Pignoramento Immobiliare (casa) e mobiliare: come avviene e le ultime novità

evasione fiscaleIl pignoramento mobiliare e immobiliare, dell’abitazione o di una casa in genere, può avvenire a seguito del mancato versamento delle imposte o tasse o da parte di un terzo che vuole far valere il diritto di credito nei confronti del proprio debitore. Solo in alcuni casi però il mancato pagamento, per esempio di rate dovute all’agenzia della Riscossione (Ex Equitalia) determina il pignoramento di casa e non sempre è detto he questo sia valido per cui attenzione ai casi in cui può essere impugnato e diventare nullo.

Non in ultimo attenzione anche alle novità introdotte recentemente in merito al numero di rate non pagate anche non consecutive che portano al pignoramento novati nel 2013 con il Decreto del Fare e che qui approfondiamo per dare qualche risposta alle domande che riceviamo o anche a seguito delle ultime sentenze della Corte di Cassazione in merito alla legittimità del procedimento di Pignoramento seguito dagli organi preposti alla riscossione che ogni tanto, opssss, si sbagliano, e non seguono quello che dice la norma.

Pignoramento o esproprio di casa

Leggete anche l’articolo dedicato al pignoramento e l’ipoteca di casa che rappresenta forse la fattispecie più antipatica. e dove potete prima di tutto leggere le fattispecie in cui sono riepilogate le principali fasi e quando può scattare o essere impugnato (le parole in blu rimandano all’articolo di approfondimento).

Si possono avere principalmente due fattispecie:

  1. quella in cui esiste un debito tributario intero che non risulta versato dal contribuente
  2. quella a fronte del quale il contribuente persona non ha presentato richiesta (o istanza) di rateizzazione al soggetto deputato alla riscossione, ossia Equitalia.

Il Decreto Legge n.69 del 2013 ha introdotto una importante novità in merito al pignoramento immobiliare prevedendo la non possibilità a richiederlo nel caso in cui sia indirizzato sulle abitazioni principali del pignorato. L’abitazione principale del debitore diviene pertanto impignorabile. Più in particolare l’impignorabilità sarà impedita qualora si tratti di abitazioni non di lusso e semprechè il debito sia di valore inferiore a 120 mila euro ed inoltre è necessario un periodo di tempo minimo che consiste nell’aver iscritto ipoteca sull’immobile da almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Dal 24 aprile 2017 si fa riferimento al valore complessivo del patrimonio e non ai singoli bene che lo compongono. Prima infatti un appiglio normativo per contestare il pignoramento era quello di appellarsi al valore del singolo bene che non doveva essere essere inferiore a 120 mila euro. Dal 24 aprile si fa riferimento al valore del patrimonio complessivamente considerato.

Debiti tributari non rateizzati

Nel primo caso, ossia in assenza o diniego della rateizzazione, il pignoramento si attiverà da subito ossia dopo il mancato pagamento entro il termine di presentazione dell’eventuale ricorso tributario ossia entro 60 giorni dalla notifica anche se nella pratica si registrano sempre una serie di solleciti prima. Intanto vi segnalo le modifiche intervenuto nel numero delle rate che potete leggere nell’articolo dedicato alla nuova rateizzazione che incrementa da 72 a 120 il numero massimo di rate concedibili oltre ad altre novità.

Debiti tributari rateizzati e non versati

Nel caso invece le imposte o tasse non versate siano state rateizzate il Decreto del Fare nel 2013 sposta l’asticella del pignoramento da due rate consecutive a 8 rate anche non consecutive che riflette in parte l’aumento dell’orizzonte temporale del periodo di rateizzazione del debito.

Per quello che concerne il pignoramento della casa principale in cui si abita, forse sentito come il rischio più grande che si corre in questi casi, il Decreto del Fare 2013 ha stabilito che laddove il contribuente moroso non abbia provveduto al pagamento di otto rate anche non consecutive, non si possa comunque procedere al pignoramento dell’abitazione principale che ha determinate caratteristiche.

In particolare il pignoramento non potrà aversi se si tratta di abitazione principale di una casa non di lusso (a/1) o classificata come categoria catastale A/8 o A/9. Ulteriore requisito è che l’immobile deve essere adibito ad abitazione da parte del contribuente e non ad attività commerciale o di impresa arte o professione.

Sospensione del pignoramento

Il pignoramento inoltre laddove siano trascorsi 200 giorni senza vendita all’incanto del bene perde di efficacia. Tale termine prima dell’entrata in vigore del Decreto era di 120 giorni. In pratica si riconosce maggiore tempo per la vendita a fronte di un beneficio aggiuntivo per il contribuente.

Inutile dirvi che se vi arriva il consiglio spassionato che vi do è di metterlo in mano ad un avvocato o ad un dottore commercialista esperto di contenzioso che valuterà gli estremi per impugnare gli atti in quanto qualora non siano stati rispettate le procedure l’atto potrebbe essere annullato dal Giudice in sede di contenzioso. A tal proposito vi ricordo l’importanza della notifica preventiva dell’avviso bonario e della prescrizione della cartella di pagamento.

Accertamento e cartelle di pagamento: confisca dei conti correnti

Come gestire il pignoramento presso terzi

Altro discorso invece riguarda le modalità con cui cancellare il pignoramento o annullarlo dietro esplicita rinuncia da parte di Equitalia o di altro soggetto. Potete trovare chiarimenti dalla notifica, alla gestione delle pretese in esso contenuto fino alla cancellazione nella Guida alla cancellazione del pignoramento presso terzi.

Senza Intimazione al pagamento il pignoramento è illegittimo

Una recente Sentenza delle Corte di Cassazione e più precisamente la numero 380 depositata il 10 gennaio 2017 ha affermato e ribadito l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca senza preventiva richiesta formale tramite raccomandata dell’intimazione ad adempiere il pagamento di una somma di denaro tramite precedente cartella di pagamento. Equitalia o la nuova Agenzia della riscossione chi verrà dopo di lei ossia un agente della riscossione dovrà uniformarsi infatti all’articolo 50, comma 2, D.P.R. n. 602 de 1973 che disciplina il termine per l’inizio dell’esecuzione dell’azione di riscossione non prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento salve le disposizioni relative alla dilazione o alla sospensione del pagamento come nel caso della rottamazione dei ruoli o cartelle di Equitalia.

Lo stesso articolo disciplina che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della prima cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca non possa avvenire senza che prima sia effettuata e notificata al contribuente una intimazione ad adempiere entro cinque giorni.

Scompare l’aggio sulla riscossione

Inoltre dal 30 settembre 2016 scompare l’aggio sulla riscossione che a mio avviso era veramente eccessivamente alto per lasciare il posto al rimborso delle spese vive sostenute per l’azione di recupero. In effetti mi sembrava un attimo assurdo che Equitalia guadagnasse sulle azioni di recupero come a dire che una società dello Stato deve lucrare sul mancato pagamento delle imposte, non ne vedo il nesso logico…chissà perché nessuno se ne era mai accorto prima.

Novità 2020: Sospensione pignoramento e procedure esecutive prima casa

Il Decreto Ristori incrementa l’orizzonte temporale della sospensione dei pignoramenti sarà estesa fino al 31 dicembre 2020. La sospensione coinvolgerà anche le procedure esecutive immobiliari sulla prima casa. L’iniziale periodo di 6 mesi introdotto con Decreto Cura Italia 2020 si estende di altri due mesi fino a fine 2020. Sono sospese anche le procedure esecutive immobiliari attivabili dal concessionario della riscossione.

Come avviene il pignoramento in sintesi

Vi sintetizzo brevemente anche come avviene in pratica il pignoramento anche a seguito delle novità introdotte: in pratica se il debitore non paga può chiedere il permesso all’agenzia della riscossione di vendere il bene che dovrà avvenire entro cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e laddove ciò non avvenga ma non vi sia nemmeno la vendita nel primo incanto allora il debitore potrà riprovarci fino al giorno prima del secondo.

Inoltre il contribuente potrà richiedere al Giudice o ad Equitalia che il bene sia venduto al valore di stima di un esperto indipendente nominato dal Giudice qualora il valore di vendita all’incanto sia eccessivamente basso o alto.

Vi segnalo inoltre anche l’articolo dedicato al pignoramento per gli imprenditori relativamente ai debiti tributari relativi alle proprie società che hanno subito delle importanti modifiche positive e negative.

Pignoramento presso terzi: come gestirlo

LEGGI ANCHE: Se siete stati oggetto di pignoramento potete leggere la Guida al Pignoramento presso Terzi nel quale vi do alcuni chiarimenti dalla notifica, alla gestione, all’analisi delle pretese in esso contenute, fino ad arrivare alla cancellazione o rinuncia espressa da parte dell’agente della riscossione.

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Leggi anche articolo su Pignoramento e confisca dei conti correnti bancari o postali

Atto di precetto: cos’è e come impugnarlo

Potete leggere l’articolo dedicato all’atto precetto dove trovate l’articolo di approfondimento.

Cosa succede se non reagite alla cartella con il pagamento o impugnandola: il pignoramento

Equitalia andrà avanti inesorabilmente con l’azione di riscossione per cui le fasi successive saranno le intimazioni di  pagamento, l’iscrizione di ipoteca e il pignoramento. Potete per cui leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio al pignoramento o esproprio di casa in cui vedrete quando è possibile procedere ad esproprio forzoso, i limiti di importo e come impugnarla.

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Leggete qualora abbiate un’attività a rischio anche l’articolo dedicato al Pignoramento delle attrezzature o macchinari aziendali in quanto potranno rivalersi anche su quelli i vostri creditori.

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