Esenzione ICI per l’abitazione principale e prima casa
Vi presentiamo prima di tutto una guida fiscale ICI per il calcolo dell’acconto ICI, del saldo ICI, con le scadenze, i chiarimenti e le modalità di pagamento. Affrontiamo in questo articolo la novità che riguarda l’esenzione del Tributo ICI (imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa.
Il D.Lgs n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.124 di ieri 28 maggio 2008 definisce l’esenzione del Tributo ICI (imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa per tutte le categorie catastali eccetto alcune esclusioni:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/8 Abitazioni in ville
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Per categoria catastale A/1 – Abitazioni di tipo signorile si intendono le Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Per categoria catastale A/8 - Abitazioni in ville si intendono le Unità immobiliari caratterizzati da di parchi e/o giardini ed edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.
Per categoria catastale A/9 – Castelli, palazzi eminenti si intendono i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità immobiliari con le altre categorie catastali; eventuali pertinenze o unità immobiliari, pur se autonomamente definibile in un’altra categoria catastale devono essere ricomprese nella medesima categoria A/9
Pertanto alla luce del nuovo D.Lgs. il tributo Ici colpirà le seguenti categorie catastali:
L’ambito di applicazione della normativa prevede che l’agevolazione è estesa anche alle seguenti categorie di immobili e soggetti:
- Diritti reali di godimento (usufrutto) di cittadini non residenti su immobili siti sul territorio italiano a patto che lo stesso non sia locato;
- Soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio e alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalitÃ
- Abitazioni considerata principale e perciò oggetto di esenzione dal tributo ICI perché possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex. Art. 3, comma 56, della legge 662 del 1996 e a patto che l’abitazione non risulti locata.
- Infine è data la possibilità ex art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446 del 1997 (Decreto “ICI”), agli enti locali di considerare come abitazioni principali e perciò oggetto di esenzione dal tributo ICI, quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela,
Il presente decreto entra in vigore a partire dal 29 maggio 2008 e perciò già a far data dal versamento per il primo acconto ICI previsto originariamente per il 16 giugno mentre il versamento del saldo ici va al 16 dicembre a partire dal 2009 in poi.
Per avere dei chiarimenti sull’ICI potete consultre il vademecum guida fiscale ICIÂ o anche la guida al calcolo dell’acconto e del saldo ICI
 Â



Buongiorno, le espongo la mia situazione.
Con la mia compagna stiamo per acquistare un immobile dove ci andremo ad abitare insieme.
Io sono usufruttuario di un appartamento i quali proprietari sono i miei genitori, la mia compagna è proprietaria di una casa (sua prima casa) nella quale vivono i suoi genitori.
In questo caso, quali sono le possibili soluzioni per usufruire dell’agevolazione prima casa, e tutelare in qualche modo la mia compagna nell’acquisto della nostra casa?
Ti è piaciuto il commento?
LikeBuongiorno Mario,
ritengo che possiate continuare ad usufruire dei beneifici fiscali prima casa che si sostanziano nell’applicaizone di una imposta di registro in misura ridotta entrambi, ma mentre sua moglie sarà costretta a cedere la sua prima casa mentre lei potrà acquistarla direttamente. Il testo normativo purtroppo disciplina esattamente quali sono i requisiti per poter fruire dei benefici fiscali e quali le cause di decadenza degli stessi. Per la tutela di sua moglie non ci sono problemi se parteciperete entrambi all’acquisto con liquidità di entrambi solo che sosterrete un maggior onere legato alla maggior eimposta di registro sul valore dell’immobile inserito nell’atto.
Ti è piaciuto il commento?
LikeBuongiorno,
Le scrivo in riferimento all’esenzione ICI,
ho acquistato un’immobile categ. A2 quale prima casa nel giugno 2009 (condizione riportata anche nell’atto notarile), ho trasferito la residenza presso l’immobile nel settembre 2010.
Dal comune mi chiedono di pagare l’imposta nel periodo luglio 2009 ad agosto 2010. Trattandosi di prima casa chiedo non dovrei aver diritto all’esenzione?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
saluti Biagio
Ti è piaciuto il commento?
Likeeh caro biagio
prima casa si intende proprio se hai residenza nell’immobile altrimenti non ha senso l’espressione “prima casa”, ergo devi pagare.
Ti è piaciuto il commento?
LikeCiao Zip,
meno male che non è proprio corretto quello che dici. é necessario avere la residenza nel comune dove è sito l’immobile per il quale si fruisce dei benefici fiscali e rispettare le altre condizioni oggettive di applicaizone della norma sull’imposta di registro.
Ti è piaciuto il commento?
Like