Immobile in svizzera: tasse da pagare e trattamento fiscale della revenue e della fortune

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Possiedo un immobile in Svizzera a Verbier. -Ho in Mano la ‘decisione de taxation‘’ emessa annualmente dal cantone vallese.
Ho difficolta’ a capire qual’e’ il reddito da prendere in considerazione per il calcolo della relativa imposta in italia. Infatti l’importo della ‘’ revenue dell’immobile (quadro autres revenues) e’ molto basso .Se prendo l’importo della’’ fortune’’ (patrimonio-valore catastale questo e’ troppo alto)-quale dei due prendere?

Qual’e’ il motivo per cui si possono detrarre in italia solo le imposte federali e non anche le comunali e cantonali?
Spero tanto nel vs aiuto perche’ altri non sono in grado di rispondere – Grazie anticipatamente e distinti saluti

Quando leggiamo questi quesiti di fiscalità internazionale non possiamo non attivarci :-)

Per quel che riguarda i redditi immobiliari svizzeri percepiti da soggetti residenti in Italia la Convezione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera prevede espressamente che “i redditi derivanti da beni immobili … sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati” (l’espressione “bene immobile” è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati).

Perciò il contribuente italiano dovrà riportare per fini di monitoraggio l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RW) senza pagare alcuna imposta.

Le imposte coperte dalla predetta Convenzione sono:

(i)  Italia: imposte sui redditi;

(ii) Svizzera: imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (tra cui i redditi immobiliari) e sul patrimonio (tra cui il patrimonio immobiliare).

Per completezza, potreste allegare alla dichiarazione dei redditi italiana una scrittura privata attestante l’applicazione della convenzione e l’effettivo pagamento dell’imposta in Svizzera.

Potete anche leggere gli altri articoli scritti sul tema della fiscalità immobiliare nella categoria “case, immobili, terreni”.

14 Commenti

  1. Mi pare errato affermare che, in virtù della convenzione italo svizzera contro le doppie imposizioni, i redditi diversi connessi all’immobile ubicato in svizzera non vadano dichiarati in Italia. La convenzione non usa espressioni come “esclusivamente”(“shall be taxable only” secondo il mod.OCSE. Invero i medesimi redditi andranno dichiarati anche in italia quadro RL se non sbaglio e verrà chiaramente riconosciuto il credito d’imposta per le imposte della stessa natura assolte a titolo definitivo in svizzera.

  2. Vorrei sapere cortesemente se un appartamento di circa 60 mq in un condominio a Leukerbad (Svizzera) oltre ad essere soggetto all’imposizione dell’IMU, pur pagando tutte le tasse dovute in Svizzera (federali, cantonali, comunali)é soggetto a tassazione anche nella dichiarazione dei redditi italiana e in caso affermativo in che misura.

  3. Dovrà pagare le imposte disciplinate dalla normativa del cantone di riferimento nel quale è sita l’abitazione. Inoltre le consiglio anche di verificare la disciplina prevista dalla convenzione che viene parzialmente riportata nell’articolo che ha letto. Inoltre dovrà indicar el’immobile nella dichiarazione dei redditi nel quadro RW e inoltre è possibile che sia tassato in base alle nuove previsioni previste dal maxi emendamento al Decreto Salva Italia che introduce una tassazione sulla casa all’estero simile all’ IMU. Spero di averle dato qualche spunto di riflessione.

  4. se una persona compra una casa in svizzera quali sono le imposte che deve pagare in svizzera. facciamo l’esempio di un italiano che compra una casa in svizzera di circa 1.500.000 chf regolarmente con un mutuo presso una banca svizzera. che tasse dovrà pagare in svizzera?
    grazie

  5. Oltre a ribadirle quanto già affermato nei precedenti commenti l punto 3) mi sembra che vi sia un pò di confusione quando afferma che la risoluzione afferma un concetto generale che va al di la dello specifico caso trattato. La risoluzione fa proprio il contrario, poi se lei ne vuole trarre per interpretazione delle conclusioni che la aggradano di più faccia pure.
    Lei applica lo stesso ragionamento a due casi (questo per l’immobile in Svizzera) e quello dedicato al possesso di immobili in Francia che si riferiscono a due norme e due trattati diversi.
    Intendiamoci non voglio convincerla e se ritiene che il suo comportamento sia quello corretto proceda secondo il suo convincimento. Io al massimo le posso consigliare di leggere entrambi i trattati e le norme e di trarne da essi le sue conslusioni.
    La ringrazio comunque di aver condiviso le sue perplessità.
    Saluti

  6. aggiungo al 3) che gli immobili a disposizione in Francia NON sono tassati nè in Francia nè in Italia e non “sono già tassati solamente in Francia”

  7. 1) ma non è assolutamente così! tant’è che voi stessi in altro “parere” del maggio di quest’anno fate notare la mancanza del “solamente” nell’art. 6 della convenzione (nell’articolo fate riferimento alla Francia, ma il modello è lo stesso). Mi spiegherebbe dove è scritto che gli immobili in CH di proprietà di residenti in Ita sono tassati solo in CH? non certo nella convenzione come Lei vuole affermare
    2) i redditi presunti di cosa?
    3) la risoluzione di cui parlo afferma un concetto generale che va al di là dello specifico caso trattato.

    Lei mi sta dicendo che se io ho due immobili a disposizione, uno in Francia e uno in Svizzera, nessuno dei due è tassato in italia, solo che a base della sua affermazione sostiene che quello in svizzera non è tassato in via convenzionale (cosa assolutamente NON vera, perchè l’art 6 non dice “solamente” nel paese in cui vi sono gli immobili), mentre quello in Francia non è tassato ex art. 70 del TUIR (e l’art. 6 delle due convenzioni è lo stesso).

    Sulla base di queste sue affermazioni NESSUN immobile detenuto all’estero da un residente italiano verrebbe tassato in Italia

    Mi spiace ma non sono assolutamente d’accordo con la Sua interpretazione

  8. Buonasera,
    la ringrazio per aver postato il suo prezioso contributo al fine di alimentare il dibattito su tematiche, quali quelle di fiscalità internazionale, che prestano il fianco a controverse intepretazioni.
    1) Gli immobili con la convenzione Italia – Svizzera sono tassati solo in Svizzera;
    2) I redditi presunti non sono coperti dalla convenzione (ergo impossibile doppia imposizione)
    3) La risoluzione di cui parla lui si occupa in generale di cosa dice il Modello OCSE (possibile doppia imposizione) ma nello specifico proprio di un caso Italia – Francia dove gli immobili (come rileva lei) sono già tassati solamente in Francia.

    Come immaginavo il terreno è fervido di diverse interpretazioni dalle ripercussioni significative, motivo per cui ogni contributo sarà bene accetto.

  9. neppure io sarei d’accordo con quanto affermate
    la convenzione dice che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello stato in cui sono situati, purtroppo non aggiunge “soltanto” il che implica che tali redditi possano essere tranquillamente tassati in entrambi gli stati
    (del resto ove la convenzione limita la tassazione in uno solo dei due stati contraenti aggiunge, appunto, “solamente)
    del resto anche l’art 6 dell’OCSE non aggiunge “solamente” conseguentemente non si considera preclusiva della tassazione dei redditi degli immobili anche nel Paese di residenza del soggetto percettore.

    poichè in italia vige la tassazione mondiale per i redditi dei residenti (art. 3 TUIR), il reddito derivante dall’immobile a disposizione in svizzera è tassato anche in Italia come reddito diverso (art 67 lett f TUIR)
    altro sarebbe se l’immobile fosse in francia, poichè qui gli immobili a disposizione non sono tassati, nessun reddito andrà dichiarato in italia (art. 70)

    a parziale “risarcimento” viene concesso al contribuente italiano il credito di imposta per le imposte pagate all’estero

    non vedo alternative

    Risoluzione del 31/03/1999 n. 59
    “E’ infatti da considerare che, anche in base alle norme
    Convenzionali, i redditi possono comunque subire una doppia imposizione;
    basti pensare ad esempio ai redditi di immobili per i quali, generalmente, e’
    prevista l’imponibilita’ sia nel Paese ove l’immobile e’ sito, sia nel Paese
    di residenza del beneficiario del reddito.”

  10. Buongiorno Giorgio,
    nell’assunto che chi scrive sul blog tasse-fisco.com sono professionisti qualificati che hanno collaborato o che collaborano con primari studi di diritto tributario ed iscritti ai rispettivi albi di appartenenza sono sempre pronto al confronto su tematiche di fiscalità e soprattutto di fiscalità internazionale, ti dico che l’art. 24 prevede il credito d’imposta per i redditi che vengono tassati in tutti e 2 paesi e non quelli che sono tassati solamente in uno dei 2 stati (come i redditi immobiliari che sono tassati nel solo Stato della fonte secondo il principio locus rei sitae). Ecco perché c’è la locuzione può e non “deve”. Le convenzioni stipulate dall’Italia prevedono tutte un articolo come quello lì; motivo per cui il legislatore ha inserito l’articolo 165 nel TUIR.
    In seguito qualora abbia delle conoscenze specifiche su tematiche di fiscalità nazionale ed internazionale o casi affrontati che hai il desiderio di condividere o di rendere edotte terze persone puoi pubblicare i tuoi articoli sul blog e come anche altri hanno fatto in passato.
    Qualora inoltre tu, o chiunque altro, voglia approfondire anche altre fattispecie affrontate dai colleghi da te citati per avere un riscontro/confronto o qualche domanda potete indirizzare i quesiti anche all’indirizzo di posta elettronica: studiotributi.internazionale@gmail.com

    Certo di esserti stato utile invito te ed i lettori a scriverci oltrechè a consultare anche gli altri articoli e le categorie che trovi sulla destra della pagina.
    Saluti,

  11. Vi invito a leggere la convenzione sulla doppia imposizione fra Italia e Svizzera articolo 24 paragrafo 2 che chiarisce e conferma quanto vi ho già esposto e che confermato anche da commercialisti e CAF XXX

  12. Ciao Giorgio,
    ti ringrazio del prezioso controbuto che, tuttavia, sarebbe prolifico arricchire di un riferimento normativo, convenzionale, giurisprudenza o simile in modo da poter orientarti meglio. A tal fine ti riprendo una parte dell’art. 6 in modo che tu possa, se del caso, fare proprio quello che disciplina: “1) I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita’, agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.”

    Qualora non fossi convinto ti ringraziamo se vorrai fornirci elementi in grado di controbattere quanto riportato, la finalità del blog è proprio quella di alimentare il dibattito su temi di fiscalità, come presa anche quella internazionale come in questo caso.

  13. l’informazione che voi date è completamente errata la convenzione Italia Svizzera prevede infatti che il contribuente italiano debba denunciare il reddito dell’immobile ( anche se la abitazione è per uso proprio e quindi un reddito presunto ma tassato come tale in Svizzera) sulla dichiarazione italiana dei redditi (quadro RL) : le tasse italiane saranno pertanto applicate su tale importo sulla base della aliquota del dichiarante e si potrà detrarre interamente le tasse pagate in Svizzera !!!

  14. contribuente pensionato nato in Svizzera e residente in Italia proprietario di immobili in Svizzera ereditati dai genitori, e di immobili in Italia, titolare di pensione in Italia e di una pensione Svizzera, come deve adempiere agli obblighi fiscali sia in Italia che in Svizzera ?

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