Doppia esenzione per la casa assegnata all’ex coniuge dalla sentenza

1
46

Last Updated on 30 Maggio 2014

L’assegnazione della casa ad un ex coniuge manifesta un diritto di credito di uno dei due coniugi e non un diritto reale di abitazione o di uso dell’immobile, infatti “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale”.

Ciò a ribadire che il diritto a godere dell’esenzione sull’abitazione principale a partire dal primo gennaio 2008 e nel rispetto dei requisiti esposti descritti nei precedenti articoli (cfr. Legge 126/2008), spetta sia per la casa che adibisce ad abitazione principale perché vi risiede effettivamente, sia per la casa assegnata dai Giudici all’ex coniuge e anche se situata in altro comune rispetto a quello dove risiede.

1 commento

  1. Buon giorno,
    se possibile vorrei una delucidazione a proposito dell’ici.
    Sono divorziato e l’ abitazione e’ stata assagnata, dal tribunale,alla mia ex anche se apparteneva a me da prima del matrimonio.
    Essendo un cittadino Italiano iscritto all’ EIRE, e non possedendo ne io ne la mia ex altre abitazioni in Italia, chi deve pagare l’ ici per quella in cui risiede la mia ex?
    Ringrzio anticipatamente.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.