I costi di manutenzione straordinaria dovrebbero essere capitalizzati sul valore dell’edificio, immobile su cui insistono, o appartamento e talvolta non è agevole distinguerli rispetto ai costi di manutenzione ordinaria (che abbiamo affrontato nel precedente articolo).

I costi di manutenzione straordinaria possono essere identificati semplificativamente nei seguenti interventi:

  • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane  con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;  realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che  non  comportino  aumento di volumi o di  superfici  utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza canne fumarie;
  • realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
  • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita immobiliari e dell’edificio;
  • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
  • rifacimento vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
  • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unita immobiliare;
  • realizzazione  di elementi di sostegno di  singole  parti strutturali;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico.

Restauro e risanamento conservativo (lett. C), art. 31, legge n. 457/1978)

A  titolo  esemplificativo, sono ricompresi  nel  restauro  e risanamento conservativo i seguenti interventi:

  • modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
  • innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino dell’aspetto storico – architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
  • adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
  • ristrutturazione edilizia (lettera d), art. 31, legge  n. 457/1978)

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:

  • riorganizzazione distributiva degli edifici e delle  unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
  • mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
  • modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
  • interventi di ampliamento delle superfici.