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Scelta del regime fiscale: quale il più conveniente? Minimi, forfettone, ordinario e semplificato dal 2012.

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La scelta del regime fiscale più conveniente all’apertura della partita Iva passa per l’analisi dei diversi regimi fiscali che dal 2012 sono i nuovi minimi, gli ex minimi, le nuove iniziative produttive, forfettino o forfettone, il regime semplificato e quello ordinario. Dal primo gennaio 2012 la scelta del regime fiscale appropriato per chi sceglie di aprire la partita Iva diviene leggermene complicata perché abbiamo il nuovo regime dei minimi, il regime degli ex minimi o vecchi minimi, ossia di coloro che migrano dai regimi agevolati fiscali a questo nuovo che come vedremo in seguito prevede delle agevolazioni per lo più di natura contabile, il regime delle nuove iniziative imprenditoriali, il regime di contabilità semplificata ed il regime ordinario che per sua definizione non ha subito cambiamenti dal 2012.

 Parametri per la scelta del milgiore regime fiscale
La scelta del regime fiscale a mio modesto avviso deve ispirarsi soprattutto a criteri di convenienza economica. Questo perché la scelta della veste, ossia della scelta se aprire una società o una partita Iva è qualcosa che si situa più a monte ragionando in termini temporali dalla nascita dell’idea imprenditoriale alla sua effettiva realizzabilità.
Ponendoci pertanto in un ambito temporale che vede il contribuente persona fisica orientato alla libera professione e non all’impresa si pone il problema della scelta del regime fiscale più conveniente da adottare.
Inutile dirlo che dal primo gennaio 2012 il regime fiscale decisamente migliore per abbattimento del carico fiscale, snellezza degli adempimenti è il nuovo regime dei minimi.

Dal punto di vista dell’accesso alla professione per mettersi in proprio nulla cambia rispetto ad altri in quanto come anche visto nell’articolo dedicato all’apertura della partita Iva non cambia molto in quanto sarà necessario compilare il modello di aperura PI reso gratuito dall’agenzia delle entrate e che basterà compilare e inviare telematicamente o presentare in formato cartaceo presso l’agenzia delle entrate di competenza per il proprio domicilio fiscale.

Ulteriore e non meno rilevante driver di scelta è il costo di gestione che per voi probabilmente passerà attraverso un dottore commercialista che vi guiderà nella scelta e nel regime e nella gestione e che varia da regime a regime in quanto variano gli adempimenti a suo carico soprattutto in termini di gestione documentale e frequenza nelle scadenze. Per l’apertura della partia iva poi potete vedere l’articolo dedicato ai primi passi con la partita Iva.

Quali sono i regimi fiscali disponibili
I regimi fiscali attualmente presenti sono il regime dei nuovi minimi definito dall’articolo 27 comma 1 e 2 del DL 98 del 2011 nonché il regime originario dei minimi che affondava le sue radici nella Legge 244 del 2007 articolo 1 comma da 96 in poi. Il regime è anche detto regime di vantaggio dei giovani e dei lavoratori in mobilità, ma a me piace di più chiamarlo dei nuovi minimi.

Poi abbiamo

  • il regime delle nuove iniziative imprenditoriali che alcuni chiamo frofettone o forfettino definito dalla Legge 388 del 2000 articolo 13 di cui ancora non sono chiare le sorti in quanto se il nuovo DL 98 parla di assorbimento dei regimi fiscali agevolati non è stata prevista o non ne sono a conoscenza di una norma che abbia abrogato il precedente regime per cui a mio avviso è tuttora in piedi solo che sarebbe auspicabile un chiarimento in tal senso per non far incappare in un errore dal quale tornare indietro è complesso.
  • il regime degli ex minimi definito dall’articolo 27 comma 3 del DL 98 del 2011 ossia un regime contabile agevolato previsto per coloro che rispettano solo i requisiti del primo regime dei minimi o delle nuove iniziative imprenditoriali o chi ne rispetta i requisiti ma non rispettano i requisiti previsti dal nuovo regime dei minimi e che potranno godere di un regime fiscale agevolato che prevede comunque il non versamento dell’IRAP e l’esenzione nella compilazione di alcuni registri e scritture e che potete verificare leggendo appunto l’approfondimento nel regime degli ex minimi o vecchi minimi.
  • il regime fiscale semplificato che esiste da lungo tempo e che si attiva qualora il contribuente si situa con i ricavi al d sotto di una certa soglia diversa a seconda che trattasi di cessione di beni o prestazione di servizi è che per ora era il solo previsto oltre a quello ordinario e che si attiva automaticamente ossia che insieme a quello dei minimi possiamo dire è quello naturale di applicazione dell’Iva che prevede solo alcune semplificazioni in materia di tenuta dei registri (in estrema sintesi esonero dalla tenuta del libro giornale, inventari e beni ammortizzabili e mastrini contabili)ma che nella tassazione e nella liquidazione delle imposte hanno le stesse caratteristiche del regime fiscale ordinario. Potete leggers al riguardo l’articolo di approfondimento legalo alla contabilità semplificata ed ordinaria.
  • il regime fiscale ordinario che si attiva per opzione o per superamento dei limiti validi per il regime semplificato per cui sono previsti il massimo degli adempimenti fiscali e contabili ed amministrativi ma a cui si spera accediate quando avete generato una serie di ricavi tali che giustifichino l’impegno amministrativo.

La diversa tassazione dei regimi fiscali
Dal punto di vista della tassazione abbiamo invece una netta differenza sul prelievo fiscale in quanto con il nuovo regime dei minimi abbiamo una tassazione al 5% del reddito imponibile (per semplicità immaginate ricavi incassati meno costi dell’esercizio inerenti l’attività mi raccomando), nel regime delle nuove iniziative imprenditoriali invece la tassazione è del 10% ma varia leggermente rispetto ai minimi la definizione del reddito imponibile. Per gli altri regmi invece si parla di applicazione della tassazione Irpef per scaglioni ordinari di reddito.

L’applicazione delle ritenute d’acconto
I vecchi minimi applicavano il 20%, ora i nuovi minimi non applicano alcuna ritenuta né del 5% né del 20%. Negli altri regimi invece si dovrà applicare laddove prevista la ritenuta nella misura ordinaria del 20% a meno di particolari fattispecie che possono dipendente dalla soggettività delle parti costituenti il rapporto nella prestazione di servizi o cessione di beni.

Ricordo che le parole sottolineate o in celeste sono rimandi ad articoli di approfondimento in modo da navigare nei tanti spunti presenti su questo sito…
Spero come al solito di avervi dato qualche spunto di riflessione e se avete da dire la vostra scrivete

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Elenco detrazione nel 730 e dichiarazione dei redditi: guida fiscale ai costi e le spese per le tasse

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Vi invio una sintesi o elenco delle deduzioni e detrazioni per le tasse Irpef da inserire nel 730, dichiarazione dei redditi o anche modello Unico di quest’anno nella misura del 19% o secondo altre modalità sul pagamento delle tasse e che può rispondere alle domande che spesso arrivano da parte dei lettori in merito a dubbi sulla corretta indicazione o sull’esatto risparmio di Irpef.

  • Spese di istruzione da scaricare nel 730 o Unico per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, perfezionamento  e/o specializzazione universitaria sia presso privati che pubblici, da parte di familiari a carico, relativamente alle tasse ed ai contributi degli istituti statali italiani (compreso anche soggiorni all’estero e master) da indicare nel rigo RE13 o anche  spese sostenute per il pagamento di rette per asili nido, pubblici e privati, con un limite massimo di 632 euro per ogni figlio Vi consigliamo anche di verificare i nuovi aggiornamenti e gli approfondimenti dove trovate l’elenco delle spese da portarsi in detrazione nel modello 730 al seguente link;
  • Interessi passivi su mutui (non tutti e non in egual misura) sull’abitazione principale con un massimo di 4.000 euro per coniugi e non in quanto saranno detraibili anche quelli per abitazioni diverse da quella principale purchè accessi prima del 1997 nei limiti di 2.065,83 euro e da portare in detrazione nella isura del 19% seconod le odalità definite nell’articolo di approfondimento;
  • Deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per il riscatto degli anni di laurea.
  • Interessi passivi ed oneri accessori per mutui agrari  e prestiti agrari limitatamente al reddito dichiarato per quei terreni da indicare nel rigo RE 14 da portare in detrazione per il 19%;
  • Detrazione spese provvvigioni agenzie immobiliari o per intermediazione immobiliare (provvigioni agenzie immobiliari). Compensi mediatori immobiliari da portare in detrazione per il 19% che come sostenuto nella circolare n.20 del 2011 potranno essere dedotte pro quota tra coloro che hanno sostenuto la spesa e sempre nel limite di 1.000 euro complessivi avendo cura di integrare la fattura con i nomi del coniuge per esempio nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi.
  • Spese veterinarie ma anche quelle per l’acquisto di cani per l’accompagnamento per i soggetti non vedenti (uno per singolo non vedente) ed una volta ogni 4 anni da portare in detrazione per il 19%;
  • Spese funebri da portare in detrazione per il 19%;
  • Spese sanitarie solo in alcuni casi e sopra la franchigia delle vecchie 250 mila lire da portare in detrazione per il 19% e oneri per spese mediche per familiari a carico (con dei limiti) deducibili dal reddito imponibile Irpef; articolo 2 sulla detrazione fiscale spese mediche, medicinali, interventi e Spese mediche per soggetti portatori di handicap (cfr L.104 del 1992) deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef;
  • Premi di assicurazioni sostenuti anche per i familiari fiscalmente a carico;
  • Detrazione assegni periodici per il coniuge disposti dal giudice escludendo quelli di mantenimento per i figli a carico;
  • Spese per adozioni internazionali deducibili dal reddito imponibile Irpef;
  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e facoltativi deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef;
  • Oneri per i beni soggetti a regime vincolistico deducibili ai fini Irpef;
  • Erogazioni liberali ma solo limitatamente ad alcuni enti/ONLUS, istituti scolastici, partiti politici (e che prevedono discipline specifiche per diverse tipologie di ente o associazione) come per esempio le fondazioni riconosciute o le associazioni riconosciute, le università o enti di ricerca o anche erogazioni liberali dirette all’Unione Cristiana Evangelica oppure quelle alla Comunità Ebraica, alle associazioni di promozione sociale (conosciute meglio come APS) deducibili ai fini Irpef;
  • Spese per l’attività sportiva e dilettantistica nei limiti di 210 euro e limitatamente al 50% per ciascun genitore;
  • Canoni di locazione per gli studenti fuori sede da portare in detrazione per il 19%: spese affitto degli studenti universitari fuori sede o dai genitori che li hanno a carico relativamente ad abitazione situate e non meno di 100 km dalla residenza e nel limite di 2.633 euro per studente tanto per i contratti di affitto o locazione quanto quelli di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative anche per i familiari a carico e da indicare nel rigo E18 del 730 da portare in detrazione per il 19%;
  • Spese sostenute per le badanti/colf deducibili;
  • Contributi previdenziali per le colf e badanti deducibili;
  • Spese per cani da guida per soggetti non vedenti da indicare nel rigo E5 da portare in detrazione per il 19%;
  • Altri oneri individuati annualmente da specifiche diposizioni quali appunto il decreto incentivi per l’acquisto di beni mobili (come lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore,stufe), Acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica (Classe A e B), Internet veloce per i giovani, Rimorchi e semirimorchi, Macchine per uso agricolo e industriale macchine agricole, movimento terra, Inverter, motori ad alta efficienza, batterie (da verificare sempre che le norme agevolative siano in vigore nell’anno oggetto di compilazione in quanto la norma di riferimento resta sempre il testo unico delle imposte sui redditi e le norme agevolative che entrano in vigore successivamente e possono essere soggette a scadenza);
  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio per il 36% e per il risparmio energetico per il 55%;
  • Contributo al SSN agli autotrasportatori che ognuno paga con l’assicurazione del proprio veicolo ma pochi lo sanno.
  • Sconti sotto forma di detrazioni dalle spese per l’abbonamento al trasporto pubblico come atac, metro e simili da portare in detrazione per il 19% (questa previsione era stata inserita in una precedente finanziaria e non è valida per quest’anno);
  • Sconti sotto forma di detrazioni per le spese sostenute per il riscatto del corso di laurea previsto anche per i familiari a carico da portare in detrazione per il 19%;
  • Per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, compresi quelli non di ruolo (purché con incarico annuale), una detrazione delle spese documentate sostenute per l’autoaggiornamento e per la formazione nella misura sempre del 19% per un ammontare massimo di 500 euro;
  • Interessi passivi relativi a contratti mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei familiari, il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, fino ad un massimo di 4.000 euro da portare in detrazione per il 19%;
  • Tante altre da approfondire di volta in volta a seconda delle fattispecie.

Le parole evidenizate in celeste sono articoli correlati per ulteriori approfondimenti.

Il presente elenco non ha finalità esaustiva e si consiglia sempre di verificare la detrazione con la documentazione normativa ufficiale contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi e nelle normative ad esso collegate.
Le spese devono essere effettivamente sostenute e documentate da fattura, scontrino o ricevuta fiscale o e si consiglia di verificare di anno in anno quali sono state soppresse, quali tuttora in vigore e di approfondire il trattamento fiscale a livello di singola spesa sostenuta.

Aggiornamento: le spese per gli asili nido dovranno essere indicate nel modello 730 nel quadro E che riepologa le spese e più precisamente nei righi E19, E20 e E21 del 730, indicando nella colonna 1 il codice “35″ e nella 2 il relativo importo.

Esonero dalla dichiarazione dei redditi 730 o modello unico


Guida alla compilazione del 730

Guida alla compilazione del modello Unico
 

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Detrazione spese scolastiche e istruzione nella dichiarazione dei redditi 730 e modello Unico

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La detrazione delle spese o rette scolastiche, universitarie, di istruzione e corsi di specializzazione, asili nido, scuole materne, canoni di locazione per studenti fuori sede nella dichiarazione dei redditi  del modello  730 o nel modello Unico ed è solo una voce delle “spese e costi che posso detrarmi“.
Queste detrazioni pongono una serie di problemi relativi a quali spese possiamo veramente dedurre nella dichiarazione di fine anno e quale sia l’importo che effettivamente viene sgravato in dichiarazione.

Quali spese di istruzione posso dedurmi nella dichiarazione dei redditi
Fermo restando la guida alle detrazioni nel 730 o Unico con il riepilogo degli oneri delle spese che posso portarmi in detrazione nella dichiarazione dei redditi in questa sede ci occupiamo delle spese di istruzione e delle spese sostenute per i corsi di specializzazione.

Spese per Asili nido
Sono deducibili le spese sostenuti per la frequentazione ed il pagamento delle rette mensili degli asili nido sia pubblici sia privati ma nel limite di 632 euro annue per figlio, e quindi praticamente ben poco rispetto al reale costo mensile di questi istituti. Parliamo di una detrazione disciplinata dalla finanziaria del 2008 che vale sia per asili nido pubblici sia privati. L’importo detraibile è pari al 19% di 632 quindi 120 euro massimo, non è tantissimo lo ammetto ma almeno è qualcosa. A fronte di questo mantenete copia delle spese effettuate o tramite bonifico o tramite ricevuta fiscal dell’asilo.

Scuola secondaria ed universitaria
A tal fine indichiamo che secondo espressa previsione dell’agenzia delle entrate le spese di istruzione che godono della detrazione sono quelle dirette all’istruzione secondaria e universitaria oltre che eventuali scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento o corso di formazione avanzata e anche i master (part time e full time, ma  a patto che siano condotti da istituti universitari) nonché le scuole di specializzazione finalizzate all’inserimento nel corpo docente o quanto altro, svolti presso strutture pubbliche e private. Sono ricomprese anche le spese sostenute per accedere ossia quelle per i test di ingresso per intenderci. Sono ricomprese nelle università anche quelle telematiche purchè riconosciute dal Ministero dell’Istruzione Italiano

Va da sè che quelli privati solitamente costano il quadruplo di quelli pubblici pertanto il Legislatore detta una serie di principi che indicano quanto posso detrarmi nella dichiarazione dei redditi 730 e quanto nel modello unico.

Spese per Master
Sono detraibili dall’imposta lorda ma semprechè il prezzo pagato sia comparabile con quello di un corso di specializzazione.

Dottorati di ricerca
Rientrano tra le detrazioni non espressamente previste dalla norma anche i costi di iscrizione al dottorato per la quota parte a carico del dottorando.

Potete scaricare nel 730 anche le spese sostenute per i vostri familiari a carico sempre con gli stessi limiti che dopo andiamo a indicare e che servono ad evitare possibili sanzioni o recuperi a tassazione derivante da una interpretazione errata del disposto normativo o della legge tributaria.

Studenti fuori sede
Anche le spese sostenute per i canoni di locazione e affitto delle abitazioni degli studenti fuori sede sono deducibili nella misura del 19% dal reddito imponibile irpef sempre che la scuola o l’università disti almeno 100 Km dalla propria residenza e nei limiti di 2.633 euro. Ricordate che per il calcolo dei 100 Km dovrete prendere in considerazione tutte le distanze percorribili umanamente per arrivare a destinazione dal domicilio fiscale (in genere corrisponde a quello dove ha sede il nucleo familiare che ha a carico lo studente) e quindi prendendo anche in considerazione le rei ferroviare, autobus, autostrade e simili (percorso pedonale a parte). Va da sè che qualora la famiglia dimostri che l’utilizzo o il costo di uno di questi mezzi renderebbe gravoso per la famiglia il sostenimento del costo anche un trasporto ferroviario seppur possibile potrebbe in via ipotetica essere scartato.

Quanto possa scaricarmi nel 730 o nel modello unico
La misura della detrazione consiste nel 19% dell’imposto sostenuto quindi per semplicità immaginate che un quinto di quello che versate e che pagate lo recupererete attraverso una minore tassazione e minori imposte e tasse da pagare nella dichiarazione dei redditi.

Cosa posso detrarmi a titolo di spese di istruzione
Ci si chiede e mi chiedono cosa posso detrarmi nella dichiarazione dei redditi a titolo di spese per la scuola e di istruzione: la risposta è che potete detrarvi consiste nella retta universitaria o della scuola pubblica. Va da se che il legislatore e non avrebbe potuto permettere la totale detrazione anche delle rette salate dei master pertanto ha disciplinato un principio secondo il quale sarà possibile iscrivere nella dichiarazione il costo del costo privato avendo preventivamente verificato che vi sia un corso affine di pari importo o maggiore nell’università statale.

Per farla semplice e pratica qualora dovessi sostenere un costo di 1.000 euro per un corso di diritto tributario verificherei prima che una università pubblica preveda un corso affine o similare di importo pari o maggiore. Dopo di che procedo con l’iscrizione del costo e la detrazione.

Dove indicare le spese di istruzione nella dichiarazione dei redditi
Le spese sostenute per l’istruzione secondaria e universitaria oltre che le spese che sosteniamo finanziariamente per scuole di specializzazione post universitaria o corsi perfezionamento o formazione avanzata compresi i master part time e full time dovranno essere indicati nel quadro Rp della dichiarazione 730 o nel modello RE del modello Unico a seconda se siamo o non titolari di partita iva e in altri casi affrontati nel corso dei post dedicati alla guida fiscale del dichiarazione dei redditi.

Consultatre anche la guida alle detrazioni nel 730 o nel modello unico e l’articolo correlato alla detrazione dei canoni locazione per gli studenti fuori sede.

Penso che vi possa essere utile leggere anche l’articolo dedicato al nuovo modello ISEE che in questi giorni vi sarà richiesto per le iscrizioni agli asili, scuole materne, università e altre finalità extra scolastiche.

Riferimenti Normativi
I riferimenti normativi che potete rintracciare sono quelli relativi all’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

Guida alla compilazione del 730


Detrazioni contributi Colf e Badanti o Baby Sitter

Detrazione Interessi Passivi Mutuo

Guida primo acconto irpef

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Regime Contabile agevolato degli EX MINIMI o nuove iniziative imprenditoriali

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Per i soggetti che hanno i requisiti dei vecchi minimi o che sono delle nuove iniziative imprenditoriali questo articolo serve a capire come transitare nel nuovo regime o sfruttare il nuovo regime contabile agevolato previsto per gli ex minimi.
Stiamo parlando di coloro i quali posseggono i requisiti previsti per accedere al regime dei minimi originario ossia quello previsto dalla legge 244 del 2007 ma che non riescono a soddisfare invece i due nuovi requisiti previsti per accedere al regime dei nuovi minimi o semplicemente hanno fatto volontaria opzione per il passaggio al regime ordinario di tenuta della contabilità e di applicazione del regime fiscale potranno accedere comunque ad un regime semplificato che possiamo chiamare appunto regime fiscale degli ex minimi.

Chi può accedere agli ex minimi
Sono in pratica coloro che rispettano i requisiti dei minimi ossia essere prima di tutto un soggetto residente fiscalmente in Italia, volume d’affari inferiore ai 30 mila euro, non esercitare regime speciali Iva ovvero vendita esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto, non si effettuano cessioni all’esportazione, non si devono aver acquistato nel triennio precedente beni strumentali di valore superiore ai 15 mila euro, non siano state sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente e altri che potete trovare nelle pagine precedente o nell’articolo dedicato all’originario regime dei minimi.

Grazie al provvedimento numero 185528/2011 dell’Agenzia delle entrate si è chiarito che esiste un vero e proprio regime contabile agevolato di cui all’articolo 27 comma 3 del DL n. 98 del 2011 o Decreto Sviluppo per tutti quei soggetti che non rispettano i due ulteriori requisiti previsti sopra che riguardano il regime fiscale dei nuovi minimi previsti per il settore giovanile ed i lavoratori in mobilità che abbiamo descritto sopra e che si riferiscono essenzialmente al decorso del quinquennio per l’utilizzo del regime agevolato dei minimi o per il superamento dei 35 anni di età. In verità il limite dei cinque anni è alternativo ai 35 in quanto anche gli over 35 come abbiamo visto possono aprire la partita Iva ma per non più di cinque anni appunto, mentre gli under 35 possono farlo e godere dell’agevolazione anche oltre il quinquennio sfruttando il limite dei 35 anni.

In tal modo un contribuente che accede ai nuovi minimi e supera questi due limiti non andrà subito a finire nel regime contabile ordinario ma almeno potrà godere del regime contabile agevolato appunto degli ex minimi; lo stesso accade per i contribuenti che erano nelle nuove iniziative imprenditoriali ex articolo 13 della Legge 388 del 2000 i quali (ancora non è chiaro però) dovrebbero confluire nel regime contabile semplificato, sempre che sia passato il triennio di agevolazione e non possano accedere al regime dei minimi: in questo caso potrebbero in linea teoria accedere per i residui due anni che li separano dal quinquennio o anche fino al compimento del 35esimo compleanno. Su tali fattispecie sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell’agenzia delle entrate in quanto non sembrerebbero parlando con i colleghi situazioni remote: la norma inoltre parlava del regime dei minimi come di un regime in cui sarebbero confluiti gli altri per cui si presterebbe ad interpretazioni ben più restrittive per cui ce lo auguriamo quanto prima anche perché il 2012 è iniziato ormai da tempo e le modalità di fatturazione come avete visto tra i diversi regimi fiscali da scegliere sono differenti tra loro ed espongono anche a sanzioni.

Le agevolazioni del regime contabile agevolato per gli ex minimi
Dal punto di vista contabile sicuramente il regime degli ex minimi non permette un risparmio di imposta mediante applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% come avviene per i contribuenti nuovi minimi tuttavia qualche beneficio in termini di minori adempimenti è previsto e non solo.

Dal punto di vista del risparmio nella gestione documentale ai fini Iva gli ex minimi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili sia ai fini delle dirette sia delle indirette. Tuttavia permane l’obbligo di compilazione dei modello Intrastat, delle comunicazioni delle operazioni con i paesi black list e dello spesometro nonché anche del 770 in caso di applicazioni di ritenute anche se dovrebbe essere remota l’ipotesi. Non è chiaro invece se il contribuente degli ex minimi dovrà applicare gli studi di settore o meno.

Successivamente in ambito IVA il versamento sarà annuale per cui non si avranno le solite liquidazioni trimestrali o mensili il che determina un beneficio finanziario (se foste molto propensi al rischio potreste di fatti investire la liquidità per un anno prima di versarla in sede annuale a marzo a giugno successivo ma occhio a farlo).

Applicazione delle imposte IRPEF e addio alla sostitutiva
I contribuenti del nuovo regime agevolato solo contabile saranno tassati secondo i consueti scaglioni di reddito Irpef e non applicheranno un’imposta sostitutiva in fattura ma una consueta ritenuta d’acconto de 20% nei casi previsti dal legislatore (in modo molto sintetico ed approssimativo, se fatturato ad una società applicate la ritenuta, altrimenti no).

Esenzione della dichiarazione IRAP
Tuttavia un risparmio di imposta c’è in quanto i contribuenti ex minimi sono esonerati dalla dichiarazione IRAP e quindi anche dal versamento dell’imposta (anche se una verifica dell’assoggettamento ad Irap andrebbe sempre fatta indipendentemente dall’appartenenza o meno al regime).

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Unico 2012: le novità in sintesi per Società e Persone fisiche

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Per la compilazione del Modello Unico sia per le società sia per le persone fisiche ai fini Ires, Irpef, Iva ed Irap è sempre consigliabile effettuare dei controlli tanto in fase di compiazione quanto nella fase immediatamente precedente la trasmissione telematica.

Chiusura dell’anno e raccolta dei dati
Prima mossa per la compilazione del modello Unico è la stampa del modello precedente (verificate che sia quella effettivamente presentata perché può succedre di avere magari versione passate in formato elettronico, per cui si raccomanda sempre di prendere quella che avete fatto firmare dal cliente e che avete trasmesso telemeticamente o che lo ha fatto il vostro intermediario.

Successivamente raccogliete i modello di versamento F24 presentati nel corso dell’anno.

Confronto con la dichiarazione presentata nell’anno precedente
Verificate la presentazione dei modelli di versamento F24 con il versamento dell’acconto Ires e del saldo e le eventuali rate versate. Inoltre verificate l’eventuale presenza del credito di imposta derivante dal modello unico dell’anno precedente riportato nel quadro RX e se v’è ancora capienza
per poterli portare in compensazioni con i futuri crediti di imposta o chiederli in rimborso.

Verificate quali quadri del modello Unico sono stati presentati  l’anno precedente entrando criticamente nel merito delle modifiche che hanno caratterizzato l’anno di imposta oggetto della nuova dichiarazione dei redditi e se hanno potuto determinare eventuali variazioni nel processo di determinazione dell’imposta e dei quadri da compilare.

Tralasciando le modalità di compilazione dei singoli quadri in quanto ciò dipende dalla tipologia di reddito che caratterizza la vostra situazione (se lavoratori dipendenti avrete ormai ricevuto il vostro modello CUD o altrimenti richiedetelo a mezzo raccomdnata a/r al vostro datore di lavoro o ex datore di lavoro) o compensi di lavoratore autonomo (ricezione delle certificazioni dei sostituti di imposta (che dovrebbero essere già state ricevute entro la fine di febbraio), se per esempio avete solo redditi fondiari o redditi di capitali.

Verifica delle detrazioni di imposta irpef
Aiutandovi anche con l’articolo dedicato alle deduzioni e detrazioni di imposta verificate con documenti alla mano le voci che possono abbattere il reddito imponibile Irpef o Ires. Per citarne qualcuna possono essere le detrazioni degli interessi passivi sul mutuo, le detrazioni per i lavori di ristrutturazione dei casa, le detrazioni dei familiari a carico, oppure nel caso di società eventuali agevolazioni o incentivi fiscali.

Verifica delle deduzioni di costi irpef
I costi possono essre dedotti o nel quadro del reddito specifco oppure nel quadro RP che è il quadro delle spese e deduzioni di imposta irpef. Le deduzioni non dovranno essere indicate sia nel quadro RP e nel quadro dei reddti. Un costo o andrà indicato nell’RP o in altri quadri ma non in tutti e due.

Controllo delle ritenute d’acconto irpef versate e subite nel corso dell’anno
Dovrete verificare con le certificazioni alla mano che avete ricevuto entro il 28 febbraio rispetto alle ritenute indciate in fattura nel corso dell’anno quelle che vi hanno certificato. In Unico dovrete inserire le ritenute che avete applicato in fattura indipendentemente dal fatto che ve le abbiano certificate o no. Al pagamaneto ricordo che sono solidali entrambe le parti.

Analisi delle novità normative che caratterizzano l’anno di imposta
Le ulteriori analisi e verifiche che devono essere effettuate sono le novità di unico 2012 e le eventuali novità degli anni precedenti che sono state oggetto di proroghe anche per l’anno in corso. Prima novità a mio avviso che ha caratterizzato il 2011 è stata l’introduzione della cedolare secca sugli affitti che ha caratterizzato molto il dibattiti sul patrimonio immobiliare italiano.
A fianco a questo menziono il differimento dei termini di rateizzazione degli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici che gode della detrazione del 55%.

Successivamente l’Unico 2012 si caratterizzerà per l’introduzione del contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300 mila euro. Inoltre nel 2011 fu introdotta anche la tassazione per gli immobili posseduti all’estero che pesava lo 0,76% . Sempre sul versante estero anche l’imposta per le attività finanziarie detenute all’estero.

Errori o correzioni nella compilazione del modello Unico 2012
Una volta effettuato l’invio telematico dell’Unico 2012 potrete  anche accorgervi di aver commesso piccoli errori sia formali, sia sostanziali (che incidono sulla dterminazione del calcolo dell’imposta Irpef o Ires).

Nonostante questo non c’è un problema in quanto per eventuali correzioni si possono presentare due tipologie di problemi la correzione della dichiarazione e l’eventuale versamento dell’imposta dovuta in misura maggiore.

Per la correzione della dichiarazione dei redditi modello Unico o 730 sbagliati o in ritardo ai fini Irpef può aversi una cosiddetta dichiarazione correttiva nei termini che sarebbe una seconda o successiva dichiarazione modello Unico presentato sempre entro le scadenze ordinarie; successivamente si chiama invece dichiarazione integrativa.

Rispetto invece al versamento di un eventuale maggiore imposta dovuta sia ai fini Irpef sia ai fini Ires si deve dire che il versamento è a giugno mentre la trasmissione è entro il 30 settembre per cui se quando effettuate questo genere di controllo vi accorgete di aver versato di meno l’unica via resta quella del ravvedimento operoso.