Noleggio auto o furgoni (o Locazione di autoveicoli o comioncini)

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Last Updated on 28 Aprile 2023

Il contratto di locazione è disciplinato dall’articolo 1571 del Codice Civile, in base al quale: “La locazione è il contratto col quale una parte – il locatore – si obbliga a far godere all’altra – il conduttore – una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo”.
(Il contratto di noleggio auto e il contratto di noleggio furgoni)

Con il contratto di locazione pertanto sarà possibile acquisire la disponibilità del bene dietro il pagamento di un canone di locazione senza il pagamento di uno spread aggiuntivo come avviene nel caso del contratto di locazione. La differenza rileverà ai fini fiscali in quanto mentre nel contratto di locazione saranno detraibili i canoni di locazione in base ai dettami del Tuir ex art.164 per quello che concerne gli automezzi, nel contratto di locazione bisognerà distinguere all’interno del canone di locazione la quota capitale pagata al concedente e la quota interessi in quanto seguiranno diverse modalità di detrazione.

Gli Obblighi del conduttore (chi prende in noleggio l’auto)
L’obbligazione principale posta a carico del conduttore è disciplinata dall”articolo 1587 del Codice Civile e consiste nel prendere in consegna il bene e disporne con la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto, nonché a pagare il corrispettivo nei modi e nei tempi definiti dal contratto. Il conduttore inoltre in base all’art. 1588 del Codice Civile risponde “della perdita e del deterioramento della cosa che avvengano nel corso della locazione”, mentre in base all’art.1590 deve “restituire la cosa locata nel medesimo stato d’uso in cui l’ha ricevuta“; sullo stesso tuttavia, in base all’art. 1590 del Codice Civile non graverà il rischio di “perimento o deterioramento dovuto alla vetustà” (art. 1590).

Gli Obblighi del locatore (Chi da l’auto in noleggio)
L’obbligazione principale posta a carico del locatore, invece, ai sensi dell’articolo 1575 del Codice Civile consiste nel consegnare il bene al conduttore priva di vizi e secondo i tempi ed i modi stabiliti dal contratto nonché provvedere al mantenimento straordinario dello stesso al fine di renderlo atto all’uso.

Con specifico riferimento al settore automobilistico, una forma di noleggio alternativa a quella tradizionale e che nel corso degli anni ha riscosso sempre maggior successo tra gli operatori economici italiani, è il noleggio a lungo termine.

Negli ultimi anni il contratto di locazione ha subito evoluzioni in campo automobilistico come nel caso del “noleggio a lungo termine”: con questo la società di noleggio offre al conduttore il godimento di un autoveicolo, ed una serie di servizi accessori connessi all’utilizzo dello stesso come ad esempio assicurazione, assistenza e manutenzione ordinaria; a fronte del servizio reso il conduttore è tenuto al pagamento periodico di un canone, quale corrispettivo omnicomprensivo idoneo ad escludere in capo allo stesso l’insorgenza di qualsivoglia onere collegato con la disponibilità del veicolo.

La società di noleggio a lungo termine acquista e mette a disposizione del conduttore il veicolo richiestole, dietro pagamento di un canone a fronte del quale il conduttore non solo avrà diritto al godimento del mezzo ma anche ad una serie di diversa natura e contenuto, concordati in sede di stipula del contratto quali a titolo esemplificativo assicurazioni, manutenzione ordinaria, tassa di proprietà, imposta di bollo

(c.d. noleggio full service)

Elemento tipico del contratto in questione è inoltre l’assenza dell’opzione di riscatto alla scadenza del vincolo; al termine del rapporto il conduttore può infatti scegliere tra la restituzione del bene e la proroga del contratto stesso, con la rinegoziazione delle sue condizioni alla luce del mutamento del bene o del suo valore.

Esistono altresì casi di soggetti già proprietari di parchi auto che intendono dare in gestione ad altri soggetti specializzati il proprio parco auto di proprietà; si parla in questo caso del c.d. fleet management. Il fleet management permette al proprietario del parco auto di produrre ricchezza e spostando gli oneri ed i costi di gestione su soggetti specializzati che ne disporranno secondo i tempi ed i modi stabiliti dal contratto e da cui ne trarranno un margine di profitto.

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21 Commenti

  1. un contratto di noleggio tra 2 partite iva non appartenenti alla categoria di “noleggiatori auto”,
    in che misura va calcolata la registrazione del contratto sul bene noleggiato su F24?

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