Iva agevolata 10% per spese ristrutturazione casa di abitazione e benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio

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Icona meccanico chiave ingleseVi presento una guida sintetica per vedere quando si applica l’Iva al 10 per cento e come applicarla sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sui lavori di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio  effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa e anche sui materiali e non solo e dando anche i riferimenti per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
Per verificare quali inteventi godono dell’agevolazioni fiscali dobbiamo mettere a confronto più norme ecco perchè molti si perdono nell’individuazione delle tipologie di lavori e dei casi che consentono di godere dell’aliquota iva agevolata sulle ristrutturazioni: una contenuta in un decreto del 1978 che individua le tipologie di interventi ed una che sarebbe contenuta nel testo unico Iva che individua quali di questi fruiscono dell’Iva agevolata.

Novità 2018

Con La Legge di Bilancio 2018 approvata il 29 dicembre viene data una interpretazione autentica del detto normativo riguardante l’Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio. I dubbi interpretativi relativi all’applicazione dell’Iva agevolata trova un’importante chiarimento nella Legge di Bilancio 2018 attraverso una norma di interpretazione autentica. L’aliquota del 10% si applicherà a tutte gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su beni significativi autonomamente individuabili e separati funzionalmente dal manufatto principale. La fattura inoltre dovrà contenere l’indicazione separata del valore della prestazione e del bene.

Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.
Nel seguito vi dirò anche come fare in pratica per avere l’aliquota agevolata anche sui materiali il cui discorso è leggermente più complesso ma procediamo per gradi.

Nel frattempo direttamente dalla Guida dell’Ade sulle detrazioni vi riporto l’estratto dedicato all’applicazione dell’Iva agevolata.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Questo significa a mio avviso che nel caso di infissi che costano 10 mila euro e la lavorazione dell’installazione costa naturalmente molto meno questi in linea teorica e secondo quanto afferma l.Ade non potrebbero fruire dell’Iva agevolata al 10%.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Nella guida si riportano anche alcuni esempi come:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  •  video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Esempio di applicazione dell’Iva al 10%

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

L’Iva agevolata non si può applicare al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

L’Iva agevolata al 10% si può applicare anche in alcuni casi di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

  • delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro risanamento conservativo  ristrutturazione;
  • dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Quali sono gli interventi e le tipologie di recupero del patrimonio edilizio

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che godono dell’Iva agevolata nelle rispetto delle ulteriori condizioni sono:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli  che  riguardano  le opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli edifici e quelle necessarie ad integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli impianti tecnologici esistenti

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le  modifiche necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche  strutturali  degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi  igienico-sanitari  e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle  singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

c) interventi di  restauro  e  di  risanamento  conservativo,  quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la  funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto  degli  elementi tipologici, formali e  strutturali  dell’organismo  stesso,  ne  consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il consolidamento, il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli  elementi  accessori  e  degli  impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli  elementi  estranei all’organismo edilizio. Per questa tipologia l’va agevolata spetta senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento sui lavori dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione mentre nel caso di acquisto di beni purchè non trattasi  di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli   rivolti   a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di  opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o  in  parte  diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la  modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti

e) interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  quelli  rivolti  a sostituire  l’esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con  altro  diverso mediante  un  insieme  sistematico  di  interventi  edilizi  anche  con  la modificazione  del  disegno  dei  lotti,  degli  isolati   e   della   rete stradale.

Per la corretta qualificazione dei lavori che state facendo vi consiglio sempre di sentire il geometra o architetto che si sta occupando dei lavori che dovrebbe essere la persona titolata a darvi la risposta corretta essendo il suo ambito di operatività

Tra questi il decreto Iva nella Tabella  A – Parte  III, allegata  al  DPR n.633 del 1972 ne individua alcuni che godono dell’Iva al 10% e precisamente:

Comma 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) (ossia leggasi Manutenzione ordinaria) e b) (ossia leggasi Manutenzione straordinaria) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto che consente di pagare l’Iva al 10% sui materiali.

Comma 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto ch conferisce l’Iva agevolata ai lavori escluse le manutenzioni ordinarie e straordinari

Comma 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; In pratica questo disciplina i casi di cessioni delle case o di porzioni di fabbricati

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Leggendo questi articoli sarete portati a pensare che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non godono dell’Iva al 10 per cento ma non è così in quanto ci viene in soccorso la Legge 488 del 1999 che conferisce anche a questi l’Iva agevolata ma secondo altre regole. Il DM infatti estende anche alle lettere a) e b) l’applicazione dell’Iva agevolata al 10 per cento purchè effettuata nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa e più precisamente:

  • Singole unità immobiliari classificate come A esclusi gli A10 ufficio indipendentemente dall’utilizzo
  • Pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi
  • Edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati
  • edifici destinati a residenza statale di collettività orfanotrofi, brefotrofi ecc
  • Sono esclusi invece negozi, uffici, e simili che non hanno destinazione abitativa prevalente.

Nel DM del 29 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta n. 306 del 31 dicembre 1999 potete trovare invece che si applica l’Iva al 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni alle cessioni dei seguenti beni di seguito elencati puchè costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) – Manutenzione Ordinaria, b)- Manutenzione Straordinaria , c) Restauro e risanamento conservativo e d) Ristrutturazione edilizia

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

In sintesi come fare a prendere l’Iva del 10%

L’va al 10% si applica a tutte le prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero edilizio senza alcuna data di scadenza ed in particolare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, compresi anche l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Anche l’acquisto dei materiali è agevolato

L’acquisto dei materiali gode dell’Iva ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I materiali che rientrano nell’ambito di applicazione sono quelli individuati nel decreto 29 dicembre 1999 “Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999. (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999).”

Per fare una sintesi l’agenzia delle entrate cita ad esempio ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria e sanitari e rubinetteria da bagni impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza fra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Non si applica invece l’IVA agevolata nel caso di materiali o di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio  o alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Dovrà pertanto essere inquadrato nell’ambito di un contratto di appalto.

In pratica quindi se temete il ricarico della ditta sui materiali, ve li scegliete voi poi vi fate fare il preventivo dalla ditta e ve li fate inserire nel capitolato che firmerete. Quindi dovrete però dotare la ditta della disponibilità sperando che non fugga all’estero (rappresenta solo una mia paura provata al momento ma non conosco vicende in passato o esempi di questo tipo) con i vostri soldi oppure se trovate una ditta disposta ve li anticipa per vostro conto. Questo per far si che a loro la fattura arriverà con Iva al 10 per cento.

Per l’individuazione delle tipologie di lavori che sono classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria vi indico sia la circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998 in cui sono riepilogati con tanti esempi che vi possono aiutare sia l’elenco in excell che vi indico nell’articolo dedicato all’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Se vi hanno applicato l’Iva al 22 per cento ordinaria: cosa fare

Se vi hanno applicato l’Iva ordinaria del 22% potrete richiederla a rimborso all’Impresa e l’Impresa, sempre che sia in grado di dimostrare con Fattura e bonifico alla mano, potrà presentare conseguentemente istanza di rimborso all’agenzie delle entrate nel termine di due anni decorrente dalla data di versamento dell’imposta come chiarito dall’articolo 21 del D.Lgs 564 del 1992. Non sono ammesse note di credito per questa fattispecie.

Acquisto di materiali con Iva al 10%

Nella norma vista sopra riguardante i materiali l’aliquota agevolata del 10%  si applica solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni… ma che significa? Facciamo un esempio:

Esempio
Se rifate un bagno e il costo della manodopera è 10.000€ e i materiali 3.000€, il valore dei beni ossia dei materiali potrà scontare l’Iva ridotta solo fino a concorrenza del valore della manodopera di 10.000 euro. In questo caso essendo inferiore il valore dei materiali sconteranno tutti l’Iva ridotta.
A questo punto si afferma che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al  numero  12 undecies) e alla realizzazione degli interventi  di  recupero  di  cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi  quelli  di cui alle lettere a) e b) viste sopra ossia manutenzione ordinari e straordinaria del primo comma dello stesso articolo.

Nel seguito trovate l’articolo gratuito di approfondimento dedicato proprio al tema materiali, impianti, semi lavorati, che godono dell’Iva del 4% o del 10% a seconda dei casi e delle fasi di lavorazione o commercializzazione.

Detrazione Fiscale materiali Edili Prodotti Finiti con Iva al 4% o al 10%

Adempimenti dichiarativi per l’applicazione dell’Iva al 10 per cento

Non ne sono previsti adempimenti di rilievo rispetto a quanto avviene per la fruizione della detrazione fiscale del 50% (ex 36%). Alcuni richiedono una autocertificazione del possesso dei requisiti.

Altri costi accessori che vanno ad aliquota Iva agevolata

Anche altre voci di costi sono da ricomprendersi nella generale dizione Interventi. Nell’ambito delle tipologie di lavori infatti possiamo ricomprendere le spese per la progettazione dei lavori, l’acquisto di materiali, l’esecuzione dei lavori e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi imposta  sul  valore aggiunto, le imposte di bollo ed i diritti  pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri  eventuali  costi  strettamente inerenti  la  realizzazione, degli  interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di  attuazione delle disposizioni in esame.

Potete anche verificare se rispettate i requisiti per fruire dell’ Iva agevolata del 4% per gli interventi di costruzione o ristrutturazione o manutenzione della prima casa o seconda casa.

Trattamento IVA sulle ristrutturazioni dei locali commerciali, negozi, e fabbricati strumentali

Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.

Ritenuta sui bonifici del 10%
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione
Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico 55%

103 Commenti

  1. Salve, devo effettuare un intervento di manutenzione straordinaria (rifacimento solaio) su un fondo commerciale facente parte di edificio in prevalenza abitativo. Data la prevalenza ad uso abitativo dell’edificio, posso richiedere l’applicazione dell’iva 10%? Grazie!

  2. se lo fa comprare alla diita con cui c’è un contratto di appalto dovrebbe andare al 10% ma consulti l’elenco delle opere citate

  3. Salve vorrei gentilmente sapere un informazione riguardo all’Iva che si deve applicare in caso di ristrutturazione prima casa nell’acquisto dei materiali per il rifacimento di un tetto.
    L’acquisto prevede il pacchetto completo per un tetto ventilato(dall’isolante a tutte le parti lignee oltre che le tegole e il trasporto).
    Premetto che sono un privato.
    Nel mio caso l’Iva è al 10 o al 22?
    Grazie in anticipo. Cordiali saluti.

  4. Le spese professionali per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relative a manutenzione straordinaria ed ampliamento della prima casa, sono tutte con IVA al 4%?
    Grazie!

  5. Sono disoccupato e in quanto tale ho capito che non posso usufruire delle detrazioni al 50% e 65%. Devo comunque fare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per circa 50mila euro (infissi, portoncino, bagno nuovo, caldaia nuova, ecc.) entro fine 2014. Quindi se per il 2014 non potrò rientrare, trovando lavoro nel 2015 potrò usufruire delle detrazioni? Nel senso che perdo una rata (2014), ma mi rimborsano le altre 9 negli anni successivi ?

    L’iva agevolata al 10% contrasta con l’eventuale ammissione alle detrazioni ?

    Il richiedente alle detrazioni, deve essere per forza il proprietario dell’appartamento o posso “girarlo” a mia madre pensionata 86enne che vive in un suo
    appartamento (della stessa casa) ?

    Grazie per il vostro aiuto.

  6. Dopo acquisto della prima casa, sono intervenuto per sostituire le porte interne, il fornitore- installatore al quale mi sono rivolto non vuole applicare l’iva al 10/% mentre io ritengo sia corretto applicarla.Sono nel giusto? o mi sbaglio??
    Per quanto ne so, basta la mia autocertificazione. Vi ringrazio dell’attenzione e rimango in attesa di Vosta risposta.

  7. Ho ricevuto fattura per riparazione del condizionatore nella mia abitazione principale con iva al 22%. Agenzia delle Entrate mi conferma che invece ho diritto all’iva agevolata del 10% (come desumo anche da vostra informativa). La società che è intervenuta non condivide. Come mi devo comportare? Devo pagare l’importo + iva al 22% o al 10%? Da chi posso farmi aiutare?

  8. Ho ristrutturato la cinta della mia casa usufruendo della detrazione dell’IVA del 10% e anche le agevolazione di legge sull’IRPEF dei prossimi 10 anni. Il progettista che ha seguito la pratica e il progetto mi ha fatto la fattura con il 22% dell’IVA dicendomi che è una prestazione di un professionista e non rientra nelle agevolazione. Mi sembra molto strano, pertanto Vi prego darmi gli opportuni chiarimenti,
    Grazie

  9. Nella ristrutturazione di una prima casa, il solo acquisto di piastrelle per pavimenti e rivestimenti senza posa (il proprietario della casa è operaio posatore) rientra nelle possibilità di acquisto con IVA 10% ?

  10. Si perchè li eosnera da eventuali responsabilità solidali nei suoi confronti qualora lei affermasse il falso

  11. Devo rifare un impianto elettrico in abitazione civile (seconda casa), mi chiedono un’autocertificazione per avere l’agevolazione IVA al 10%, ma serve?

  12. Buongiorno,
    ho sostituito la porta del garage della casa di mia proprietà.
    L’applicazione dell’IVA è al 10% anche se non potrò detrarre il 50% della spesa
    avendo pagato la fattura in contanti?

  13. DOVENDO SOSTITUIRE UNO SCALDABAGNO A GAS SUL PREVENTIVO, ESCLUSA LA MANODOPERA, MI STATA CALCOLATA L’IVA AL 22%, E’ CORRETTO? OPPURE VA CALCOLATA UN’IVA RIDOTTA AL 10%? GRAZIE PER L’EVENTUALE RISPOSTA

  14. Salve, sto ampliando casa ( prima casa )e volevo sapere se l’iva sara’ al 4% per i lavori su tutta la casa oppure soltanto sul lato casa che verra’ ampliato? ed inoltre, se acquisto un parquet da un negoziante che lo pone anche sul pavimento, l’iva sara’ al 4% per tutte le stanze della casa oppure soltanto laddove si e’ ampliato il volume e quindi nel resto della casa sara’ al 10% ?
    Grazie

  15. Buongiorno, vorrei un chiarimento se possibile sull’iva agevolata. Se io incarico una ditta ad effettuare dei lavori che rientrino nell’iva agevolata al 10%, alla ditta al momento del pagamento do direttamente l’iva al 10 o la pago comunque al 21 e poi mi verrà restituita la parte eccedente nella dichiarazione dei redditi annuali? Grazie

  16. Navighi tra gli articoli limitati e troverà gli strumenti per arrivare d solo alla risposta

  17. Buon giorno, dovrei installare la linea vita sulla sommita’ del tetto,quale aliquota iva sarei soggetto?
    Attendo fiducioso una vs rispostain merito, in quanto ho avuto risposte discordanti da diversi eventuali esecutori del lavoro sopra citato.

  18. devo fare dei lavori di ripristino intonaco e successiva pittura all’ abitazione dove risiedo da 20 anni. Posso usufruire dell’aliquota iva al 4% oppure no?

  19. Buongiorno,

    sto effettuando lavori di manutenzione straordinaria che prevedono il rifacimento completo di due bagni con nova impiantistica, nuove piastrelle e sanitari.
    Non riesco a capire se le piastrelle, la vasca idromassaggio ed il box doccia acquistati tramite l’azienda alla quale ho affidato l’appalto dei lavori mi possono essere fatturati con iva agevolata al 10%, o se invece ricadono nell’Iva 21%.

    Ringrazio per la gentile risposta.
    Cordiali saluti

  20. Buona giornata.
    Sto effettuando dei lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile tramite demolizione di un vecchio e fatiscente edificio e ricostruzione di uno nuovo più grande ed avente forma diversa nel comune in cui risiedo e lavoro.
    Preciso che per ora non posso beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa in quanto già usufruite per l’acquisto di un altro alloggio sempre nel medesimo comune di residenza.
    Vorrei sapere:
    1) Se vendo la casa da me acquistata con le agevolazioni per la prima casa, posso fruire delle agevolazioni medesime per la casa nuova in costruzione?
    2) Nel caso in cui non possa fruire delle citate agevolazioni e considerando la nuova casa una seconda casa quale aliquota IVA devo applicare per i pagamenti alla ditta di costruzione?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta che Vorrete fornirmi che spero possa interessare alri utenti.

  21. La tinteggiatura come risposto precedentemente in sè e per sè non è manutenzione ordinaria ma se calato in un lavoro più complesso di ristrutturazione straordinaria allora si. Se sta dando semplicmente una “rinfrescata” alle pareti no.

  22. Buon giorno!
    Dovrei Tinteggiare esternamente la mia abitazione, e credo che rientri nei lavori di manutenzione ordinaria. Posso usufruire dell’IVA agevolata al 10%? cosa devo fare?

  23. Buongiorno,

    anche l’implementazione di un allarme rientra nella tassazione del 10% di una casa e con possibilità di detrazioni del 33%?

    ringrazio

  24. Buongiorno, vorrei avere un’ informazione.
    Ho fatto nel 2010 un intervento di ristrutturazione edilizia sulla prima casa.
    Ora mia figlia, facendo il 730, si accorge che mi hanno applicato un’ aliquota al 20% invece che al 10%
    Come posso recuperare questa differenza?

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