Una guida fiscale per comprendere come effettuare e se effettuare il pagamento dell’ICI nel caso di terreni agricoli ed edificabili, nel caso di barricati e nel caso di terreni che costituiscono pertinenze dei fabbricati.

ICI su Terreni ed aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di competenza per il pagamento e che dipenderà da una serie di elementi quali la zona dove è ubicato, la destinazione d’uso del terreno, l’indici di edificabilità stabilito dal catasto, le eventuali spese connesse alle opere in grado di renderlo edificabile, i prezzi mediamente applicati sul mercato per terreni singoli.

A tale valore dovranno applicarsi le aliquote relative all’anno precedente.

Per valore dovremmo prendere quello venale, ossia in commercio che può essere anche liberamente dichiarato dal contribuente in misura inferiore a quella definita dal Comune mediante Regolamento solo che in sede di accertamento da parte del Comune poi dovrà essere dimostrato che il minor valore era riscontrabile dal mercato (non necessariamente con perizia).

Vi diciamo subito che per i terreni che costituiscono pertinenza dei fabbricati non si paga l’ICI in quanto già si sconta sul pagamento dei fabbricati.

ICI su Terreni agricoli

Per il calcolo dell’ICI sui terreni agricoli, la base imponibile invece è pari reddito dominicale moltiplicato presente al Catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento a cui si applicano degli indici di rivalutazione standard del 25% e ulteriormente per un altro un altro moltiplicatore pari a 75 (eccetto fattispecie particolari).

Ai fini della corretta qualificazione dei terreni se agricoli o fabbricabili a cui corrispondono imposte e tasse diverse posso dirvi che ai fini del pagamento dell’CI sono agricoli prima di tutti i terreni posseduti da imprenditori agricoli (guardate bene “posseduti”, non “di proprietà”, per ricordarvi sempre il presupposto di applicazione dei singoli tributi)o anche posseduti da coltivatori agricoli diretti.

Ovviamente per la definizione di coltivatore agricolo o di imprenditore agricolo farete riferimento alla definizione da codice civile ex art. 2135.

Tuttavia un consiglio che vi diamo è che ai fini dell’ICI anche un terreno che è classificato come edificabile (vedi strumenti urbanistici e dei piani regolatori generali), se destinato prevalentemente all’attività agricola si comporta come terreno agricolo.

Qualora un’area avente destinazione edificatoria, in base allo strumento urbanistico generale (es. PRG) adottato dal Comune costituisca pertinenza dell’abitazione principale del possessore, l’area fabbricabile avrà un autonomo trattamento solo se in si sarà proceduto a comunicare il vincolo di pertinenza al comune tramite la dichiarazione ICI, in caso il terreno edificabile si liquida autonomamente.

ICI su Terreni destinati ad orti

L’agenzia delle entrate ha reso noto il proprio indirizzo nella circolare n. 9 del 1993 in cui ha spiegato che i piccoli appezzamenti di terreni, purché non edificabili, adibiti ad orti di piccole dimensioni non pagano ICI, nemmeno i terreni incolti.