rostiNel caso di cessione di un terreno agricolo su cui insiste un rustico o di un fabbricato è determinate ai fini del trattamento fiscale delle eventuali plusvalenze definire la natura del bene che si sta cedendo.

L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 23/E del 28 gennaio 2009 ha ripercorso le differenze immobile fabbricato e immobile terreno edificabile.

L’immobile fabbricato si considera il bene che seppur visibilmente potrebbe sembrarci un rustico comprende le mura perimetrali e la copertura completata (articolo 2645-bis, comma 6 del Codice civile);

L’immobile terreno edificabile invece si intende tale quando in mancanza dei sopraindicati elementi distintivi è un’area edificabile anche in relazione alle unità con la conseguenza che fiscalmente  sotto l’aspetto reddituale, l’immobile fabbricato non comporta l’emersione di plusvalenze tassabili in capo al cedente se è stato posseduto per un periodo superiore a cinque anni oppure sia stato acquisito per successione ereditaria.

Mentre, se si parla di immobile terreno edificabile la cessione fa emergere una plusvalenza in ogni caso tassabile come redito diverso in capo al cedente persona fisica in quanto suscettibile di utilizzazione edificatoria (crf art. 67 del TUIR).

Questo è il caso in cui operano le famose tre paroline dell’art. 67 “in ogni caso”, purtroppo quando le troviamo scritte il legislatore ci sta dicendo che non ci sono santi, semoorechè qualcuno non sia in grado di scovare qualche legge specifica che al sussitere di eventuali requisiti si applica una esenzione. Ma questa per ora non è ravvisabile nell’ordinamento e pertanto la fattispecie sarà sottoposta a tassazione.