Costi di Manuntenzione straordinaria: deducibilità dei costi
I costi di manutenzione straordinaria dovrebbero essere capitalizzati sul valore dell’edificio, immobile su cui insistono, o appartamento e talvolta non è agevole distinguerli rispetto ai costi di manutenzione ordinaria (che abbiamo affrontato nel precedente articolo).
I costi di manutenzione straordinaria possono essere identificati semplificativamente nei seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita immobiliari e dell’edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unita immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
Restauro e risanamento conservativo (lett. C), art. 31, legge n. 457/1978)
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti interventi:
- modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
- innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino dell’aspetto storico – architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
- adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
- ristrutturazione edilizia (lettera d), art. 31, legge n. 457/1978)
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:
- riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
- mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
- interventi di ampliamento delle superfici.
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