Imposta sostitutiva del 4% e cessione dei terreni: come risparmiare Irpef
A seguito della cessione di terreni agricoli ed edificabili è utile prestare attenzione al regime fiscale ai fini irpef applicabile alle plusvalenze derivanti dalla differenza tra il valore del terreno ed il prezzo di cessione e che possono modificare le scelte di vendita tra proprietario cedente e futuro acquirente dell’area. Negli articoli passati potete trovare la guida fiscale alla cessione dei terreni edificabili e agricoli, nonchè ad ulteriori fattispecie.
In tal modo sarà necessario dapprima individuare il trattamento fiscale della plusvalenza in base alla tipologia del terreno (edificabile, agricolo, ecc) ed il periodo di possesso e riderterminare il valore fiscale o il costo sostenuto in precedenza a seconda del titolo con cui si è entrati in possesso.
Per abbattere il costo fiscale dell’operazione di cessione è prevista una imposta sostitutiva di rivalutazione del terreno pari al 4% del valore normale del terreno che emergerà da apposita perizia di stima giurata asseverata e depositata presso la Cancelleria del Tribunale o anche presso un Notaio dove si assevera.
I terreni oggetto di agevolazioni sono sia quelli agricoli sia quelli edificabili purchè come vedremo in seguito non devono essere strumentali all’attività di impresa.
I soggetti che possono fruire dell”imposta sostitutiva del 4% suo terreni sono le persone fisiche, le società  semplici, ditte individuali, enti non commerciali e anche soggetti esteri semprechè non abbiano una stabile organizzazione in Italia (esempio società di capitali qui in italia).
Modalità di pagamento dell’Imposta sostitutiva del 4% sul valore dei terreni
Il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione o mediante il versamento di 3 rate con una maggiorazione del 3% annuo a partire dalla seconda.
L’effetto dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche
L’opportunità data a coloro che si avvalgono della legge di rivalutazione dei terreni è quella do abbattere il valore della plsuvalenza in qaunto il nuovo valore fiscale con cui confrontare il prezzo di cessione sarà quello rivalutato piùù elevato pertanto se ante rivalutazione la plusvalenza avrebbe avuto un valore pari 100 e su cui possiamo ipotizzare una tassazione al primo scaglione del 23% pari a 23, con la legge di rivalutazione a parità di condizioni la tassazione è solo pari a 4 con un risparmio estremamente rilevante ed un risparmio in termini di irpef considerevole.
Esistono molte fattispecie relative al trattamento fiscale delle ‘imposta sostitutiva in qunto è molto ampio spesso lo scenario dei titolari del diritto di prorpietà o altri diritti sui terreni che si sono succeduti nel tempo a seguito anche di vicende familiari, separazioni, accordi per la spartizioni, successioni e donazioni che rendono a volte complicata la ricostruzione del corretto trattamento fiscale delle cessioni.
Vi ricordo comuqnue che la rivalutazione in caso di più intestatari del diritto di proprietà sui terreni può essere applicata anche pro quota in virtù della possibilità di cedere la propria quota del terreno anche indipendentemente da quella degli altri intestatari e titolari di diritti sulle restanti quote o particelle catastali del terreno.
Tabella Locazioni Immobili ai fini Iva e Registro
Tabella Cessioni Immobili Iva e Registro
Regime fiscale cessione terreni
Locazione Terreni ed aree edificabili
Guida Fiscale Cessione Terreni
Riferimenti normativi: Legge 448 del 2001 e successive proroghe


Ciao, grazie delle indicazioni. Vedo che l’articolo è stato “Scritto on 3 mag 2011″ ma per caso sono stati riaperti i termini anche nel 2011??? sapevo che erano scaduti l’ottobre scorso. sarei molto interessato.
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LikeBuongirono Max, nel DL Sviluppo 2011 è previsto l’affrancamento del valore dei terreni e delle partecipazioni sempre con il pagamento della sostitutiva.
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LikeBene, spero che non appena sarà tutto definito ed ufficializzato, lo farete ben presente, come avete sempre fatto anche le altre volte. grazie ancora
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LikeLe posso anticipare che il DL sviluppo è già decreto legge e come tale entra in vigore dal 14 maggio (DL 13 maggio 2011 n.70)
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LikeCiao max,
ora ti posso rispondere: nel decreto Sviluppo sono stati riaperti anche i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dietro pagamento dell’imposta sostitutiva del 2% o del 4% per riallineare il valore fiscale a quello normale mediante perizia di stima giurata da presentarsi entro il 30 giugno p.v. e con alcune modifiche rispetto al passato.
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