Tassa automobilistica regionale e passaggio di proprietà

0
79

Aggiornato il 21 Maggio 2014

I commi da 60 a 62 dell’articolo 2 del Collegato, prevedono che le Regioni possano esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione, benzina/Gpl o benzina/metano che appartengano alla categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile per il conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006; è facoltà delle Regioni estendere l’incentivo ai cinque anni successivi.

Analoga esenzione può essere prevista dalle Regioni per le autovetture immatricolate anche prima del 3 ottobre 2006 sulle quali viene installato un impianto di alimentazione a gas metano o Gpl, omologato in data successiva a quella predetta.

In questo ultimo caso, i cinque anni di esenzione decorrono dal periodo di imposta che segue quello nel corso del quale è stato omologato l’impianto, se è già stata corrisposta la tassa automobilistica, o altrimenti dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il collaudo, se l’obbligo di pagamento è stato interrotto.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ L’articolo 7, comma 1, del decreto Visco-Bersani disponendo che “L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l‘alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”, introduce la facoltà per il cittadino di avvalersi, in alternativa al notaio, di particolari modalità di autenticazione della firma, rivolgendosi ai comuni o agli sportelli telematici dell’automobilista.

Si precisa inoltre che l’autentica di firma deve essere eseguita gratuitamente, ad eccezione dei previsti diritti di segreteria. Pertanto, la stessa deve essere eseguita senza che i soggetti che eseguono l’autenticazione possano chiedere somme diverse dai diritti di segreteria.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.