Costi di Manuntenzione straordinaria: deducibilità dei costi
I lavori di I costi di manutenzione straordinaria dovrebbero essere capitalizzati sul valore dell’edificio, immobile su cui insistono, o appartamento e talvolta non è agevole distinguerli rispetto ai costi di manutenzione ordinaria (che abbiamo affrontato nel precedente articolo).
- interventi di ampliamento delle superfici.
Per interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli  edifici,  nonché  per  realizzare  ed  integrare  i  servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
I costi di manutenzione straordinaria possono essere identificati semplificativamente nei seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane  con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;  realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che  non  comportino  aumento di volumi o di  superfici  utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita immobiliari e dell’edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unita immobiliare;
- realizzazione  di elementi di sostegno di  singole  parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
Per interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Restauro e risanamento conservativo (lett. C), art. 31, legge n. 457/1978)
Per interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio  e  ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto  degli  elementi  tipologici,  formali  e  strutturali dell’organismo stesso, ne consentano  destinazioni  d’uso  con  essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. A  titolo  esemplificativo, sono ricompresi  nel  restauro  e risanamento conservativo i seguenti interventi:
- modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
- innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino dell’aspetto storico – architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
- adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
- ristrutturazione edilizia (lettera d), art. 31, legge  n. 457/1978)
Interventi di ristrutturazione edilizia
Per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcu i elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:
- riorganizzazione distributiva degli edifici e delle  unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
- mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
Per interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti  all’esterno  della  sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,  quanto previsto alla lettera, gli interventi di urbanizzazione primaria  e  secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;  la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato, l’installazione  di  torri  e  tralicci  per   impianti, radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione,  l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e  al  pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato.
Per interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Da notare che il legislatore chiarisce anche per semplicità di coordinamento normativo che tali definizioni di prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Vi ricordo che se siete persone fisiche tale differenziazione sarà importante per godere dell’ Iva agevolata al 4% sulla ristrutturazione o l’ Iva al 10% sulla ristrutturazione

