Fabbricati rurali 2011: Esenzione ICI e scadenza certificazione autosostitutiva
Per godere dell’esenzione ICI sui fabbricati rurali dovrete produrre un’autocertificazione al Catasto Comunale altrimenti sarete esclusi e non valgono autocertifciazioni prodotte in ritardo rispetto alla scadenza del 30 settembre 2011.
La nuova agevolazione fiscale rischia di far correre agli sportelli del catasto senza avere le idee chiare sul contenuto da inserire nel’autocertificazione al solo fine di godere dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili introdotto con il Decreto Sviluppo Decreto Legge 70 del 2001, all’articolo 7. Vediamo in cosa consiste l’agevolazione e leggete le risposte alle domande che possono sorgere in sede di compilazione.
Per godere dell’esenzione ICI sugli immobili rurali dovrete produrre un’autocertificazione al Catasto Comunale altrimenti sarete esclusi e non valgono autocertificazioni prodotte in ritardo rispetto alla scadenza del 30 settembre 2011.
Cosa è un fabbricato rurale
Un fabbricato rurale è è un immobile accatastato come un A/6 o come un D/10. Nel caso di A/6 parliamo di un immobile, casa abitazione accatastato così perchè fondamentalmente un immobile di tipo residenziale e destinato al soddisfacimento del bisogno abitativo e la cui finalità è quella dell’abitazione. D/10 invece nel caso in cui la particella catastale sia invece un terreno agricolo destinato ad uno sfruttamento economico come casolare per proteggere le piante, riporre strumenti o attrezzature o concimi o simili.
Tra questi anche gli impianti fotovoltaici che potranno, una volta seguito l’iter, ottenere la ruralità Oppure potranno anche essere gli immobili abitativi o destinati ad abitazione degli agricoltori lavoratori dipendenti indeterminati o determinati (minimo 101 gg di lavoro annuo).
A chi si applica l’esenzione dall’ICI
Oltre i casi di esenzione che conoscete più tradizionali ossia quelli sull’abitazione principale e che ora sono al centro di molti dibattiti in quanto si dice che tali agevolazioni siano state finanziate con i contributi del FAS, ossia dello sviluppo del mezzogiorno, in questo caso il legislatore ha inteso agevolare il possesso di fabbricati rurali.
Come fruire dell’agevolazione: la variazione al catasto per la ruralizzazione del fabbricato
Lo strumento di cui avrete già sentito parlare in passato è l’autocertificazione dell’atto sostitutivo di notorietà che in cui affermare che il fabbricato rurale possiede i requisiti sanciti dal DL 557 del 1993 e di seguito riepilogati continuativamente nei cinque anni precedenti la richiesta di variazione al catasto con la presente autocertificazione.
In tal modo dovrete scrivere dentro o direttamente che soddisfatte i requisiti previsti dal DL n.557 del 1993 in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili oppure che il fabbricato è stato utilizzato dal soggetto che presenta l’autocertificazione come abitazione del proprietario o di altro diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse  all’attivita’ agricola svolta, o utilizzato quale abitazione dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con  altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito.
Oppure è stato utilizzato dai familiari conviventi a carico dei precedenti soggetti risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; oppure potrà essere utilizzato da  soggetti  titolari  di  trattamenti  pensionistici corrisposti a seguito di attività’ svolta in agricoltura, da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del DL 557 del 1993 e devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il terreno cui il fabbricato e’ asservito deve  avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra  o  la funghi coltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e’ ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3,della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati. Inoltre il volume d’affari di affari derivante da attivita’ agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta’ del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita’ svolta in agricoltura. Se il terreno e’ ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita’ agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo  reddito complessivo, determinato secondo la  disposizione  del  periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobr e 1972, n. 633.
I fabbricati ad uso abitativo, che hanno  le caratteristiche delle unita’ immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.  Altrimenti vale anche quanto definite nel successivo comma 3-bis dell’articolo che riconosce la ruralità anche ai fabbricati strumentali necessarie   allo   svolgimento dell’attivita’ agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile  che è quello che individua l’attività agricola e destinate, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, all’allevamento e al ricovero degli animali, o ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita’ agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita’ alla normativa vigente in materia di collocamento, alle persone addette all’attivita’ di alpeggio in zona di montagna, ad uso di ufficio dell’azienda agricola, o alla manipolazione,   trasformazione,   conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all’esercizio dell’attivita’ agricola in maso chiuso.
Una volta prodotta l’autocertificazione l’Agenzia si esprimerà con accettazione del riconoscimento delle caratteristiche o con provvedimento di diniego che ricordo dovrà essere motivato pena la richiesta di annullamento.
Chi firma l’istanza per la domanda di variazione al Catasto
L’autocertificazione del possesso dei requisiti di ruralità potrà essere firmata da uno dei titolari del diritto reale vantato sull’asset.
Come Inviare l’autocertificazione per la variazione al Catasto
Potrà essere inviata o mediante raccomandata a/r o con invio tramite posta elettronica certificata o email certificata (PEC) oppure a mezzo fax.
Situazioni in ritardo
La nuova agevolazione fiscale rischia di far correre agli sportelli del catasto senza avere le idee chiare sul contenuto da inserire nel’autocertificazione al solo fine di godere dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili introdotto con il Decreto Sviluppo all’articolo 7. Laddove siate in ritardo le domande tardive presentate potranno essere comunque prese in considerazione da parte dell’agenzia entro e no oltre il 20 novembre.
Variazioni post presentazione della dichiarazione di variazione al Catasto
Nel caso successivamente alla presentazione della variazione al Catasto lo stesso fabbricato rurale sia soggetto a variazione il soggetto proprietario del diritto reale sarà obbligato ad una nuova variazione e all’analisi dell’assoggettamento o meno all’ICI.
Visualizza i Comuni ad Alta densità abitativa - o scarica il file nella sezione moduli e modelli.
Codici Comuni F24 ICI
Codici Comune ICI – (controllare sempre ogni anno)
Riferimenti normativi per l’approfondimento necessario sono:
D.lgs 504 del 1992
Decreto Legge n. 70 del 2011
Decreto legge n.557 del 1993
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Calcolo Acconto e Saldo ICI
ICI sui Terreni agricolo e non
Classificazioni Catastali
CODICE CATASTALE
A/1 abitazioni di tipo signorile A/2 abitazioni di tipo civile A/3 abitazioni di tipo economico A/4 abitazioni di tipo popolare A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 abitazioni di tipo rurale A/7 abitazioni in villini A/8 abitazioni in ville A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico A/10 uffici e studi privati A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme B/2 case di cura e ospedali (senza fini di lucro) B/3 prigioni e riformatori B/4 uffici pubblici B/5 scuole, laboratori scientifici B/6 biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria B/7 cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate
C/1 negozi e botteghe C/2 magazzini e locali di deposito C/3 laboratori per arti e mestieri C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro) C/5 stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro) C/6 stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro) C/7 tettoie chiuse o aperte
D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
 E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E


Non ho fatto in tempo a fare l’autocertificazione di un fabbricato entro il 30/09/11, ho letto nel vs.articolo che sia possibile presentare delle domande tardive mentre sia il geometra che il sindacato a cui mi sono rivolta mi hanno dette che non ho più possibilità di fare altro.
Vi chiedo di chiarirmi , se possibile, questo punto.
Ringrazio anticipatamente e porgo i miei saluti.
Cristina.
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LikeIl termine era quello, ma lei provi lo stesso.
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