Trasferimento detrazioni fiscali Irpef lavori ristrutturazione e risparmio energetico anche in caso di donazione o permuta

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ristrutturazioneChiarimento alle domande sul trasferimento della detrazione fiscale IRPEF per i lavori di ristrutturazione 50% e anche quelle sul risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche ex articolo 15, 16 e 16-bis,  comma  8, del TUIR per il recupero del patrimonio edilizio a seguito dell’acquisto della casa, immobile o appartamento e anche per quelle relative al risparmio energetico o al bonus mobili e arredi in quanto la norma per come era scritto presta il fianco a diverse interpretazioni

Il primo problema da sciogliere

Il primo problema sta nel capire come interpretare quanto scritto “…[…] in caso di vendita” in quanto per come è scritto la norma si da la possibilità alle parti di accordarsi in sede di stipula dell’atto dinnanzi al notaio o anche per scrittura privata ma che diventa fondamentale disciplinare in quanto altrimenti o si rischia di indicare entrambi una detrazione di imposta Irpef che sarebbe poi successivamente ripresa a tassazione con le dovute sanzioni oppure nessuno più la indica con una mancata ottimizzazione del carico fiscale da parte di entrambi.

Grazie ad un chiarimento dell’agenzia delle entrate su cui a detta di alcuni lettore il call center davano risposte discordanti in quanto in effetti la norma poteva ingenerare dei quesiti  al riguardo e diverse interpretazioni è uscito un chiarimento ufficiale contenuto nella circolare AE 25 del 2012 in cui si risponde proprio ad una domanda di un lettore in tal senso su come debba essere interpretata la norma contenuta nel testo unico delle imposte sui reddito.

La risposta dell’agenzia delle entrate

L’agenzia delle entrate risponde che in base all’articolo 4, comma 1, lett.  c)  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201 modificata in sede di conversione in legge dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214 in caso di acquisto di una casa che ha subito degli interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio e che può beneficiare per un numero di anni delle  detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare (in futuro del 50%) degli  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  le rate non ancora emerse in sede di dichiarazione 730 o unico e per intenderci il credito residuo a titolo di detrazione fiscale non ancora utilizzato dal contribuente “è trasferita per i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo  diverso  accordo  delle   parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Dopo la modifica intervenuta dal DL 138 del 2011 ricordiamo per gli atti perfezionati dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge  di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in  presenza  di  un espresso  accordo  delle  parti,  nell’atto  di  vendita  è  consentito   il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore” come chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare 25 AE del 2012 e che altrimenti si trasferiscono all’acquirente.

Trasferimento delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione di casa in caso donazione o permuta

Per vendita l’agenzia delle entrate ritiene che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in  cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito per cui anche in caso di donazione o permuta.
In tal senso si afferma che la detrazione spetta come può facilmente intuirsi in capo al donante o proprietario dell’immobile (che ha anche sostenuto la spesa per primo).

Dichiarazione da rendere nell’atto qualora non avete intenzione di trasferire le detrazioni fiscali

Un esempio di dichiarazione da rendere nell’atto notarile potrebbe essere questa: “La parte venditrice dichiara e garantisce che, in occasione dei lavori di cui alla citata D.I.A. n.____ del______, ha presentato presso l’Ufficio competente la pratica per ottenere la detrazione d’imposta di cui all’articolo 1 comma 7 della legge n.449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni, detrazione che, per accordi intervenuti fra le parti, continuerà ad essere utilizzata dallo stesso venditore, così come consentito dall’articolo 16-bis comma 8 del testo Unico sulle Imposte dei Redditi (D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986)

 A tal proposito vi consiglio di leggere anche l’articolo dedicato alle detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare perchè hanno subito dei cambiamenti con il decreto sviluppo 2012.

Casi Particolari: Usufrutto, donazione, comodato d’uso, successione

Abbiamo approfondito il ragionamento e scritto un articolo appositamente dedicato ad alcune fattispecie ancora più particolari in quanto legante alla vicenda del trasferimento del possesso dell’immobile oggetto di detrazioni fiscali. Invero è doveroso partire dal presupposto che il diritto alla detrazione sull’Irpef nasce dal sostenimento della spesa e non per il fatto che si abbia l’immobile.

Questo ci può far capire come le detrazioni fiscali viaggino nel caso di vicende successive al trasferimento della proprietà.

A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato al Trasferimento delle detrazioni in caso di Usufrutto, donazione, comodato, successione

Casi particolari e Domanda su bonus mobili e arredi

Il bonus fiscale mobili e arredi non può essere trasferito come avviene nel caso delle agevolazioni fiscali sopra menzionate come chiarito anche dall’agenzia delle entrate pertanto resterà in capo al soggetto venditore dell’immobile che ha materialmente sostenuto la spesa.

Riferimenti normativi: Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e Comma 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/detrazione-spese-ristrutturazione-inquilino-chi-come-indicazione/37263/

88 Commenti

  1. Ho ristrutturato un appartamento e sto usufruendo del bonus fiscale di dieci anni, attualmente ancora in corso, l’immobile ristrutturato è stato donato a mia figlia. In questo caso posso ancora usufruire delle detrazioni?

  2. Buongiorno,
    Ho effettuato lavori di ristrutturazione nel 2017 e 2018, per i quali ricevo detrazioni sul 730. Le fatture sono state intestate a mio nome a causa della mia capienza IRPEF ma ad oggi avrei bisogno di cedere le rate residue perché ho necessità di lasciare il lavoro. È possibile?

  3. Buongiorno, ho effettuato lavori di ristrutturazione e risparmio energetico con una pratica edilizia aperta nel 2017 e chiusa nel 2020, in questi anni ho effettuato pagamenti che prevedono detrazioni delle quali sto usufruendo (salvo i pagamenti del 2020 da portare in detrazione questo anno) è possibile trasferire le rate delle detrazione fiscali non ancora “godute” ad una banca in considerazione che le spese sono state fatte nel 2017, 2018, 2019 e 2020?
    Grazie

  4. Nel caso di vendita di un immobile ( a2 ) da una persona fisica ( venditrice ) ad un soggetto giuridico ( s.r.l. ) ( acquirente ) le detrazioni per ristrutturazioni edilizie ( 50%) , che per le societa’ non possono essere usufruite, possono continuare ad essere fruite dalla persona fisica che ha venduto l’unita’ immobiliare ?

  5. Mi appresto a vender casa, supponendo di voler mantenere la detrazione per ristrutturazione a mio nome, potrò comunque beneficiare di un bonus ristrutturazione in caso di lavori sulla nuova prima casa?

    Grazie

  6. A chi va la Detrazione per ristrutturazione di un immobile che viene successivamente frazionato in due appartamenti , venduti poi separatamente a due soggetti diversi.

  7. non ne ha titolo. Dovrebbe chiederlo alla controparte sperando che glielo lascia perchè magari potrebbe non poterlo sfruttare.

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