Immobili dei Professionisti deduzione spese ristrutturazione 2022, manutenzione ordinaria e straordinaria

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Last Updated on 4 Maggio 2023

studio fiscale: manutenzioneContinua la serie di post dedicati al trattamento fiscale dei costi e delle spese a carico dei liberi professionisti lavoratori autonomi titolari di partita Iva con specifico riferimento alle spese sostenute sugli immobili adibito all’esercizio dell’attività a titolo di  manutenzione ordinaria e straordinaria. La guida fiscale spiega brevemente come detrarre e dedurre i costi dell’attività di lavoro autonomo o professionale e su come calcolare l’IVA da portare in detrazione o il costo da poter dedurre dal proprio reddito professionale. Giusto per chi non lo sapesse il libero professionista può detrarre  l’IVA pagata ai fornitori e allo allo stesso tempo, ai fini del calcolo del’Irpef, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, il libero professionista dedurrà  i costi e le spese sostenute dai compensi incassati dai clienti e tra questi anche quelli relativi allo studio professionale, all’ufficio, all’immobile o casa ad utilizzo promiscuo.

La prima distinzione: di quale tipologia di immobili parliamo

La prima distinzione infatti da fare riguarda proprio la destinazione che diamo allo studio, alla casa all’appartamento ai fini dell’esercizio dell’attività in quanto possiamo comprare un ufficio accatastato come A10 e qui svolgerci la nostra attività, ma possiamo anche adibire una stanza all’esercizio della libera professione: è il caso per esempio di medici, avvocati o dottori commercialisti che destinano una stanza alla propria attività e quindi diciamo che essi destinano promiscuamente l’immobile anche ai fini dell’attività e quindi diventano in parte immobili strumentali.

In tal modo essendo strumentali danno il diritto a chi li utilizza di portare in deduzione i costi sostenuti per l’immobile sempre in relazione alla percentuale di destinazione alla propria attività. In genere si applica un 50% forfettario del costo sostenuto  a cui si dovranno applicare poi le percentuali stabilite dal TUIR o dal testo unico Iva e sempre a meno che il professionista non sia titolare di altro immobile sito nello stesso comune ad uso professionale esclusivo.
LEGGI ANCHE: Il caso più comune sono le spese di acqua luce, gas, utenze, ma è anche il caso di prendere in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Acquisto dell’Immobile da destinare ad uso promiscuo

In caso di immobili acquistati a partire dal 1.1.2007 le spese relative all’ammortamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono deducibili in base ai coefficienti di ammortamento previsti per gli immobili. In caso di immobile acquistato prima di questa data, cioè prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina che abbiamo riassunto nelle righe sopra, la deducibilità è entro la quota del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. L’eventuale spesa sostenuta che supera questa percentuale potrà essere dedotta ai fini IRPEF nel cinque anni successivi. Tuttavia è sempre necessario poter dimostrare (basta un estratto al catasto di cui l’agenzia delle entrate dovrebbe già essere in possesso) da cui si evinca che nello stesso comune non si ha un altro ufficio destinato esclusivamente alla propria attività (chissà se vale nel caso si svolgano attività diverse?).

La successiva cessione e la relativa eventuale plusvalenza che ne potrebbe derivare anche non sarà rilevante ai fini della tassazione seppur abbiate destinato l’immobile alla vostra attività.

Acquisto in leasing immobiliare

Anche in questo caso valgono le stesse regole di detrazione IVA o deduzione ai fini Irpef calcolate però questa volta sui canoni che periodicamente andrete a pagare (salvo la verifica della durata minima del contratto richiesta dalla normativa per consentire la deduzione ai fini IRPEF). I canoni di leasing immobiliare saranno deducibili per il lavoratore autonomo (un esempio sono gli studi o l’ufficio).

I canoni di affitto invece pagati dal professionista pagati per un immobili strumentale sono deducibili ai fini Irpef ed Irap al 100% (al 50% se ad utilizzo promiscuo). Per la deduzione sarà necessario che il lavoratore autonomo non abbia un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione nello stesso comune.

Leggi anche: Guida al Leasing immobiliare

Spese di gestione e manutenzione e/o Utenze

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, i costi sostenuti devono essere verificabili attraverso le fatture delle imprese che hanno eseguito i lavoro o, nel caso di lavori condominiali, dal rendiconto del condominio con la suddivisione delle spese a carico del professionista. Per le manutenzioni eseguite da una ditta direttamente a favore del professionista, la spesa è soggetta ad IVA e la fattura deve essere annotata sul registro IVA acquisti. L’IVA è detraibile purché non si tratti di un immobile ad uso abitativo. Per altre spese potete considerare gli articoli dedicati per esempio alla deduzione spese telefoniche, adsl, internet per i professionisti.

Occhio però perché uno spunto di riflessione che fino ad oggi non ho avuto modo di condividere con nessuno è che qualora vi deduciate i costi si potrebbe tassare la plusvalenza o dedurre nello stesso modo la plusvalenza derivante da un’ipotetica cessione. Per cui se avete intenzione di cedere fate questa riflessione con largo anticipo, magari l’anno precedente così che smettiate di destinare il vostro immobile anche per la vostra attività libero professionale.

Le spese di ristrutturazione, per intenderci quelli che darebbero luogo alla detrazione fiscale per le persone fisiche nel caso siano sostenute su immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività (esempio uno studio medico) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili e l’eventuale eccedenza è deducibile nei cinque esercizi successivi.

Immobili strumentali per natura all’attività: studi, uffici, laboratori

Gli immobili possono essere strumentali per natura (classico esempio un ufficio con categoria catastale A/10) oppure essere destinati ad uso promiscuo per la vostra vita personale e la vostra attività (esempio casa che è anche studio). Nel primo caso non avete problemi in quanto il 100% del costo e dell’Iva sono rispettivamente deducibile dal reddito Irpef e nella liquidazione Iva.

Nel caso si tratti di immobili ad uso promiscuo vale lo stesso ragionamento ma si prenderà solo il 50% del valore delle spese proprio perchè c’è un utilizzo promiscuo.

Il principio di fondo è che per gli immobili ad uso promiscuo qualsiasi spesa si prende a metà ossia per il 50% del suo valore. Allo stesso modo anche la rendita catastale dell’immobile ad utilizzo promiscuo concorre solo per il %50 per cento del suo valore.

Immobili destinati all’attività di lavoro autonomo o professionale: utilizzo promiscuo

Vi riporto il testo della norma che può esservi utile in quanto recita che “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, e’ deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.

La norma non fa esplicito riferimento all’ipotesi di locazione dell’immobile accatastato come residenziale e che successivamente viene destinato ad uso promiscuo (I.e. il caso di un professionista che si affitta casa e che la destina in parte anche a proprio studio). Tuttavia gli si possono dare due interpretazioni contrastanti una che vede l’impossibilità perchè è accatastato come residenziale ma causa di esclusione a mio avviso non reggerebbe: l’altra che invece tiene in considerazione la finalità e la strumentalità del costo sostenuto. Seguendo questo filone si potrebbe concedere anche la deduzione dei canoni di locazione pagati. Del resto non vedo la differenza da un punto di vista sostanziale anzi mi verrebbe più da tutelare un libero professionista alle prime armi che non ha la disponibilità per concedersi l’affitto di uno studio piuttosto che un professionista con casa da una parte e disponibilità per un affitto di uno studio dall’altra.

Costi di ristrutturazione dell’immobile del professionista

Nel caso dobbiate provvedere a fare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dello studio professionale o del vostro ufficio dove esercitate la professione, ad esempio, le spese sono deducibili dal vostro reddito imponibile con alcuni regole da tenere a mente.

In pratica se sostengo una spesa ordinaria di manutenzione il suo costo lo dedurrò subito nell’esercizio di sostenimento mentre nel caso di spesa straordinaria il costo sarà capitalizzato sul valore dell’immobile e pertanto risulterà deducibile per il tramite delle quote di ammortamento dell’immobile che ha coefficienti di ammortamento (molto bassi) pertanto su un orizzonte temporale ben più lungo.
Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione i soggetti che possono richiedere la deduzione dei costi sono coloro che sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e titolari di partita Iva per immobili ivi ubicati e potranno beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali su questi, cioè affittuari, usufruttuari, soci di imprese.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Inizialmente dobbiamo fare una destinazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per capire se spesare interamente il costo nell’esercizio o capitalizzarlo sul valore dell’immobile  e procedere ad ammortamento.
La detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come la tinteggiatura, la realizzazione di servizi igienico sanitari, il rifacimento dell’impianto elettrico, di riscaldamento, il cambio degli infissi, eccetera.

In relazione alle spese di ristrutturazione occorre distinguere tra spese che per loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo degli immobili, che ne determinano anche l’aumento del valore commerciale e le spese che invece non lo sono. Questo perché le spese che riguardano lavori tali da comportare un aumento di valore del bene immobile sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si riferiscono, mentre, le spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione che non siano imputabili ad incremento del costo degli immobili, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quindi non solo dell’immobile di riferimento).
Da notare che gli Enti locali non sono ammessi alla detrazione, poiché non sono soggetti IRPEF. Inoltre precisiamo che le imprese e altri soggetti commerciali non sono ammesse alla detrazione se intervengono su immobili non residenziali.

Vi ricordo inoltre che anche ai fini Irap il regime fiscale di deduzione delle spese e, in questo caso delle componenti che dovranno essere dedotte dal valore della produzione netta, è il medesimo previsto ai fini IRPEF.

Risposta ad un commento: Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983 numero 1367 che sostiene chiaramente che possono definirsi strumentali unicamente quegli immobili che hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. L’agenzia delle entrate quindi immagino si attacchi alla parola unicamente, tuttavia se lei è un avvocato  ma non ha i soldi per pagarsi un affitto per lo studio che cosa fà? Deve chiudere l’attività ed andare sotto i ponti determinando un costo per la collettività e richiedere un assegno di disoccupazione? Le segnalo anche il riferimento normativo del Tuir a cui fare riferimento che è l’articolo 54 comma 3 del Tuir.

Questo però preciso sotto egida condizione che non possiede altro immobile nello stesso comune adibito a studio. In tal modo forfettariamente considera il 50% dei costi e per intenderci le utenze più che altro e ai fini Iva pur non potendo fare una forfettizzazione del 50% come avviene nei costi e allora mi baserei (a dire il vero forse sarebbe meglio anche farlo per i costi) per esempio sulla volumetria della parte di casa adibita a studio. Tuttavia le segnalo anche che quando ho provato a proporre il criterio degli effettivi metri quadrati adibiti all’attività di casa rispetto a quella abitativa mi hanno guardato come e fossi esagerato in quanto la norma non va così nello specifico per cui la forfettizzazione del 50% sarebbe più che sufficiente.

Tassazione della rendita catastale degli immobili ad uso promiscuo

Alcuni di voi furbescamente mi hanno chiesto se oltre alla deduzione prevista come persona fisica in merito alla detassazione della rendita catastale che indicate solitamente nel rigo RN 2 potete aggiungere anche quella indicata nel quadro RE 10. In realtà non è così altrimenti vi state detraendo due volte la stessa cosa per cui si dovrebbe procedere inserendo più correttamente il 50% della rendita come detrazione per abitazione principale nel rigo visto sopra e tassarsi il 50% della rendita nel quadro RB che sarà poi dedotta nel rigo RE10 mentre nel quadro RN 2 indicherete solo il 50% della rendita.

Opzione per la cedolare secca

Alcuni si chiedono se possono anche utilizzare il regime della cedolare secca sui proventi (ne caso in cui sono proprietari di immobili che vorrebbero affittare a professionisti) o sui costi se siete professionisti e vi stanno proponendo di adottare la cedolare secca. Comunque vi dico che la cedolare si applica solo agli immobili ad uso abitativo e destinati ad abitazione comprese le relative pertinenze cui fa riferimento l’articolo 3 del D.lgs 23 del 2011.
Questo implica che sono fuori non solo quegli immobili cosiddetti strumentali per natura ma anche quelli strumentali per destinazione ossia quelli abitativi ma destinati promiscuamente alla propria attività libero professionale.

Le altre Spese deducibili dei professionisti

Potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo dedicato legato alle spese deducibili dei professionisti.

Deduzione abiti da lavoro, vestiti, borse etc

Potete leggere il nuovo articolo dedicato alla possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti per l’acquisto di abiti, vestiti, scarpe, borse etc.

106 Commenti

  1. Salve, il titolare di p.iva come impresa edile senza dipendenti, potrebbe eseguire dei lavori nella propria abitazione e usufruire delle detrazioni ?

  2. salve, vista la chiarezza espositiva e la professionalità di questo sito, vorrei sapre se è possibile conoscere le condizioni di deducibilità dall’Irpef e dalla liquidazione IVA in caso di axquisto immobile per uso esclusivo di Studio professionale. Grazie

  3. Buonasera,
    possiedo un appartamento all’interno di un condominio minimo che uso promiscuamente abitazione /studio professionale. Vorrei sapere se posso usufruire della detrazione al 110% sui lavori delle parti comuni (cappotto, tetto).
    Grazie

  4. no. Tuttavia se è vincolato in quanto immobile di interesse storico ed artistico dovrebbe verificare che stia applicando il corretto trattamento fiscale, già molto agevolato rispetto agli altri. Nella funzione di ricerca interna al sito scriva interesse storico e artistico e le dovrebbe uscire l’articolo di approfondimento sul tema specifico

  5. Buonasera,
    Ho fatto una manutenzione straordinaria per realizzare dei bagni ex novo (che non c’erano) in un immobile di mia proprietà A/10.
    Poichè il costo è stato per le mie tasche assai rilevante volevo sapere se potevo detrarre tali spese in 10 anni come ristrutturazione.
    Non capisco perchè è possibile per le abitazioni ma non per immobili di proprietà uffici a/10 tra le altre cose vincolati ai beni culturali. C’è modo di fare qualcosa?
    Grazie ancora

  6. Si ma come società immagino abbia già detratto Iva. Semmai il costo potrebbe essere deducibile.

  7. buongiorno

    sono un professionista con p.iva ed attualmente anche legale rappresentante di una srl uninominale alla quale è intestato un leasing immobiliare di un immobile ad uso ufficio.
    la srl non è più in grado di pagare i canoni leasing . la società di leasing mi ha proposto di trasferire il leasing alla posizione di libero professinista essendo la stessa persona.
    le chiedo se come professionista , una volta volturato il leasing, potrò detrarre fiscalmente le rate del leasing e recuperarne l’iva .
    grazie

  8. Salve,
    vorrei porLe una domanda su tale argomento.
    Se si vuole installare un impianto fotovoltaico su un abitazione ad uso promiscuo (abitazione residenziale più ufficio) e la fornitura elettrica è intestata alla sfera economica (non sul CF ma sulla partita IVA), è possibile usufruire di detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia oppure tale condizione è possibile solo se la fornitura è intestata alla sfera non economica?

    Inoltre è necessario che l’ufficio si trovi all’interno dell’abitazione o è possibile che sia situato in prossimità di essa (qualche decina di metri)?

  9. Ho scritto articolo appositamente se cerca le parole convenienza leasing nel motore di ricerca lo trova

  10. Buongiorno,
    Sono un libero professionista, in un anno faccio
    Circa 50.000 km, dovendo cambiare auto quale soluzione mi consigliate tra:
    – acquisto
    – leasing
    – noleggio

    Cordiali saluti
    Grazie!

  11. Buonasera,
    ho dato in comodato gratuito l’appartamento dove vive ed esercita la professione mio figlio, quindi ad uso promiscuo, mentre l’appartamento intestato a mio figlio l’ha dato a me in comodato d’uso.
    La domanda è: dovendo mio figlio fare dei lavori di ristrutturazione nell’appartamento in suo uso, per poter portare al 50% le spese in deduzione occorre registrare il comodato gratuito, anzi entrambi i comodati, pagando la tassa di registrazione?
    Grazie

  12. Alla prima domanda le riporto il testo 3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e’ superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche Finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’ arte o professione, e’ deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche’ quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. a cui aggiungo […] La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che nel seguito riporto: “7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e’ assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e’ quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
    7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.” IL Decreto a cui fare riferimento per le quote è il decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
    Per la seconda domanda invece direi di si per le quote residue mentre per quelle in pendenza del regime forfettario ci dovresti studiare su perchè secondo degli estremi per portare quelle vi sono. Del resto lo stato ha comunque fruito di una minore deduzione di cui lei avrebbe avuto diritto per gli anni in cui era nel regime forfettario. Andrebbe comune approfondito. Spero di esserle stato utile.

  13. Salve, sono un libero professionista, queste le mie domande:
    1) i costi di ristrutturazione di un immobile strumentale uso ufficio si detraggono in ammortamento in 5 o in 10 anni? Si detraggono per intero o solo in parte?
    2) se sostengo i costi di ristrutturazione nel 2019 e, per questo anno, opto per il regime forfetario, mi è chiaro che non li potrò detrarre. Ma se in futuro (ad es. nel 2021) tornerò in regime ordinario, potrò detrarre le quote di ammortamento residuedella spesa sostenuta 2 anni prima? In altri termini, in questo caso perderò solo le quote di ammortamento del 2020 e del 2021 (periodo di regime forfetario), conservando la possibilità per gli anni successivi, oppure perderò definitivamente la detrazione?

  14. Salve vorrei sapere se é possibile dedurre i costi di manutenzione straordinaria per apliamento della piscina di un albergo per accedere a categoria superiore però l immobile nn é di mia proprietà e il contratto prevede che ci sia il consenso che nn é stato chiesto grazie

  15. Se la professione richiede la comunicazione alla ASL, chi meglio della ASL può dirglielo?
    Per farlo lo può fare. Lo fanno i medici, non vedo perchè non lo possano fare i fisioterapisti.

  16. buongiorno. Ho comprato un immobile A2 ed è la mia principale ed unica abitazione. Posso io destinare una stanza ad uso studio (sono fisioterapista), in quanto non ho, nello stesso comune, altri uffici o studi di proprietà o in affitto in cui lavorare? se la risposta è affermativa, a chi devo chiedere per cominciare le pratiche: asl, municipio di competenza, o tutt’e due?
    Mi ritrovo rimpallata da un’informazione all’altra, tra pareri discordanti.
    Se può aiutarmi le sarei infinitamente grata

  17. A meno che non sostenga che ha una sede legale ed un’altra sede operativa dove esercita altra attività, tuttavia mi sembrerebbe poco probabile o quantomeno poco usuale.

  18. Buongiorno vorrei chiedere un chiarimento. Io ho un’azienda di consulenza e come da articolo ho il mio ufficio nella mia abitazione. L’abitazione di cui parlo è un appartamento in affitto. Vorrei chiedere…. in questo caso posso detrarre comunque le spese varie al 50%? Inoltre nel mio caso ho la sede legale dell’azienda in altro indirizzo( dove ho anche la residenza come persona fisica) rispetto quello in cui abito e lavoro . Per detrarre i costi devo cambiare l’indirizzo della sede legale?
    Grazie mille

  19. nell’articolo ho scritto….Beni utilizzati ad uso promiscuo

    In estrema sintesi ed in pratica il limite si calcola prendendo le fatture dei beni strumentali all’attività considerando il valore al lordo degli ammortamenti e se utilizzati ad uso promiscuo solo per il 50% del loro ammontare comprensivi anche dei beni di valore inferiore a 516,46 euro e anche il costo di affitto dello studio o dell’ufficio.

    Ditemi se non è chiaro così lo modifico…a me sembra chiaro ma se posso migliorare ben venga

  20. Salve, sono un lavoratore autonomo, e vorrei acquistare un immobile in categoria c1, e in parte destinarlo all attivita e in parte affittarlo ad altro professionista. Per l acquisto dell immobile farò un mutuo.
    Volevo sapere se posso recuperare l iva, il costo dell immobile e gli intessi del mutuo.

  21. Sto per acquistare un immobile ad uso commerciale e vorrei intestarlo a me e al mio socio anzichè alla società (che non è ancora stata costituita), questo per evitare, un domani, di dover fare i conti con la rivalutazione dell’immobile se e quando sarà il momento di chiudere l’attività.

    Ora mi chiedo, se l’immobile è intestato a me posso comunque detrarre/dedurre le ingenti spese per la ristrutturazione dell’immobile? Oppure devo per forza intestare l’immobile alla società ? Devo aprire la partita IVA prima di iniziare i lavori giusto ?

    Sono abbastanza a digiuno in materia e mi rivolgerò comunque ad un commercialista in futuro ma vi sarei molto grato qualora vorreste risponderere,

    Grazie !

  22. Si in ma non capisco come vuole acquistare la casa e destinarla o si parla già di ufficio.

  23. Buongiorno sono un giovane imprenditore artigiano,non appartenente ad albi professionali. Sono titolare della mia impresa di 10 dipendenti. Volevo sapere se è possibile acquistare con leasing immobiliare una casa intestandola ad uso promiscuo, per uso ufficio e abitativo. Il capannone industriale attualmente situato in altro comune di abitazione è scarso di locali uso amministrativo ed è stato acquistato anch’esso con canone di leasing.

  24. Sto per acquistare un immobile già accatastato con ctg. A10.Darò in comodato gratuito l’uso dei locali a mio figlio (medico) per crearsi un studio professionale per la sua attività. L’immobile, anche se di nuova costruzione, ha bisogno di alcuni cambiamenti strutturali interni (spostamento pareti, creazione nuove porte, ecc.). Due le domande: la prima, se i lavori di ristrutturazione interna sono posti a carico di mio figlio comodatario, può lui dedurre i costi per le opere e fino a che percentuale? L’altra, il costo per l’IVA, a suo carico è al 10% o al 22%, e la stessa può essere deducibile e fino a che importo. Vi sono altre possibilità “alternative” per eventuale maggior risparmio fiscale nel caso di specie? Grazie

  25. buongiorno ho una piccola impresa di costruzione
    ho partita iva nel regime ordinario
    sono in comodato gratuito presso appartamento di mio padre, ho residenza in questo appartamento,
    ho un locale che uso per ufficio ,
    posso scaricare il costo di luce ,gas , spese condominiali?

  26. Buongiorno,
    ho una stanza (casa di mia moglie)dove svolgo il mio lavoro come professionista, poiché devo fare lavori di ristrutturazione alla stanza, chiedo se posso scaricare i costi e l’Iva, inoltre, chiedo se posso portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi come spese di ristrutturazione al 50%.
    Grazie.

  27. Se i locali ad esclusivo uso di studio professionale si dovrebbero sostituire i serramenti esterni con nuovi per riqualificazione energetica, quale IVA applicabile dalla Ditta fornitrice ed installatrice ??? E’ possibile recuperare il 65% come riqualificazione energetica, e comunque scaricare la fattura come studio ?? oppure si adotta o il recupero energetico o scaricare la fattura nello studio, o entrambi ??
    ringrazio
    Buona serata
    Facchetti

  28. Mmmm…ci sto pensando…quidni le hanno detto che si può dedurre il costo al 50 per cento…ed è vero….ma se opta per la cedolare secca no. Immagino che glil’ha detto ha pensato che essendo la cedolare secca un’imposta sostituitiva accorpasse sia costi sia ricavi ma non sono d’accordo perchè chi sostiente il costo, seppur in misura limitata lo sostiene e come tale ne resta incisa per la propria attività per cui io mi dedurrei il 50 per cento del canone anche nel caso della cedolare.

  29. svolgo attività di libero professionista in un locale di un appartamento preso in affitto: Posso scaricare tra i costi dell’attività una parte del canone di affitto? E in che misura ( mi dicono il 50%)?. E vero che se il proprietrio dell’immobile opta , relativamnte a detto appartamento, per la cedolare secca io sicuramente non potrò scaricare tra i costi una parte del canone?

  30. No, a meno che lei non si può far fare un contratto di comodato in cui sostenete sostenete che lei paga metà delle utenze (e poi lo deve fare) e le scarica. Ma anche in questo caso lo sconsiglio perchè poi comunque le fatture dovrebbero essere intestate a lei. Al piàù si potrebbe far fare un ribaltamento di costi da sua moglie e poi lei dedursi il costo…non l’Iva.

  31. Sono libero professionista con partita IVA. Utilizzo promiscuamente l’immobile di proprietà del coniuge per svolgere l’attività professionale. Posso detrarre al 50% le spese per le utenze (Enel – telefono – condominio) anche se le stesse sono intestate al coniuge?

  32. Sono proprietaria di un negozio in condominio adibito a bene strumentale della mia impresa di aritigiano. Sono stati effettuati dei lavori straordinari per ripristino pavimentazione portico condominiale (antistante anche al negozio).
    Le spese di mia competenza sono state ripartite dall’amministratore in base ai millesimi generali di proprietà e si riferiscono a fatture emesse dall’impresa edile, dall’ingegnere e dal compenso specifico dell’amministratore calcolato sui lavori eseguiti. Nelle suddette spese è compresa una iva al 10% e al 22%.
    La mia domanda è se esiste il modo per portare in detrazione l’iva sostenuta (le fatture sono state emesse al Condominio) sulla mia liquidazione iva trimestrale e, in caso affermativo, con quale modalità e quali documenti dovrei farmi rilasciare.
    Grazie

  33. Sono un professionista con ufficio presso l’abitazione, le utenze ( acqua, luce, ecc..) sono intestate a me come persona fisica e uso domestico, posso detrarre l’Iva in proporzione ai soli mq usati come ufficio, o devo chiedere che le fatture siano intestate come soggetto con partita iva???

  34. Buongiorno,ho la partita iva come ditta individuale, e ho la sede in una stanza Dell appartamento di cui pago l affitto. Cosa è possibile detrarre dalle spese? Il commercialista non mi ha mai chiesto bollette o bonifici affitto, ma solo il contratto di affitto. Finora non mi ha mai portato nulla in detrazione. Grazie

  35. Buon giorno sono un promotore finanziario e sto valutando l’acquisto di un immobile da adibire sia a residenza che ad ufficio, il costo dell’acquisto per il 50% posso dedurlo? Grazie

  36. Buongiorno

    il mio commercialista da quasi 10 anni non mi fa detrarre nessuna spesa di casa perché sostiene che non sono detraibili per i professionisti non iscritti ad albi professionali. Poiché la mia professione non dispone di albo, per lui è pacifico che non ho diritto a detrazioni. Io lavoro in casa e parzialmente presso i clienti.

    Mi può indicare il punto preciso della normativa che permette tali detrazioni?
    Grazie in anticipo.

  37. diciamo che è border line in quanto prima dovrebbe verificare che vi sia un contratto di locazione o comodato tra lei e sua nonna ancor prima di valutare se dedurle o meno.

  38. gentilissimi,
    chiedo un chiarimento:
    soggetto che opera nel regime dei minimi e che sostiene spese straordinarie di manutenzione su beni di terzi (casa della nonna) dove svolge la propria attività professionale. Come deve comportarsi? le spese di manutenzione sono da intendersi come beni strumentali?
    Grazie

  39. Chiedo sempre scusa, ma lasciando perdere le altre questioni, la mia domanda è la seguente:
    per quale coefficiente devo moltiplicare la rendita catastale che leggo sulla visura per calcolare la spesa (che sarebbe la omologa di unfitto studio per intenderci) da portare in detrazione nel calcolo del reddito professionale???
    Grazie sempre

  40. Si ma quella sull’abitazione principale poi sarebbe dimezzata per cui dove la mette la mette questa detrazione sempre una volta se la può detrarre. Non è che se la detrae al 100% come persona fisica e un altro 50% come profesisonista. Ok?

  41. perdonatemi se insisto. Ma a quanto ho capito le norme prevedono espressamente la possibilità, nel caso di studio interno alla propria abitazione in proprietà,la possibilità di dedurre il 50% della rendita catastale. L’unica informazione certa che non c’è e se adottare come rendita quello che risulta in catasto (ma l’importo sarebbe ridicolo!!) o il dato rivalutato. Ma con quale coefficiente???
    Grazie

  42. Guardi io non la deduco in realtà perchè se è abitazione principale già non concorre alla formazione

  43. Salve,
    avrei bisogno di un cortese chiarimento. Quando lo studio è interno alla propria abitazione (detenuta in proprietà) può dedursi il 50% della rendita catastale.
    Nel mio caso, la rendita risultante dalla visura catastale è pari ad euro 620. Prima di calcolarne il 50 % devo moltiplicarla per dei coefficienti di adeguamento e, se si, quali sono questi coefficienti nel caso di abitazione A/2?
    Grazie

  44. Ma se prendo in affitto una casa per abitarci e farci lo studio posso optare per la cedolare secca e scaricarmi le spese come libero professionista?

  45. Provate a fare riferimento ad una serie di articoli che ho scritto su cosa si intendono manutenzione straordinaria e ordinaria…cercateli nel motore di ricerca interna al sito. Spero di avervi dato una mano.

  46. Salve,
    anch’io sto sistemando l’abitazione che uso anche come ufficio.
    Cambio sanitari, piastrelle bagno, pavimentazione ed alcune parti dell’impianto elettrico.
    Inoltre acquisto cucina nuova e qualche altra componente d’arredo.

    – posso dedurre anche i costi di quello che non concerne nello specifico il lavoro, ma che comunque ha attinenza? Es: spese accessori del bagno? Oppure del corridoio dal quale si accede allo studio?

    – per evitare costi troppo eccessivi di geometra ho scelto di chiede al comune la cia per manutenzione ordinaria (come privato) anche se sto eseguendo opere che sarebbero “straordinarie”,domanda: come azienda posso mettete in detrazione / deduzione a prescindere dalla documentazione / permessi richiesti? Anche ció che risulta “manutenzione straordinaria”?

    Grazie mille! In bocca al lupo a tutti

  47. Confermo quanto riportato dall’agenzia, 50%…però il restante 50% sarà un costo dededucibile dal reddito da lavoro autonomo.

  48. Salve,
    a seguito dell’estensione delle agevolazioni fiscali “ECO BONUS” fino al 31/12/2014, vorrei avere un chiarimento in merito alle detrazioni IRPEF legate alla ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà (che in realtà verrà intestato entro febbraio 2014 al 50% con la mia fidanzata).
    Svolgendo l’attività di libero professionista, mi chiedevo se tale detrazione fosse riconosciuta nella misura ridotta del 50% in quanto sullo stesso desidero trasferire anche la sede della partita IVA e godere quindi delle agevolazioni fiscali legate all’utilizzo promiscuo del bene.
    Avrei piacere di avere qualche chiarimento a riguardo in quanto anche la guida dell’agenzia dell’entrate riporta quanto segue: “Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%”.

    Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione.

  49. scusate, una domanda relativa all’iva applicata su un bene acquistato all’asta giudiziaria; il bene in oggetto è un terreno edificabile da utilizzare per costruire la prima casa, posso detrarre l’iva essendo libero professionista?
    grazie

  50. A mio modesto avviso può destinarlo, se non ho i soldi per locare o acquistare. Il fisco però forfettariamente le toglie il totale della percentuale di deducibilità dei costi e detraibilità dell’iva in base alla natura dei beni e servizi proprio perchè preusme anche un utilizzo promiscuo della cosa o del servizio.

  51. Buongiorno,

    sono un libero professionista titolare di partita Iva. Attualmente svolgo la mia professione in un appartamento preso in affitto , con contratto uso ufficio 6 + 6 ma accatastato ad uso abitativo.

    L’anno scorso si è liberato un appartamento ( anch’esso adibito ad uso abitativo ) del quale sono proprietario.

    Vorrei dunque trasferire il mio studio in quell’appartamento , svolgendovi esclusivamente la mia attività ( Design di Abbigliamento ) senza però abitarvi. Non vi sarebbe dunque un uso promiscuo.

    Vorrei capire se sono obbligato a chiedere il cambio di destinazione d’uso oppure no .
    Nel caso io non faccia cambio di destinazione d’uso, in che modo potrei dedurre le spese che sosterrei per adeguare gli impianti e rinnovare pavimenti , bagno e serramenti ( i locali sono totalmente da ristrutturare )?
    Preciso che il regolamento di condominio non è contrario all’uso degli appartamenti per usi professionali o commerciali purchè tali attività non rechino danno o disturbo alle altre unità abitative ( si fa riferimento ad esempio a rumori molesti o odori sgradevoli ) e purchè non ci sia continuo passaggio di pubblico . il che non sarebbe il mio caso.

    Le informazioni lette o prese fin’ora sono totalmente discordanti, un vero rebus..

    Grazie per l’attenzione e per la risposta.

    Fabrizio

  52. Si, ha ragione può scegliere cosa fare. Le sue domande toccano trasversalmente diversi temi affrontati in preceenti articoli per cui la invito a sfruttare il motore di ricerca interna per cercare gli articolo di approfonidmento o le categorie.

  53. Chiedo scusa! Vorrei avere delle certezze su questo argomento.
    Se un libero professionista ha acquistato in GIUGNO 2013 un immobile A10 da adibire all’esercizio della sua professione mediante pagamento immediato e diretto, è possibile una qualche forma di deduzione/detrazione/ammortamento?
    Ed ancora: oggi, dovendo procedere a ristrutturazione dell’immobile (tra cui ridistribuzione interna degli spazi, pavimentazione, impianti elettrici, fognari, etc etc) che forma di deduzione/detrazione può essere applicata? L’impresa appaltatrice mi chiede pure di conoscere che aliquota IVA va applicata ai pagamenti che dovrò effettuare in suo favore! Mi sapete dare una qualche risposta! grazie tantissimo in anticipo

  54. MI scusi ma è normale che si posa arrivare anche al contenzioso altrimenti non esisterebbero i tribunali tributari. Spesso però una lancia a favore del diritto tributario che nel suo tentativo di realizzare la piena imparzialità nel prelievo finisce per essere veramente complicato. Se consideri solo che questo cambia quasi ogni sei mesi a botte di manovre e decreti e finazniarie…..le risulta che il codice penale cambia così spesso??? Beati gli avvocati…..
    Tornando al suo caso….Certamente le rispondo: in caso di accertamento (consideri le probabilità che ciò avvenga) e contestazione dell’agenzia delle entrate (consideri le probabilità che ciò avvenga) le dovrebbero fare il 30% dell’imposta omessa oltre all’imposta e agli interessi legali dal girono dell’omesso versamento. A questo probabilmente potrebbe presentare un accertametno con adesione evedersi abbassare tali sanzioni.

  55. Vi ringrazio per la risposta.

    Quindi in conclusione le spese condominiali sono deducibili a nostro rischio e pericolo? Non avrei mai creduto considerare una spesa come deducibile o no fosse un rischio. Non ho parole….

    Ma non esiste un ufficio che oltre a far pagare le tasse e occuparsi malamente di studi di settore fornisse anche delle risposte chiare per evitare queste roulette russe?

    Nel caso uno azzardasse a includere le spese di amministrazione come spese deducibili e per questo imperdonabile “crimine” fosse perseguito fiscalmente/legalmente è possibile sapere a quanto ammonterebbe la sanzione o anche qua non è facile rispondere perchè ci sono innumerevoli correnti di pensiero e centinaia di sentenze? Sapete darci qualche informazione in merito?

    grazie mille

  56. Si è corretto. L’agenzia delle entrate ha una sua posizione sulle norme ma non le fa lei. Tali posizioni non sono sempre considerate corrette altrimenti non esisterebbe contenzioso. E questo è uno di quei casi. Anche se non ricordo che l’agenzia delle entrate in questa fattispecie si sia espressa ufficialmente proprio in senso contrario.

  57. Si è corretto. L’agenzia delle entrate ha una sua posizione sulle norme ma non le fa lei. Tali posizioni non sono sempre considerate corrette altrimenti non esisterebbe contenzioso. E questo è uno di quei casi.

  58. Quando paragonavo l’Italia all’UK facevo del sarcasmo ;-)

    Interessante notare che quando avevo scritto se esisteva una normativa mi si era dato del superficiale mentre ora si scrive: “In questa fattispecie ci sono norme…”….

    Dal proseguo, se ho capito bene, dato che la norma “è interpretabile” le spese di amministrazione condominiale si possono anche detrarre ma questo potrebbe rappresentare non corretto ed entrare così in causa con l’Agenzia delle Entrate e successivamente, a seconda della luna del giudice tributario che potrebbe considerare non valida la sentenza del suo predecessore, essere successivamente sanzionati. E’ corretto?

  59. Fa un pò di confusione. In italia non è che le sentenze fanno legge in quanto esisotno dei giudici tributari che, in caso di contenzioso tributiario si pronunciano. Logico pensare però che esista una gerarchia delle fonti del diritto. In questa fattispecie ci sono norme che come possiamo constatare sono di divers interpretazione e pur dovendo prevalere nel diritto tributario quella letterale abbiamo visto che permangono dei subbi. Ecco perchè vengono in soccorso le sentenze che creano un indirizzo giurisprudenziale a cui il giudice tributario potrebbe ragionevolmente uniformarsi a meno che non ritenga l’operato dei suoi colleghi non conforme o superato.

  60. Quindi i professionisti come noi che lavorano da casa (che immagino siano parecchie migliaia) sono appesi ad una sentenza? Le sentenze fanno legge come in UK? Pensavo fossimo in ambito fiscale e non legale.

  61. Rispondo io per loro riciclando la risposta che hanno dato a me dato che sono nelle condizione di sua moglie (anche se io vivo da solo). Se le interessa avere un semplice si o no legga o faccia leggere al suo commercialista o avvocato la sentenza del 13 ottobre 1983 numero 1367.

  62. Mia moglie utilizza il nostro appartamento con uso promisquo ma non siamo mai riusciti a detrarre le spese condominiali. Il suo commercialista sostiene che si possono detrarre solo delle spese di manutenzione e non il resto (per intenderci: giardinaggio, elettricità, pulizie, sostituzione di vari pezzi degli impianti, rimborso per l’amministratore, assicurazione dell’immobile ecc ecc) presentando comunque delle fatture che dovrebbe avere il mio amministratore. Ma non potrebbe bastare presentare il rendiconto annuale delle spese del condominio? Spero di essere stato chiaro. Grazie

  63. Buongiorno,
    Se l’immobile di abitazione e’ intestato a mia moglie e io ho lo studio a casa, posso scaricare il50% dei costi ? Se si, quale e’ il costo presunto di affitto ?
    Grazie

  64. Si faccia scrivere dal suo commercialista perchè e si faccia dare qualche riferimento normativo e di giurispridenza a sostegno della sua tesi e dopo ha tutti gli elmenti per decidere in autonomia…che ne pensa? Le sembra una soluzione ragionevole?

  65. Ciao, l’articolo è molto interessante, ma non so se risponde a un quesito che mi riguarda. Ho comprato un appartamento, insieme a un collega, che userò come studio professionale. L’appartamento, però, catastalmente risulta a uso abitativo(categoria A/2). Il commercialista insiste che non posso scaricare le spese di manutenzione straordinaria e l’iva proprio per la categoria catastale, che non è A/10, ma dal suo articolo si fa un chiaro riferimento all’immobile strumentale per natura (catasto) o per destinazione, e questo sembra proprio il mio caso. Specifico che non ho altri studi professionali nello stesso comune, e che la mia residenza è in un immobile diverso. Mi puoi dare un conforto a riguardo?

  66. Ciao, complimenti per l’articolo molto esplicativo, c’è così tanto da imparare…
    Sono nel regime dei minimi, non mi è chiaro se posso dedurre al 50% anche le spese per il primo allacciamento di luce, gas e acqua, o solamente le bollette successive?
    Grazie mille

  67. “una normativa?”….è un po superficiale forse?
    nell’articolo trova “Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983 numero 1367″…la faccia leggere al suo commercialista e veda cosa ne pensa. Spero di avervi dato qualche spunto in più

  68. Le percentuali del 50% per le ordinarie e del 30% per le straordinarie sembrano scaturire da una normativa. Infatti ero qua per chiedere lumi riguardo tale normativa di certo non sono venuto su questo sito per sentirmi dire di chiedere a lui. Sin lì ci arrivavo anche io….

    L’amministratrice è di mia mamma e come ho scritto è lei la prima a non usufruire di queste detrazioni dato che ha l’ufficio in casa (proprio come me) mentre il mio amministratore (al quale ho chiesto una ricevuta) è comunque sulla stessa lunghezza d’onda.

    A prescindere dalla mia esperienza personale le spese ordinarie e le straordinarie per chi ha l’ufficio in casa si possono detrarre o no?
    E se “si” quale documentazione devo fornire al mio commercialista?

    grazie
    Francesco

  69. Io le sto dicendo di farsi dire le ragioni dal suo commercialista e dall’amministratrice e di valutare autonomamente. Perchè per esempio il suo commercialista spara questo fantomatico 30%? E’ una percentuale ragionata in base all’effettivo spazio utilizzato in casa per la sua attività (criterio analitico che potrebbe essere valido) o se lo è inventato di sana pianta?
    La sua amministratrice invece che arriva e spara che non si può fare….gli ha fornito una motivazione?

  70. Io sono venuto qua giusto per sapere se far venire meno la suddetta fiducia. Se invece mi consiglia di fidarmi ciecamente del mio commercialista allora è un altro capitolo.
    Quindi non c’è una normativa che regola questa situazione ma una sentenza? Le sentenze fanno legge come in UK?

    Comunque il punto chiave è:
    1) Ha ragione il mio commercialista o l’amministratrice?
    2) Come ho scritto sopra in caso avesse ragione il mio commercialista il rendiconto di fine anno è sufficiente o l’amministratore deve fornire una diversa documentazione da presentare al commercialista?

    grazie
    Francesco

  71. Deve dare retta al suo commercialista qualuqnue cosa dice. Le ha conferito un incarico che si basa sulla fiducia. Se viene meno rescinde e ne trova un altro.
    Io le ho fornito degli elementi su cui riflettere; il suo commercialista e questa amministratrice di condomini quali elementi hanno prodotto a supporto delle loro tesi? Forse è più comodo dire che non si può per non dover assumere troppe responsabilità e non dover cercare una risposta tra le sentenze, leggi, circolari ecc?…..spero di no per lei altrimenti cambi professionisti.

  72. Il mio commercialista dice 50% le ordinarie e il 30% le straordinarie mentre altre persone (tra cui una amministratrice nelle mie condizioni (con ufficio in casa)) dicono che non si può. A chi devo devo dar retta?
    Nel caso avesse ragione il mio commercialista devo farmi rilasciare una ricevuta specifica dal mio amministratore o basta il rendiconto che redisconto di fine anno delle spese condominiali sostenute?

    ringrazio nuovamente
    Francesco

  73. I riferimenti normativi su questo quesito il suo commercialista li dovrebbe sapere come l’ave maria perchè stiamo parlando del Tuir o testo unico imposte sui redditi. Se vuole nei commenti precedenti può leggere una sentenza importante della corte di cassazione per condividerla con lui.

  74. Salve,
    In caso di partita iva semplificata è possibile detrarre le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria di una abitazione adibita anche ad uso ufficio?
    In caso positivo potete indicarmi anche i riferimenti legislativi in modo che possa indicarli al mio commercialista?

    Grazie
    Francesco

  75. Salve è possibile detrarre le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria di una abitazione adibita anche ad uso ufficio?
    In caso positivo potete indicarmi anche i riferimenti legislativi in modo che possa indicarli al mio commercialista?

    Grazie
    Francesco

  76. Salve,
    nel caso di una partita iva semplificata, se si adibisce l’immobile in cui si risiede (acquisito tramite mutuo prima casa nel 2006) a studio e dove effettivamente si svolge l’attivita’, e’ possibile considerare i costi sostenuti per interessi passivi su mutuo tra gli elementi di costo?
    Grazie in anticipo.

  77. Siete tantini eh! Può anche sfuggire qualcosina mi perdoni se non sto sul pezzo e non evado la sua risposta in 38 secondi. Ma secondo lei mi paga qualcuno? (Ma guarda un po’)

  78. Ho fatto anche io una domanda. Per netiquette se non volete o non sapete rispondere gradirei saperlo in modo che non debba essere sempre costretto a collegarmi ogni momento.

    GRAZIE

  79. Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983. numero 1367 che sositene chiaramente che possono definirsi strumentali unicamete quesgli immobili che hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. L’agenzia delle entrate quindi immaigno si attacchi alla parola unicamente, tuttavia se lei è un avvocato ma non ha i soldi per pagarsi un affitto che cosa fà? Deve chiudere l’attività ed andare sotto i ponti detemrinando un costo per la collettività e richiedere un assegno di disoccupazione? Immagino adibisce una sua stanza o un salotto per il ricevimento di clienti. Grazie comunque della segnalazione così avverto anche le associazioni di categoria. Le segnalo anche il riferimento normativo del Tuir a cui fare riferimento che è l’articolo 54 comma 3 del Tuir.
    Questo però preciso sotto egida condizione che non possiede altro immobile nello stesso comune adibito a studio.
    In tal modo forfettariamente ocnsidera il 50% dei costi e per intenderci le utenze e ai fini Iva pur non potendo fare una forfettizzazione del 50% come avviene nei costi e allora mi baserei (a dire il vero forse sarebbe meglio anche farlo per i costi) per esmepio sulla volumentria della parte di casa adibita a studio.

  80. Ho acquistato nel 2000 un immobile, accatastato dai costruttori cat.A/2,che è stato adibito a Studio Professionale (ho la residenza in altro Comune)ed ho sempre dedotto le utenze e gli interessi dei ratei di mutuo fondiario. Nel 2012 mi arriva avviso di accertamento del reddito 2007. Propongo reclamo sostenendo che nel calcolo del reddito sintetico non sono state considerate le deduzioni fiscali dell’immobile adibito a Studio. L’Agenzia delle Entarte mi risponde sostenendo che l’immobile è accatastato A/2 e le spese dello studio non possono essere detratte. Invece, almeno, non sono detraibili al 50 % i costi ?

  81. Buongiorno, io sono titolare di partita iva con esercizio a casa mia e non ho altri esercizi commerciali o professionali. Mi è stato detto dal mio commercialista che posso detrarre il 50& delle spese di amministrazione ordinarie e il 33% (o giù di lì) per le straordinarie.
    Ho chiesto a varie persone che hanno esercizi commerciali e mi hanno detto che le spese di amministrazione non si possono detrarre.
    Nel caso il mio commercialista avesse torto potreste indicarmi link istituzionali che smentissero quanto affermato in caso avesse ragione allora va bene così.

    Grazie

  82. Nel caso specifico si tratta di un soggetto che ha acquistato appartamenti per poi affittarli durante il periodo estivo, realizzando una sorta di albergo diffuso. Per tale attività ha deciso di operare come imprenditore, ottenendo la partita iva.
    Al momento della ristrutturazione di tali abitazioni ha richiesto all’artigiano che li ha eseguiti l’applicazione dell’aliquota iva al 10%. La legge dice che i lavori di manutenzione sugli immobili a destinazione residenziale sono soggetti all’aliquota agevolata, anche al fine di evitare situazioni di sommerso, incentivando il cliente a richiedere la fattura con l’importo veritiero, sul quale poi potrà fruire delle detrazioni in sede di liquidazione irpef. Nulla però dice la legge stessa in relazione ai lavori su strutture abitative condotti nell’ambito di un’attività di impresa.

  83. Ha ragione, ma credo che possa risolvere il questio capendo prima di tutto come viene inquadrato il soggetto che ristruttura l’immobile. In questo caso se è un’attività che solitamente svolge, ossi quelle di ristrutturare per poi rivendere è possibile che gli si dia un inquadramento tributario pari a quello previsto per le imprese di ristrutturazione che in questi articoli e quelli collegati trova citate poche volte.

  84. Salve, in relazione alla disciplina Iva sui lavori di ristrutturazione, vorrei sapere se tali lavori sono sottoposti all’aliquota al 10% anche qualora il cliente sia un agente immobiliare nell’atto di ristrutturare un immobile da vendere/locare.
    La disciplina non è molto chiara su questo punto.
    Grazie.

  85. Ho un dubbio sul fatto che si possa portare in detrazione come spese strumentali all’attività di lavoro autonomo quelle sostenute su immobili di proprietà di terze persone. Nello studio di settore si, vanno indicate.

  86. Ho sostenute spese di ristrutturazione straordinaria dell’immobile di proprietà di mio marito in cui risulto residente ed ho il domicilio fiscale della mia attività porfessionale.Per queste spese nel mio Re va indicato il costo dell ammortamento pari al 50% nel re7 o re10? e poi nello studio di settore vanno indicate?

  87. Può destinare anche successivamente il bene ad impresa, ma le consiglio comunque di apore prima la partita Iva (ci impiega un giorno) e successivamente iniziare ad utilizzarla.

  88. Sto per avviare un’attivita’ da libero professionista contribuente minimi: per poter scaricare tutti i costi dell’ufficio (compensi ag. immobiliare, afitto, Allacciamento ENEL) devo prima aprire la P.IVA e dopo firmare il contratto di locazione, oppure posso comunque firmare il contratto di locazione dell’ufficio (ancora senza P.IVA) e dopo una settimana aprire la P.IVA – senza perdere niente? grazie –
    Kurt

  89. Io ho ereditato un appartamento dai miei genitori che sarà ad uso promiscuo (casa e studio) e farò dei lavori di ristrutturazione. Sforando la soglia dei 48.000 € della detrazione 36%, avrei pensato che i lavori riguardanti la parte di casa che sarà effetivamente adibita a studio (1 stanza e 1 bagno) potrei dedurre i costi come professionista. Sarebbe corretto? In questo caso potrei dedurre solo il 50% o il totale per quanto riguarda stanza e bagno?

  90. Si che può farlo però disciplinatelo. Supponiamo una copiia di cui la moglie adibissce a studio una stanza: ritenog si possa fare

  91. La mia ragazza è venuta a vivere con me nella mia casa di proprietà e quindi ha ora la residenza nella mia stessa casa. Può traferire la sua attività professionale dalla casa dei genitori alla mia (pur non essendo nè proprietaria, né in locazione né in comodato ma semplicemente residente nel mio immobile)?
    Grazie

  92. Si perchè sta destinando il suo immobile di proprietà alla sua attività in modo promiscuo ed in misura del 50% potra dedursi i costi.

  93. Si, ma valuti se le conviene considerarle spese promiscue o decidere se dedurle con il 36%. NON mi sembra vi siano indicaiozni in tal senso o divieti ma faccia sempre un passaggio con la norma che è meglio.

  94. Se viene effettuata una manutenzione straordinaria al bagno di un immobile ad uso prominscuo si puo’ subito il 50% della spesa o in 5 anni? E l’iva, sempre al 50%, puo’ essere detratta? grazie

  95. Il mio studio e ricavato in una porzione dell’abitazione. Non sono però il proprietario dell’edificio che è proprietà dei miei genitori. Posso normlmente detrarre parte delle spese così come specificato nell’articolo?

    grazie

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