Iva agevolata 10% sulla manutenzione ordinaria e straordinaria

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

L’Iva agevolata al 10% sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sui beni e anche prestazioni professionali nel rispetto di alcune condizioni che potete leggere di seguito.
L’Iva agevolata si applica solo nel caso in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati nell’ambito di un contratto di appalto eccetto alcuni casi. Non vi spaventate perché quello che firmate in genere con la ditta è proprio un contratto di appalto anche se molti di voi non lo sanno, e per paura di sbagliare non richiedono i benefici fiscali.

Vi segnalo che è stata pubblicata la guida gratuita all’applicazione dell’Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni.

In questo articolo potete leggere dell’Iva agevolata sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria mentre se siete interessate ad altre tipologie potete leggere l’articolo dedicato all’Iva agevolata sulla ristrutturazione edilizia, andando sulle prole in celeste.

Iva agevolata sui beni oggetti di lavori di manutenzione

Come anticipato sopra l’Iva agevolata del 10% sui lavori di ristrutturazione per manutenzione ordinaria e straordinaria si applica anche ai materiali (escluse materie prime e semilavorati) impiegati in tali lavori sempreché siano forniti dalla stessa ditta e non da terzi. Non si applica l’Iva al 10% nemmeno per quelli acquistati direttamente dal proprietario/committente, per cui se andate ad acquistare dei materiali non potrete richiedere voi direttamente l’applicazione dell’Iva agevolata del 10%

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Dovete quindi capire cosa sono i beni significativi che devono essere scomputati dal limite di importo oggetto dell’agevolazione Iva. La parte eccedente deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria del 20%.

Per approfondire cosa debba intendersi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potete leggere l’articolo appositamente dedicato andando sulle parole scritte in celeste, cioè i link ad altri articoli in questo blog ;-)

Vi invito a conitnuare la lettura leggendo l’approfondimento sull’ Iva al 10% e al 4%.

I contributi di voi lettori: per quanto riguarda il laminato rientra nel discorso iva al 10% dovunque lo si compri, basta avere sempre al seguito tutta la documentazione (autocertificazione, autorizzazione del Comune, che per la C.I.A. consiste nella copia della domanda presentata riportante il nr. di protocollo.

“Cercherò di chiarire alcuni punti, limitandomi ai soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (cosi come previsto dal DPR 380 aggiornato con L. 73/2010): – IVA – Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza), l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Serve comunicare al Comune, con CIA o CIL (senza relazione tecnica), l’inizio dei lavori di manutenzione ordinaria, senza richiedere alcun titolo abilitativo; in molti Comuni non c’è l’obbligo di comunicazione. In caso di CIL in manutenzione straordinaria bisogna integrare la relazione tecnica di un geom./ing./arch.

Cambia l’applicazione dell’IVA agevolata per gli interventi di ristrutturazione e di restauro conservativo.

– 50% – Per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle unità immobiliari residenziali (comprese le pertinenze) e sugli edifici residenziali ed i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Serve comunicare al Comune, con CIL (con relazione tecnica), l’inizio dei lavori in manutenzione straordinaria.

– 55% – In linea di principio vale quello detto per il 50%, anche se è estesa a qualsiasi unità immobiliare anche non residenziale purchè già esistenti e climatizzate (tranne per i pannelli solari). Questo è quanto spero di essere stato chiaro, Grazie mille.

Esempi:
I lavori di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate a Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare per cui la manutenzione ordinaria e straordinaria (per intenderci quelli che nel 2013 sono stati oggetto di agevolazione fiscale ecobonus, su immobili residenziali potrà beneficiare dell’aliquota ridotta mentre per le cessioni di beni, si dovrà provare ulteriormente che la fornitura dei materiali avviene nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (ad esempio, infissi, caldaie), l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Il contributo di voi lettori sarà di aiuto a tutti. Grazie Ancora

Guida gratuita all’applicazione dell’Iva al 4%

Guida gratuita all’applicazione dell’Iva al 10%

Leggi anche:

Detrazioni Fiscali ristrutturazioni e risparmio energetico negozi e locali commerciali

Trattamento IVA sulle ristrutturazioni dei locali commerciali, negozi, e fabbricati strumentali

42 Commenti

  1. Devo realizzare, a servizio della mia abitazione, un impianto di smaltimento di acque reflue con sistema ad evapotraspirazione. Il mio tecnico ha presentato una scia in Comune per iniziare i lavori. Le vasche dell’impianto vengono fornite da me, mentre la mano d’opera è fornita da ditta specializzata nel settore. Volevo sapere, se l’IVA sul materiale può essere applicata nella misura del 10%.

  2. Salve vorrei sapere se la riverniciatura della cancellata del condominio può godere dell’ova al 10%. Grazie

  3. Quello che non riesco a capire e’ cosa si debba fare per interventi che il fisco considera manutenzione straordinaria (rifacimento di un bagno con spostamento/sostituzione tubi) quando il comune dice che è ordinaria e non vuole nessuna cia/dia/scia….

  4. […] esistente, soggetto ad IVA 10%. Ad ogni modo, segnalo questi due link interessanti sul tema: Iva agevolata 10% sulla manutenzione ordinaria e straordinaria Iva agevolata 10% per spese ristrutturazione casa di abitazione e benefici fiscali per il recupero […]

  5. Sto cercando di capirci qualcosa di più per sostituire una caldaia da caldaia a gas a una a biomassa e, essendo prima casa, posso usufruire dell’iva agevolata al 10 ma non ci sto capendo niente!!! La dia o la comunicazione inizio lavori va fatta per forza?
    Girando su internet ho letto questo:

    Come è noto, per poter detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per effettuare una ristrutturazione, fino ad un importo di 48.000 euro, era necessario, prima dell’inizio dei lavori per cui si intendeva usufruire delle detrazioni, inviare una comunicazione di inizio lavori, redatta su un modello predisposto, al Centro Operativo di Pescara, allegando una serie di documenti, tra cui il titolo abilitativo e i dati catastali o, in loro mancanza, un’autocertificazione.

    La novità consiste nel fatto che si potranno iniziare i lavori senza inoltrare alcuna comunicazione preventiva, ma tutti i dati relativi agli interventi svolti dovranno essere comunicati a posteriori nella Dichiarazione dei Redditi. Si introduce in questo modo una delle semplificazioni in materia fiscale annunciate dal Decreto.

    Sarà valido anche per l’iva?? HELPPPP!!!

  6. Ti hanno già prontamente e correttamente risposto: dichiarazione di inizio lavori/attività, solitamente i Comuni sono già attrezzati con un modulo da compilare che spesso forniscono addirittura sui siti e che quindi puoi scaricare comodamente da casa e andare in Comune solo per consegnarne una copia.

  7. complimenti per il sito.
    domanda perchè non arrivo a soluzione dopo aver letto il tutto:
    – devo cambiare i velux della mansarda in quanto ci sono infiltrazioni, e nell’occassione inserire delle persiane esterne: questi oggetti possono rientrare tra quelli al 10?
    -in comune non mi rilasciano documentazione.

  8. Conviene sentire direttamente il Comune, ma se la sostituzione degli infissi non va a modificare la struttura della casa (se non se ne aprono di nuove o chiudono delle esistenti) dovrebbe essere sufficiente una dia.
    Natalia

  9. Salve,
    devo quindi procedere all’apertura di una Scia per poter sostituire le finestre beneficiando dell’IVA agevolata?
    Grazie
    Carlo

  10. Ho letto con attenzione tutti i casi in cui viene applicata l’IVA al 10% ma non sono riuscito a capire se il mio intervento rientra fra questi.
    Ho intenzione di effettuare una pavimentazione esterna, adiacente alla casa di mia proprieta’ e chiedo se tale intervento di manutenzione puo’ usufruire di IVA agevolata. Inoltre chiedo se il costo puo’ essere dedotto dalla denuncia dei redditi e in che percentuale.
    Ringrazioe invio cordiali saluti.

  11. salve, volevo una delucidazione sulla mia questione, stiamo costruendo un edificio di nuova costruzione con permesso a costruire rilasciato nel 2009 e scaduto ad aprile 2012, purtroppo i lavori ancora non erano completati in tale data e quindi il nostro tecnico ha presentato per continuare i lavori una pratica di attività edilizia libera per opere di completamento, in pratica la struttura è ormai completata sono da COMPLETARE ancora i lavori di impianti idraulici, elettrici, intonaci, massetti, posa pavimenti e infissi, posa sanitari e termosifoni. In pratica fin ad aprile 2012 ho usufruito dell’iva al 4, ora mi dicono che essendo la pratica per manutenzione straordinaria non ne ho piu’ diritto e l’iva è quindi al 10 per delle opere, invece per l’acquisto bagni e sanitari è al 21. Ma come mai se ancora non ho chiuso i lavori e quindi non ho neanche l’abitabilità devo perdere l’agevolazione dell’iva al 4? quando si perde l’agevolazione dell’iva ridotta al 4 come prima casa? grazie ancora

  12. l’appaltatore emette la fattura al cliente/committente con l’iva agevolata (4% o 10%), mentre, la fattura che l’appaltatore si trova a pagare al suo subappaltatore presenta l’iva al 21%… quindi, per un lavoro l’appaltatore rimetterà/perderà concretamente un 11% di iva o anche più… affinché questo non si verifichi si dovrebbe applicare il meccanismo del reverce charge, giusto?? però, se ho ben capito, questo meccanismo non si può applicare a tutte le aziende… i codici azienda che devo prendere a riferimento per capire se rientrano o meno nella sezione f dell’atecofin sono quelli del subappaltatore o quelli dell’appaltatore?

  13. MI scusi ma le risulta che la fattura che si prende il cliente dall’appatlatore sia diversa da quella che emette l’appalatatore???????….sono la stessa ed avranno la stessa iva.

  14. Buongiorno
    quindi, se ho ben capito, il committente avrà l’iva agevolata (al 10%), mentre, l’appaltatore – che emette la fattura – dovrà versare allo Stato l’iva al 21%… così non rimane in qualche modo “fuori” di un 11%? riuscirà in qualche modo a recuperarla dallo Stato?
    Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
    Cordialità.

  15. Ciao e grazie del prezioso contributo. Torna a trovare spesso il sito, ha bisogno di persone che danno il loro contributo. Saluti

  16. Ancora grazie per l’attenzione.
    Nel frattempo ho trovato in rete spiegazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione di entrambe le aliquote 10 e 21, che era la cosa più strana. A titolo informativo, per quanto riguarda il laminato rientra nel discorso iva al 10% dovunque lo si compri, basta avere sempre al seguito tutta la documentazione (autocertificazione, autorizzazione del Comune, che per la C.I.A. consiste nella copia della domanda presentata riportante il nr. di protocollo).
    Buon fine settimana a tutti

  17. Più che consulenza posso ragionare a voce alta con lei. Sinceramente le dico che mi baserei sulla norma sulle agevolazioni che non fa riferimento alle modalità di comunicazione di inizio lavori (Scia o Dia) per la qualificazione dei lavori di manutenzione (straordinaria od ordinaria). MI baserei quidni sull’effettiva tipologia di lavori per determinarne il corretto trattamento ai fini Iva.

  18. Buonasera, ho bisogno della vostra consulenza. Io e il mio compagno abbiamo acquistato un appartamento da destinare a prima casa per noi e i nostri bimbi. Per i lavori di ristrutturazione il comune ci ha chiesto solo la comunicazione di inizio attività, dicendo che per loro era più che sufficiente e che quindi non dovevamo presentare la scia. I lavori consistono in rifacimento bagno e cucina, posa del laminato sui pavimenti pre-esistenti, sostituzione di infissi interni e porta di ingresso, posa di una canna fumaria per caminetto/stufa. Abbiamo appurato che, per quanto riguarda bagno e cucina, l’iva al 10% non si può avere sui rivestimenti, ma solo su sanitari e rubinetterie. Ma per il resto? 1) Il laminato (che compreremmo direttamente noi in un grosso negozio di bricolage) non è assoggettabile al 10%?
    2) La ditta dalla quale vorremmo acquistare i serramenti interni oggi ci ha detto che siccome ci hanno fatto presentare solo la comunicazione di inizio attività, i nostri lavori sono di semplice manutenzione ordinaria, non ci spetta l’iva al 10%, che secondo loro si può applicare solo quando si effettuano opere di manutenzione straordinaria come lo spostare dei muri, bensì il 10%-21% (10% sulla posa + 10% sul materiale stesso importo della posa, rimanente al 21%), il che mi sembra che faccia a pugni con quanto ho letto nel vostro articolo…
    Cosa devo fare? Devo insistere con il comune affinchè mi faccia fare la scia?
    3)Dal punto di vista fiscale, quindi per poter poi chiedere anche le detrazioni con il prossimo 730 siamo a posto con la cia, o serve la scia?
    Scusatemi tanto per tutte le domande, spero di essermi spiegata e che mi possiate aiutare.
    Grazie mille

  19. Salve,

    ma se oltre alla ditta appaltatrice che eseguirà i lavori di manutenzione straordinaria, mi rivolgo contemporaneamente ad uno studio di architettura/altra società che svolge i lavori di consulenza, progettazione e adempimenti delle pratiche burocratiche/autorizzative necessarie, qualora questa società fatturasse i costi direttamente al sottoscritto (e non alla società di costruzioni), potrei cmq usufruire dell’IVA agevolata al 10% (e della detrazione IRPEF al 50%)?
    Grazie

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