinante vantaggio fiscale e di risparmio nelle decisioni di acquisto di case, ville, appartamenti e immobili in genere. Aiutatevi con la tabella seguente:
Descrizione imposta | Valore imposta |
| Registro | 3 % |
| Ipotecaria | € 168,00 |
| Catastale | € 168,00 |
La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115.5. Se acquistate da un costruttore al posto dell’imposta di registro del 3% pagherete un’Iva del 4%.
Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:
Descrizione Imposta | Valore Imposta |
| Registro | 7 % |
| Ipotecaria | 2 % |
| Catastale | 1 % |
Chi può usufruire dell’agevolazione prima casa.
Requisiti oggettivi su quali immobili è possible richiedere le agevolazioni fiscali per le nostre prime case. L’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa… in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito della abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà, l’usufrutto uso abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza.
Requisiti soggettivi richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa
Per poter usufruire dei benefici suddetti sarà necessario quale condizione necessaria, rendere le dichiarazioni in atto che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
Come fare ad avere l’agevolazione prima casa con imposta di registro ridotta al 3% e imposte ipotecarie e catastali fisse a 168 euro
Per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa: cause di decadenza
Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverte anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Quando decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa?
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati requisiti:
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso, usufrutto, abitazione, prorpietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con il coniuge (comunione sia ordinaria che legale);
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso usufrutto abitazione, nuda proprietà, o proprietà nè a titolo esclusivo, nè pro quota, nè in comunione legale su altre abitazioni che sono state acquistate con i benefici prima casa nel terreno nazionale;
- L’immobile deve essere non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969.
Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa
Spesso capita che si acquista un’abitazione e la si ristruttura ma purtroppo trascorrono i fatidici 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata la casa con le agevolazioni fiscali. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.
Vi anticipo che potete (se siete svelti e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.
Vendita e acquisto di casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i bene fici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernete sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residneza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate.
Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero
Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr RM 31 del 2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perchè lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativo sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.
Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero ed i benfici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fuendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltrechè essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltrechè la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.
Articoli di approfondimento:
Acquisto e vendita prima dei 5 anni
Agevolazioni prima casa nel caso di donazione, successione e legato
Agevolazione prima casa in caso di separazione tra coniugi e assegnazione da parte del Giudice della casa ad uno solo dei coniugi
Decadenza dell’agevolazione prima casa in caso di comunione e separazione legale di beni.
Vi consiglio anche di leggere questo articolo dedicato all’analisi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile.
Articoli correlati:
IMU: nuova imposta unica municipale nel settore immobiliare
Scadenza e versamento cedolare secca
Guida Pratica Imposta Tasse Donazioni


Buongiorno Massimo,
certo che hai delle agevolazioni: pagherai una imposta di registro ridotta del 3% anzichè del 7% semprechè sia la tua prima casa, stabilisca la residenza nel comune dove hai acquistato questa prima casa.
Ai fini ICI invece godrai, semère che sia la tua abitazione principale, della detassazione totale, in parole povere non pagherai l’ICI.
Inoltre La vorremmo arredare questa casa? Allora ti consgilio di sfruttare gli incentivi fiscali che forse ad oggi staranno per finire ma ti consiglio di chiedere, èer l’acquisto di cucine elettrodomestici, ecc ecc. Qualcosina si risparmia.
Inoltre se acquisti con mutuo avrai diritto alla detrazione degl interessi sul mutuo pagati nel corso dell’anno per un ammontare massimo, se non sbaglio di 4.000 euro.
Insomma per qualcosina il legislatore fisale ci è venuto incontro.
Per approfondire questi spunti che ti ho dato vai nelle categorie tematiche accanto e vedi per singoli argomenti gli articoli dedicati di approfondimento, sono certo che troverai molti consigli utili e guide fiscali che fanno al caso tuo su interessi passivi, prima casa, incentivi fiscali, ICI, ecc ecc
Saluti e buona festa della Repubblica
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Likegrazie mille!!
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LikeA voi che ci venite a trovare sempre più spesso
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LikeSalve,
ho una domanda sull’agevolazione prima casa:
Aquistata a dicembre 2006 non mi è mai stata concessa la residenza e dopo svariati tentativi vi ho rinunciato dopo l’ultimo rifiuto a dicembre 2007, il problema e che saranno decadute le agevolazioni fiscali di cui ho goduto (iva al 3%), vorrei sapere se è vero che:” essendo decorso il termine triennale di cui all’articolo 76, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro (Tur), in base al quale “salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di tre anni”; e se quindi essendo passati tre anni dal rogito non possono più chiedermi la differenza dell’iva.
In attesa di qualcuno che possa darmi delle risposte.
Grazie
Bruno
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LikeQuel qualcuno è tasse-fisco:)
IN prmisi parliamo di imposta di registro e non di Iva che ha pagato in misura ridotta del 3% anzichè del 7%. Avrebbe dovuto cambiare la residenza entro 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto. Mi risulta dubbio il fatto che non le abbiano concesso la residenza, dal momento che nessuno gliela deve concedere, è un suo diritto stabilirla altrove e non ha bisogno di altro per essere esercitato e non è subordinato ad autorizzazione, se non quella dei vigili urbani che le bussano a casa per verificare se realmente è casa.
Quello a cui si riferisce ritengo sia il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’agenzia delle entrate per verificare ed eventualmente rettificare la sua imposta di registro e verificare se lei poteva o no fruire delle agevolazioni. Il termine è di tre anni dalla causa di decadenza (nella maggior parte dei casi decorre dalla data di stipula dell’atto, ma non è infrequente che decorra da un evento successivo che sia l’elemento da cui scaturisce la decadenza). Tuttavia nel caso di mancata presentazione di eventuali condoni ai fini delle imposte di registro ai sensi della L. 289 del 2002 art. 11 i termini sono prorogati di due anni, haimè.
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LikeSalve,
ho una domanda da porre (premetto che ho cercato in rete ma non ho trovato nessuna risposta):
l’acquisto di un’abitazione come prima casa per ottenere le agevolazioni fiscali comporta la necessità di traferire la residenza nel comune dell’immobile entro 18 mesi dal rogito, ma se l’immobile stesso viene poi rivenduto entro i 18 mesi dal rogito?
Grazie!
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LikeE tasse-fisco è qui apposta! Le consiglierei di mantenere la conitnuità die cambi di residenza, ma ritengo che, se effettua la cessione il 17esimo mese e 29 giorni, ed il riacquisto successivo il 17esimo mese e 31 giorni, non cambia nulla. Altra cosa invece se la sua cessione è a titolo definitivo in qaunto la cessione infraquinquennale, prima dei cinqure anni per intenderci, viene punita con la restituzione della minor eimposta, quindi occhio, perchè stiamo parlando del differnzaiel di 4 punti percentuali sul prezzo di cessione, che solitamente non sono proprio pochi.
Soddisfatto?
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LikeBuongiorno avrei una domanda da porre.
il 3% dell’imposta di registro è collegata alla rendita catastale (se sì come?) oppure è collegata al valore della transazione dell’immobile?
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LikeL’imposta di registro, se proprio volgimao fare i professorini è legata al valore dell’atto che si va a registrare. Ma tasse-fisco è pratico quindi le posso dire che il valore dell’atto altro non è se non il vare che si va a scambiare e quindi il prezzo di cessione dell’immobile. La rendita catstale pertanto può entrarci, ma poco perchè quello che conterà è, come dice lei il valore della transazione, legato alla libera contrattazione delle parti da un punto di vista civilistico, mentre fiscalmente è richiesto un valore minimo, pena l’accertamento del maggior valore e l’applicazione del 30% delle sanzioni sul mancato versamento.
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LikeSalve,
Ho gia fatto la seguente domanda a diverse persone del settore, ma siccome ho ottenuto risposte contraddittorie, spero di riuscire ad avere la giusta da voi: Se io ho gia usufruito delle agevolazioni prima casa piu di 5 anni fa a Milano, dove ho la mia residenza, è vero che non posso piu usufruirne ancora in qualsiasi comune sul territorio nazionale, oppure lo posso fare se compro in un altro comune che non Milano e trasferisco li la mia residenza? E se no, non è possibile passare la prima casa a seconda, pagando la differenza delle tasse, e comprare un’altra come prima casa?
Grazie mille
Linda
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