Prima casa 2012 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale l’imposta di registro
Agevolazioni fiscali prima casa: acquistare l’immobile con un mutuo ipotecario significa anche avere la possibilità di risparmiare sulle imposte o tasse da versare a titolo di Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali e anche di fuire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi dell’imposta di registro del 3% anziché del 7%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%: insomma un rilevante e determinante vantaggio fiscale e di risparmio nelle decisioni di acquisto di case, ville, appartamenti e immobili in genere. Aiutatevi con la tabella seguente:
Descrizione imposta | Valore imposta |
| Registro | 3 % |
| Ipotecaria | € 168,00 |
| Catastale | € 168,00 |
La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115.5. Se acquistate da un costruttore al posto dell’imposta di registro del 3% pagherete un’Iva del 4%.
Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:
Descrizione Imposta | Valore Imposta |
| Registro | 7 % |
| Ipotecaria | 2 % |
| Catastale | 1 % |
Chi può usufruire dell’agevolazione prima casa.
Requisiti oggettivi su quali immobili è possible richiedere le agevolazioni fiscali per le nostre prime case. L’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa… in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito della abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà, l’usufrutto uso abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza.
Requisiti soggettivi richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa
Per poter usufruire dei benefici suddetti sarà necessario quale condizione necessaria, rendere le dichiarazioni in atto che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
Come fare ad avere l’agevolazione prima casa con imposta di registro ridotta al 3% e imposte ipotecarie e catastali fisse a 168 euro
Per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa: cause di decadenza
Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverte anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Quando decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa?
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati requisiti:
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso, usufrutto, abitazione, prorpietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con il coniuge (comunione sia ordinaria che legale);
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso usufrutto abitazione, nuda proprietà, o proprietà nè a titolo esclusivo, nè pro quota, nè in comunione legale su altre abitazioni che sono state acquistate con i benefici prima casa nel terreno nazionale;
- L’immobile deve essere non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969.
Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa
Spesso capita che si acquista un’abitazione e la si ristruttura ma purtroppo trascorrono i fatidici 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata la casa con le agevolazioni fiscali. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.
Vi anticipo che potete (se siete svelti e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.
Vendita e acquisto di casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i bene fici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernete sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residneza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate.
Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero
Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr RM 31 del 2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perchè lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativo sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.
Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero ed i benfici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fuendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltrechè essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltrechè la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.
Articoli di approfondimento:
Acquisto e vendita prima dei 5 anni
Agevolazioni prima casa nel caso di donazione, successione e legato
Agevolazione prima casa in caso di separazione tra coniugi e assegnazione da parte del Giudice della casa ad uno solo dei coniugi
Decadenza dell’agevolazione prima casa in caso di comunione e separazione legale di beni.
Vi consiglio anche di leggere questo articolo dedicato all’analisi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile.
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Scadenza e versamento cedolare secca
Guida Pratica Imposta Tasse Donazioni


No, prima cede poi riacquista, scusi ma non può spostare il rogite di tre settimane?
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Likeno, avessi potuto, non sarei qui a chiedere se esista qualche procedura in merito…
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LikeOK: dalla lettura del testo normativo non emerge alcuna “procedura in merito” pertanto se dovessimo far prevalere una interpretazioe letterale del disposto normativo non potrebbe beneficiare delle agevolazioni prima casa.
Se trovo qualche cosa in merito comuqnue lo posto qui.
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LikeGrazie e scusa, mi rendo conto di essere stato un po’ brusco… solo che sto vivemndo un periodo di forte stress…
Mi chiedevo se fosse possibile, nell’attonotarile, posticipare il trasferimento di proprietà di dieci giorni, rientrando così nei requisiti per le agevolazioni per la prima casa.
Dite che è possibile?
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LikeCapisco anche perchè per tre settimane mi farebe andare in bestia non poter fruire delle agevolazioni prima casa. Nell’atto notarile inserire una condizione sospensiva non avrebbe effetto in quanto ciò che rileva è la finalità dlel’atto diretta a trasferire la proprietà in quel momento.
Le aggiungo inoltre che nell’atto lei dovrà dichiarare il carattere della novità dell’agevolazione ossia che non deve, al momento di stipula dell’atto di trasferimento del nuovo immobile godere aver goduto dell’agevolazione su altro immobile. Le consiglio di leggere la circolare 38 del 2005 che definisce lindirizzo dell’aenzia delle entrate in tale casistica.
Spero di essere stato utile.
Saluti,
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LikeE’ stato molto utile, grazie.
ma io ho già usufruito dieci anni fa dell’agevolazione, anche se non compravo da privato bensì da una cooperativa (ho pagato l’iva al 4%, per una casa di nuova costruzione). anzi, acquistando come prima casa (ovviamente entro l’anno) rientrerei, nell’imposta di registro, anche di quanto già versato, o ho capito male?
mi sembra proprio che l’unica soluzione sia quella di posticipare l’atto notorio per l’acquisto della casa…
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LikeBuongiorno,
sono proprietaria di un immobile a Milano ed ho la nuda proprietà (ci risiedono i miei genitori).
Dall’acquisto sono trascorsi 5 anni.
In caso di acquisto di altro immobile sempre a Milano, posso richiedere comunque l’agevolazione prima casa?
Grazie
Rossana
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LikeBuongiorno Rossana,
Nel testo dell’articolo e dei numerosi commenti può trovare che qualora in passato abbia usufruito dell’agevolazione prima casa per l’acquisto della nuda proprietòà non ha titolo ad usufruirne nuovamente. A tal fine infatti il legislatore non dispone niente pertanto potrà godere dell’agevolazione anche se titolare della nuda proprietà su altro immobile sito nello stesso comune purchè precedentemente la nuda proprietà non sia stata acquistata godendo dell’agevolazione.
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Likebuona sera rossella,avrei bisogno di un chiarimento ma chi ha usufruito dell’agevolazione prima casa puo’ affittare codesta casa con regolare contratto di locazione ?
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LikeBuongiorno, mio padre è proprietario di un fienile. Avrei intenzione di acquistarlo ante ristrutturazione, Effettuare i lavori (in questo caso l’aliquota iva sulle fatture per lavori edili,idraulici,elettricisti etc… è al 10% o al 4%?) in modo che possa diventare abitazione e la mia prima casa.
Le mie domande sono:
- acquisto l’edificio con le stesse agevolazioni per l’acquisto prima casa nonostante non sia ancora effettivamente abitabile (essendo un fienile)e nonostante non venga acquistato da un impresa costruttrice (bensì da mio padre che è persona fisica)?
- l’iva che gli artigiani che andranno ad eseguire la ristrutturazione è al 10% o al 4%?
- posso godere dell’agevolazione 36%?
grazie mille
Lorenza
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