Il 16 giugno 2009  si dovrà procedere al versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) anche attraverso bollettino F24 ad esclusione di (fare distinzione al concetto di proprietà e di possesso in quanto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta):

1.      immobili posseduti dai Comuni, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del comune stesso. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si fa riferimento alla situazione al 1 gennaio dell’anno di imposizione;

2.      terreni incolti (che non sono edificabili) e diversi dalle aree fabbricabili e che non sono adibitià ad attività agricola in forma di impresa;

Le esclusioni non si applicano alle centrali elettriche in quanto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo(cfr art. 1 quinquies del DL 31.03.2005, n. 44 convertito dalla L 31.05.2005, n. 88

Discorso simile per le turbine (cfr articolo 1 quinquies, D.L. n. 44/2005 – aggiunto alla legge di conversione n. 88/2005), il quale dispone che “concorrono alla determinazione della rendita gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale anche se non incorporati fisicamente al suolo”, quali appunto le turbine (Corte di Cassazione, sentenza n. 13319 del 07/06/2006, Corte di Cassazione, sentenza n. 24064 del 10 novembre 2006).

Ai fini delle esenzioni dall’imposta invece:

1.      immobili posseduti dallo Stato, destinati esclusivamente all’uso istituzionale dagli enti locali, dalle comunità montane, dai consorzi tra gli enti precedenti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome (art. 41 L. 23/12/1978, n. 833), dalle Camere di commercio;

2.      immobili posseduti dai Comuni;

3.      immobili posseduti dai consorzi tra enti territoriali esclusivamente destinati a finalità istituzionali;

immobili destinati esclusivamente a fini culturali ed esenti dall’Irpef e Irpeg (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, ecc.) o destinati all’esercizio di culti ammessi dallo Stato (comprese anche le loro pertinenze); ma anche gli gli oratori e gli enti equiparati si considerano, ai fini Ici, opere di urbanizzazione secondaria al pari di pertinenze degli edifici di culto, i fabbricati di Stati esteri e di organizzazioni internazionali per i quali era prevista l’esenzione Ilor in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali di cui alla legge 05/02/1992, n. 104 per il periodo di impiego diretto per tali finalità, i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina di cui all’articolo 15 L. 27/12/1977, n. 984; l’elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti da Ici è stato pubblicato in allegato alla C.M. 14/06/1993, n. 9/249 in S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993. Per l’area fabbricabile posseduta ed effettivamente utilizzata per uso agricolo dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

approfondiremo nei prossimi articoli gli ulteriori casi di esenzione e le modalità applicstive di calcolo del tributo.