Decadenza Agevolazioni Fiscali Prima Casa: cambio residenza, attività, lavoro, divorzio

120
59703

casa 3Le cause di decadenza delle agevolazioni fiscali prima casa possono essere molteplici e qui vediamo in sintesi quali sono fornendo dei chiarimenti utili in risposta alle vostre domande anche con l’ausilio di documenti di prassi e sentenze giurisprudenziali che possono essere di ausilio per tutti. Il fine è anche quello di evitare l’applicazione di sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate mediante la notifica di cartelle di pagamento o accertamenti che potrebbero avere ad oggetto il disconoscimento delle agevolazioni utilizzate ai fini dell’imposta di registro, IVA, imposte ipotecarie e catastali. Ricordo che le sanzioni in questo caso sarebbero pari al 30% della minore imposta di registro oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale e agli agi di riscossione.

Vediamo inoltre in calce all’articolo le novità introdotte dal Decreto Cura Italia 2020 ai fini della sospensione dei termini di decadenza per l’emergenza sanitaria e prorogata di un altro anno con il Decreto Mille proroghe 2021.

Presupposto: mancato rispetto dei requisiti

Trattandosi di agevolazione fiscale sottostà ad una serie di requisiti. La perdita ed il mancato rispetto di questi determina la decadenza e la perdita dal beneficio. Sappiamo che al momento del rogito per utilizzare l’agevolazione sono state fatte alcune dichiarazioni circa il possesso di unità locali nel comune e nel territorio dello Stato di altre unità locali che avete avuto modo di conoscere nella guida gratuita sulle agevolazioni prima casa.

Si possono avere infatti diverse cause di decadenza dalle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di immobile adibito ad abitazione principale da parte del singolo acquirente o da parte dei coniugi in comunione o in separazione dei beni e non è detto che entrambi decadano per esempio.

Come potrete vedere le cause di decadenza ruotano sempre intorno al mancato rispetto dei requisiti, successivo all’acquisto o in sede di dichiarazione da rendere in atto sul possesso requisiti per lo sfruttamento del beneficio fiscale oppure a seguito della successiva vendita dell’immobile; proviamo a fare un elenco delle cause di decadenza per le fattispecie più comuni e per i casi più particolari e di leggere anche la guida fiscale agevolazioni prima casa.

La prima causa di decadenza si verifica quando un l’immobile  non è ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la  propria  residenza  o,  se  diverso,  in  quello  in  cui l’acquirente svolge la propria attività, ovvero, anche nel caso in cui si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro (meglio se certificati per iscritto dal datore di Lavoro)ovvero in quello in cui ha la sede legale la società, azienda o semplicemente esercita  l’attività  il suo datore di lavoro o ancora il caso in cui possa essere considerato come un emigrato all’estero (specificherò cosa si intende per emigrato all’estero). A conferma di ciò un ultima sentenza della corte di cassazione n. 11614 del 15 maggio, che ha confermato la necessità di trasferire la residenza entro  un anno dalla stipula del contratto d’acquisto. E’ irrilevante che l’istanza sia stata presentata entro i termini di legge e che il Comune l’abbia inizialmente respinta, per cui occhio a stargli dietro ai vigili urbani per farvela dare e di farvi trovare a casa quando passeranno in quanto quello che rischiate è di perdere i benefici e sono un bel po’ di soldini.
Tale causa di decadenza non opera laddove il soggetto che richiede di fruire delle agevolazioni prima casa presta servizio per le forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dell’articolo 66 della Legge numero 342 del 2000.

Potete comunque approfondire quali forze armate e quali i requisiti richiesti leggendo l’articolo dedicato proprio alle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di dipendenti delle forze armate

Altra causa di decadenza e di revoca dell’agevolazione fiscale sulla prima casa si ha quando al momento dell’acquisto davanti al Notaio non si rende nell’atto la dichiarazione di voler adibire questo immobile a prima casa, cosa che deve essere scritta nell’atto notarile come un vera e proprio dichiarazione di intento.

Tuttavia si registrano dei casi particolari come emerso nei commenti o anche nell’articolo dedicato alle domande e risposte sulla prima casa che non sempre è possibile soddisfare questo requisito perché non si faccia in tempo, per cause di diverso motivo che in giurisprudenza della prima casa devono essere chiamate cause di forza maggiore.

Quali sono le cause di forza maggiore

Potete trovare un post dedicato alle cause di forza maggiore in cui vi enunciamo alcune fattispecie giurisprudenziali che ho avuto il piacere di leggere  e alcuni principi in esse contenuti che possono servire da guida . La causa di forza maggiore si deve caratterizzare per la mancanza di volontà e di elementi discrezionali del contribuente e per la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento al momento della stipula dell’atto. A titolo di esempio riporta la risoluzione 140 del 2008 in cui si fa riferimento al fatto che “Ricorre il caso della  forza maggiore – come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione  sez.  I  con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 – quando si  verifica  e  sopravviene  un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non  poter  essere  evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità  alla  parte  obbligata,  inevitabilità  e  imprevedibilità dell’evento.” (vedi la risoluzione 1° febbraio 2002, n. 35/E).

Per esempio il ritardo nel trasferimento della sede in altro comune o all’estero di per sé non è considerata una causa di forza maggiore in grado di impedire la decadenza almeno in una delle pronunce giurisprudenziali. Un altro esempio scuola potrebbe essere l’avvenimento si un sisma nel comune si è acquistata l’abitazione oppure consiste nel ritardato o mancato rilascio della casa da parte del affittuario o locatario se non avvalorate da elementi che manifestano come il contribuente abbia fatto di tutto per entrare in possesso dell’immobile attraverso azioni giudiziarie, seppur verrebbe da pensare che per fare questo il contribuente sostiene dei costi che difficilmente saranno recuperati e per fare questo si rischia di neutralizzare il beneficio fiscale. Tuttavia vi segnalo che nel caso di trasferimento dell’attività lavorativa nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione che avviene dopo l’acquisto della casa viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sent. n. 6905 del 2011 e Cass. sent. n. 5570 del 2011). Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012).

Mancato trasferimento della residenza

Si riscontra anche una parte dei contribuenti che dichiara di voler trasferire la residenza nella nuova abitazione ma poi o se ne dimentica, o cambia idea e resta a vivere in altra abitazione o sposta la residenza; ma in realtà vive altrove. A tal proposito segnalo che la sentenza n.17597/12 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 12 ottobre 2012 conferma che in caso di ritardo non si può fruire dell’agevolazione, anche se dovete sempre considerare la data in cui avete inviato la raccomandata con l’intenzione di trasferirla.

Tuttavia è prevista la possibilità di non decadere dalle agevolazioni prima casa nel caso di mancato trasferimento della residenza sia imputabile a cause di forza maggiore che possono essere riconducibili a l’inabitabilità della casa O anche l’impossibilità ad entrarvi in quanto il vecchio proprietario non è disposto a lasciarlo.

Se manca l’abitabilità dopo i 18 mesi

Una recente pronuncia della Cassazione sembrerebbe sostenere che qualora non abbiate avuto l’abitabilità in tempo ossia non sia stato rilasciato il certificato in tempo non consente di continuare a godere dei benefici fiscali prima casa qualora scadano i famosi 18 mesi dalla stipula del rogito notarile come indicato nell’ordinanza del 5 febbraio 2014, n. 2527. Tuttavia vi ricordo che avete la residenza nello stesso comune e non necessariamente in quella casa.

Sanzioni in caso di decadenza dai benefici fiscali prima casa

Vi ricordiamo che la mendacità della dichiarazione di intento resa nell’atto notarile è sanzionata con la decadenza del beneficio e l’erogazione di una sanzione nella misura del 30% della minore imposta versata come anche negli altri casi di decadenza. In questo caso però bisogna considerare che non solo vi deve essere, per il soddisfacimento del cambio di residenza il dato fattuale della richiesta all’anagrafe, ma il fisco potrà accertare se effettivamente il contribuente soggiorno li. Non è un caso che i vigili vengono a controllare se si risiede nell’abitazione prima di concedere la residenza e prova dell’effettiva abitazione sarà dato anche dalle bollette della luce, acqua e gas.
Se avete invece ricevuto una casa per successione o donazione precedentemente non sarà di ostacolo questo all’acquisto di altra abitazione sfruttando le agevolazioni fiscali prima casa, stante il rispetto degli ulteriori requisiti che trovate nella guida fiscale prima casa.

Nuda Proprietà

Lo stesso dicasi per il possesso di una nuda proprietà, ma leggermente diverso il discorso: infatti di per se il possesso di un diritto quale la nuda proprietà non impedisce lo sfruttamento e delle agevolazioni prima casa sempreché che la stesa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici prima casa.

Altra causa di decadenza prevista dal legislatore comprende anche la vendita o la donazione anche a parenti prima dei cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile.
Anche nel caso in cui abbiate intenzione di cedere una quota parte dell’immobile ricordate che l’imposta sarà richiesta anche per quota quindi potreste essere oggetto di accertamento anche solo per uno quota.

Seppur potrebbe sembra un caso particolare dalle domande mi sembra di capire che la cessione dell’abitazione finalizzata alla costruzione di una nuova con i benefici prima casa non sia poi così raro.

L’unica cosa che dovete prendere in considerazione è che il riacquisto deve avvenire entro l’anno. Per venire ad esistenza ritengo che si debba avere l’abitabilità, anche se poi so per esperienza che questa arriva con tempi molto lunghi quindi occhio. Altra casistica che si potrebbe presentare riguarda la decadenza in caso di vendita di casa infraquinquennale da parte degli eredi anche se in questo caso ritengo che non possa essere applicata alcuna causa di decadenza.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112 del 27 dicembre rispondeva al caso di un contribuente che rinunciava mediante istanza al beneficio fiscale dopo aver venduto la casa prima dei cinque anni dichiarando che non voleva avvalersi del termine opzionale del riacquisto entro l’anno per continuare a beneficiare dell’agevolazione fiscale. L’Agenzia ha risposto che seppur si proceda alla vendita prima del quinquennio e alla presentazione della rinuncia dell’agevolazione comunque il contribuente dovrà farsi riliquidare l’imposta di registro senza però applicazione delle sanzioni ma con il pagamento degli interessi legali.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016

Dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima casa che prevedono il pagamento di una imposta di registra pari al 2% in luogo del 9% a patto che lo rivendano entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.

Essendo una risoluzione vi invito sempre a leggerla personalmente. Riporto a tal fine il comunicato stampa che è chiaro “Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la nuova liquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi legali (Risoluzione 112/E del 2012) . Aggiungo secondo l’agenzia delle entrate l’agevolazione prima casa cessa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.

Italiano Emigrato all’estero (anche non iscritto all’AIRE)

Anche il soggetto italiano che diviene residente all’estero sia per motivi personali sia per motivi di lavoro può comunque sfruttare il beneficio della prima casa per immobili però situati sul territorio Italiano. Per fruire dell’agevolazione non sarà necessario essere iscritto all’AIRE anche se in sede di controlli sarà necessario dare prova della residenza all’estero.

Ristrutturazioni di casa e mancato trasferimento della residenza

Nel caso in cui colui che acquista casa non trasferisce la residenza nell’immobile in quanto è oggetto di lavori di ristrutturazione non decade, sempre che il termine di 12 mesi, seppur superato, sia ragionevole così come chiarito  dalla sentenza 19 dicembre 2013, n. 28401, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.

Separazione coniugale

Nel caso di separazione legale prima del quinquennio e mancato riacquisto della prima casa coniugale il beneficio fiscale prima casa decade qualora non si  proceda al riacquisto entro l’anno (cfr Cassazione nell’ordinanza n. 8620 dell’11 aprile).

Inoltre vi segnalo anche l’ultima risoluzione del 27 dicembre 2012 dell’AdE in cui viene indicato che la rinuncia può essere fatta valere anche quando si procederà alla vendita della casa  prima del decorso del quinquennio e non si abbia intenzione di procedere al riacquisto entrò l’anno.

I benefici “prima casa” non sono soggetti a decadenza nemmeno nel caso in cui l’immobile è oggetto di trasferimento in base ad un accordo di separazione in quanto il Giudice Tributario afferma che la cessione dell’immobile da parte del coniuge nell’ambito della procedura di separazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (Cfr Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 8104 del 2017).

Militari e appartenenti alle forze dell’Ordine: non decadono dalla prima casa

Il legislatore ha previsto delle cause esimenti per coloro che prestano servizio per le forze dell’ordine come polizia o forze armate che consistono nell’esenzione dalla condizione di avere la residenza o trasferirla entro diciotto mesi nello stesso  comune dove è ubicato l’immobile. Nel caso però in cui sia stata acquistata la casa con la moglie in comproprietà o con il coniuge che non lavora presso le forze dell’ordine il coniuge deve averla o trasferirla entro i 18 mesi dalla stipula dell’atto.

Attenzione: la causa di forza maggiore

Finalmente un giudice esce dagli schemi e afferma un principio a mio avviso di assoluta logica, che risiede nel fatto di applicare a tutte le cause di decadenza il principio della causa di forza maggior indipendentemente dalla causa.

Nella fattispecie nella sentenza 10 febbraio 2016, n. 2616, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si afferma che “Qualora sia riconosciuta all’acquirente l’agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato nei diciotto mesi successivi all’acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell’acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all’acquirente”. Questo principio seppur in controtendenza è molto importante perché può essere applicata a qualsiasi causa.

Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prima casa

Esiste comunque un termine entro cui agenzia delle entrate devi procedere a notificarvi un eventuale accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa per cui Vi segnalo l’articolo dedicato alla Prescrizione Accertamento sui benefici prima casa.

Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa

Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.

Rinuncia alle agevolazioni prima casa per evitare le sanzioni

Per evitare le sanzioni è possibile prima dei 18 mesi presentare un’istanza di interpello per la rinuncia alle agevolazioni prima casa in caso di impossibilità a trasferire la residenza con pagamento dell’imposta differenziale e degli interessi legali, ma senza pagare le sanzioni, leggi l’articolo di approfondimento qui sotto. Questa è un’opzione che pochi si ricordano di fare in quanto non si rendono conto delle sanzioni gioco sono particolarmente salate: parliamo infatti del 30% da calcolare sul 7% che rappresenta il differenziale tra l’imposta di registro versata con le modalità agevolate e 9% che rappresenterebbe l’aliquota piena in caso di acquisto senza agevolazioni. Non dimenticatevi quindi di fare pianificazione E di verificare se siete realmente in grado di rispettare i requisiti.

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

Sospensione termini di un anno con il Decreto Cura Italia e mille proroghe 2021

Il decreto cura Italia 2020 ed il mille proroghe 2021 interviene sui termini previsti alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 disciplinando che il termine di 18 mesi entro il quale trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto di agevolazione deve intendersi prorogato di un anno. Lo stesso vale per il termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere al riacquisto dopo un eventuale cessione entro i cinque anni dall’acquisto originario per non decadere dal beneficio prima casa.

La sospensione di un anno si intende per tutti quei termini di decadenza che decadrebbero fino al 31 dicembre 2021.

Novità 2021: cosa cambia

Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione. In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36.

Altre Guide correlate

Vendita prima casa in caso di divorzio: come comportarsi per le agevolazioni

Decadenza Agevolazioni prima casa in caso di affitto della stessa: come funziona e cosa succede

Rinuncia agevolazioni prima casa per evitare le sanzioni

Detrazione Fiscale Interessi sul Mutuo: come funzionano

Cedolare Secca sugli affitti: come funziona la tassa piatta sulle locazioni e quali le novità

Per cui  occhio a non ricadere in una delle cause di decadenza dalle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.

-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete scriverci dalla pagina CHI SIAMO.

120 Commenti

  1. Salve,
    io ho un locale commerciale fronte strada che e’ accatastato come A4, sto provvedendo a rettificare la destinazione in C1 in quanto per una legge sanitaria nn e’ possibile avere abitazioni a piano terra frontestrada.
    adesso mi chiedo posso rogitare dichiarando che nn ho altre case di abitazione????
    Io nn potrei mai andarci a vivere in un locale commerciale a piano terra fronte strada anche se accatastato come abitazione. Si configurerebbe come un uso improprio!!!
    Grazie mille

  2. Buongiorno, sto per vendere casa prima dei fatidici 5 anni, acquistata con le agevolazioni ‘prima casa’. Ho già calcolato la differenza tra le varie imposte, e tra tutto andrò a pagare sui 3000€. Non riesco però a capire quali interessi legali (a partire dalla data del rogito) devo andare a pagare: su quale somma e di che percentuale si parla?
    Altra domanda: ho un mutuo che andrò ad estinguere con la vendita della casa. Dagli interessi passivi di questo mutuo ho, per 3 anni, detratto dalle imposte il 19%. Devo restituirli?
    Grazie per le cortesi risposte, Elena

  3. Se non erro ho scritto un articolo apposta sull’argomento. Lo può provare a cercare utilizzanod il motore di ricerca interna al sito?. La ringrazio

  4. Buongiorno,
    Io ho acquistato la prima casa con le agevazioni in aprile 2013.
    Mi si sta prospettando l’ipotesi di un trasferimento in Regno Unito per lavoro.
    Nel caso in cui dovessi trasferirmi e quindi risiedere per la maggior parte del tempo in uno stato estero, comporterebbe la perdita delle agevolazioni?
    Grazie.

  5. Buon pomeriggio!
    Nell’Ottobre 2008 ho comprato un appartamento di nuova costruzione con l’agevolazione dell’IVA al 4% come prima casa.
    La mia ragazza sta ora comprando un appartamento (anche lei come prima casa) nella stessa città. In questo appartamento andremo poi a vivere insieme da quest’estate una volta sposati. L’appartamento sarà intestato solo a lei e firmerà il rogito ad Aprile, mentre noi ci sposiamo a Maggio.
    Il mio dubbio è questo: ho letto che l’IVA al 4% si perde se il coniuge ha già un appartamento comprato con IVA agevolata nello stesso comune. Vale anche nel nostro caso o no? Una volta sposato devo fare qualcosa per far risultare il mio primo appartamento come seconda casa o il passaggio è automatico? Aiuto!!!

    Grazie in anticipo
    Saluti
    Antonello

  6. Salve,
    Vorrei chiedere a chi ha maggiori competenze in materia alcuni chiarimenti riguardo a questo spinoso problema.
    Nel caso si è costretti a vendere la prima casa prima che siano trascorsi 5 anni dal rogito lo Stato considera questa operazione come SPECULAZIONE.
    Nel mio caso non è così perché andrei a vivere in una casa di proprietà di mia moglie.
    In tal caso non comprerei una casa entro l’anno.
    Però ho letto che è possibile evitare di pagare le tasse sulla plusvalenza se dimostro di aver risieduto nell’immobile per la metà del tempo più un giorno.
    Dal momento che è un concetto un po’ vago, vorrei chiedere se qualcuno ha delle conoscenze più approfondite su questa legge, se è ancora valida e soprattutto come si può dimostrare di aver risieduto nell’immobile in questione.
    Grazie

  7. Salve,

    Volevo porre il mio quesito:
    Ho sposato mia moglie (in comunione dei beni) Lei era gia’ proprietaria di un immobile compratogli dai suoi genitori, 7 anni fa ho ricevuto la donazione dai miei genitori di un appartamento nello stesso comune, usufruendo dei benefici prima casa.
    Ora volevo acquistare un immobile in un’altra citta’ dove ci andrei a vivere da solo, posso chiedere un mutuo e usufruire delle agevolazioni “prima casa”? visto che l’immobile si trova in un’altra citta dove prenderei anche la residenza?

    Salve e Grazie

    Francesco

  8. Vale quanto detto nel precedente commento riguardo al soddisfacimento del requisito della residenza che secondo me deve sussitere solo al momento dell’acquisto ma non anche successivamente. Chieda anche all’agenzia delle entrate per avere un doppio riscontro.

  9. Buongiorno,
    tra poco mi trasferirò all’estero a Parigi (dove non comprerò una casa)e ho una casa di proprietà ma da meno di 5 anni. Posso sempre sfruttare l’agevolazione o cadrà?

    Marta

  10. Buongiorno, avrei una domanda.
    Il 28 febbraio 2011 ho ceduto la meta’ della casa che avevo acquistato l’anno prima alla mia ex convivente (quindi prima dei 5 anni)
    L’anno dopo ho acquistato nuovamente casa (prima casa) pero’ con qualche giorno di ritardo (5 marzo 2012), avendo pero’ stipulato il contratto di prevendita il 24 febbraio 2012 (quindi entro l’anno).

    E possibile che per soli 5 giorni io perda il diritto alle agevolazioni (con conseguente multa e richiesta di restituzione del 6% di interesse) e che l’agenzia delle entrate non voglia sentire ragioni, quando palesemente non era nelle mie intenzioni truffare lo stato (infatti ho riacquistato).
    Esiste qualche cavillo al quale posso appellarmi, considerando anche che il venditore non abita nella stessa mia provincia? (avevo letto da qualche parte che in alcuni casi come questo poteva far fede l’atto di prevendita).

    Grazie a chiunque sappia darmi qualche dritta!!
    Francesco

  11. Modulo? Quale modulo? Dovrò dichiarare al Notaio di essere in possesso dei requisiti per godere delle agevolazioni ai fini dell’imposta di registro.

  12. Salve il quesito è:acquisto prima casa ,atto a dicembre ma il venditore me la consegnerà a maggio(6mesi dopo)io nel frattempo sono a casa i affitto.perdo le agevolazioni se mi sposto la residenze dopo sei mesi.p.s il venditore rimarrà nella mia nuova casa a titolo gratuito.. Grazie

  13. buongiorno, vorrei chiedere se ai fini del riacquisto di prima casa, dopo aver venduto la precedente prima casa, i dodici mesi si intendono dalla data dei rispettivi rogiti, oppure dalla registrazione presso l’agenzia delle entrate dei relativi passaggi di proprietà.
    Preciso che è il mio caso, vendita il 21/09/2012 (data rogito) e registrazione il 01/10/2012. Successivo riacquisto il 11/09/2013 (data rogito) e registrazione il 07/10/2013.

    Grazie in anticipo.

  14. […] Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa: cause di decadenza Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante. Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverete anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa. Leggete comunque anche l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla decadenza benefici prima casa. […]

  15. Grazie per i Vs commenti ma non ho capito. Qundi se ho comprato a maggio 2013 perchè dovevo andare a viverci e se a dicembre 2013 mi sposo decade tutto con il rischio di sanzione ??? è questo il dubbio, la casa è stata comprata perchè dovevo andarci a vivere, può sembrare una decisione lampo ma è andata così per varie vicissitudini. Il messaggio che devo “ricevere” è se mi sposo automaticamente decade, e quindi i conti da fare è capire se è conveniente ?
    Ma se io nei prossimi giorni ho la residenza nel paese XXX dove ho comprato (intenzione iniziale) e a dicembre dopo il matrimonio vivo nel paese YYY, viene inteso come se ho cercato di fare la furba per non pagare l’imposta sul registro al 7% anzichè l’iva pagata al costruttore al 4% e l’imposta catastale 1% anziche il fisso pagato di Euro 168??? Vi ringrazio ancora per il chiarimento. Mariella

  16. Se rispetta le condizioni al momento dell’acquisto e nei cinque anni successivi e se non “inciampa” in uno dei casi di decadenza delle agevolazioni inserite perchè dovrebbe?

  17. Mi scusi ma nel matrimonio c’è un dovere di convivenza per cui quello che dice non è sostenibile nè civilisticamente nè fiscalmente per cui si faccia due calcoli e valuti da sola. Anche perchè altrimenti farebbero tutti come dice lei, non crede?

Comments are closed.