Agenti e agenzie esclusi dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni: marittimi, aerei, cinematografici

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Icona percentuale con ominoEsistono particolari categorie di soggetti riconducibili alla macro voce “agenti” o “agenzie”, che risultano escluse dall’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni a qualsiasi titolo maturate ed incassate, e che possiamo sintetizzare in agenti aerei, marittimi, cinematografici, agenzie di viaggio turismo ecc ecc

Ai sensi del quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR 600 del 1973 sono escluse dal campo di applicazione della ritenuta di cui al primo comma dello stesso articolo le provvigioni percepite dai seguenti soggetti:

a) Agenzie di viaggio e turismo

Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell’art. 9 della L. 17 maggio 1983, n. 217, sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano professionalmente attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni,   intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.

b) Rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone

Tra questi soggetti rientrano i rivenditori normalmente autorizzati alla vendita di biglietti per conto di aziende pubbliche e private che esercitano l’attività di trasporto di persone, quali rivenditori di generi
di monopolio, i rivenditori di giornali, ecc.

c) Soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche

Tra di essi una particolare menzione meritano gli agenti di noleggio films, nonché i soggetti che ricevono l’incarico di sfruttare economicamente l’opera cinematografica collocandola nei mercati esteri.

f) Aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valuta nonché di raccolta e di finanziamento

Le attività di intermediazione nel collocamento e nella compravendita di titoli e valuta nonché nella raccolta e nel finanziamento poste in essere dalle aziende ed istituti di credito, società finanziarie e di locazione finanziaria sono di ricomprendere, giusta il disposto dell’art. 1731 del codice civile, tra quelle proprie dei commissionari.
Per quanto concerne l’identificazione dei soggetti esonerati dalla ritenuta, si precisa, con particolare riferimento alle società finanziarie, che queste devono avere come oggetto esclusivo o principale della loro attività l’assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati, tali attività devono risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto.

g) Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei

Sono compresi in questa categoria tutti gli intermediari che agiscono nei settori marittimo ed aereo per la promozione e conclusione di contratti di trasporto e per le altre attività proprie dei due settori.

1) Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi.

La disciplina della professione del raccomandatario marittimo è contenuta nella L. 4 aprile 1977, n. 135, ove, all’art. 2, è stabilito, che tale soggetto svolge attività di raccomandazione di navi, quali quelle di assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, di ricezione o consegna delle merci, di svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di acquisizione di noli, di conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti nonché qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a
lui affidati. Va, ricordato, inoltre, che il secondo comma dell’art. 290 del codice della navigazione stabilisce che al raccomandatario marittimo si applicano tutte le disposizioni contenute negli artt. 1742 e seguenti del codice civile concernenti il contratto di agenzia.

La L. 12 marzo 1968, n. 478, disciplina la professione di mediatore marittimo. In particolare, l’art. 1 di detta legge stabilisce che per l’esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l’iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi tenuto presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Pertanto, l’esclusione dalla ritenuta non si applica in relazione alle provvigioni percepite dai mediatori marittimi occasionali.

2) Agenti aerei Sono agenti aerei sia gli agenti passeggeri, sia gli agenti che, per conto delle compagnie di aeronavigazione, promuovono contratti relativi al trasporto di merci per via aerea (cosiddetti agenti merci), ivi compresi gli enti aeroportuali abilitati a vendere biglietteria aerea e le compagnie aree per la vendita di biglietteria aerea di altre compagnie o per l’emissione di lettere di trasporto aereo.

h) Agenti e commissionari di imprese petrolifere

Le provvigioni percepite da questi soggetti sono esonerate dall’ambito di applicazione della ritenuta solo allorquando i percettori rendono le proprie prestazioni direttamente alle imprese petrolifere.

i) Mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima e commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame

Il regime della ritenuta sulle provvigioni percepite da questi soggetti è stato già esaminato al paragrafo A) del capitolo primo. Si ribadisce che nei confronti dei mediatori e rappresentanti di produttori agricoli che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del codice civile la ritenuta non si applica sempreché si tratti di prestazioni rese esclusivamente nell’interesse dei suddetti produttori. Le provvigioni che i mediatori di prodotti agricoli percepiscono da altri soggetti che non siano produttori agricoli, ai sensi del citato art. 2135 del codice civile, devono essere invece assoggettate alla ritenuta in questione.
Gli stessi criteri trovano applicazione anche nei confronti degli intermediari che prestano la propria attività a favore di produttori ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, fermo restando quanto precisato a pag. 5 per quanto concerne i commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame.

l) Consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro

È necessario, al fine di fruire dell’esonero dall’applicazione della ritenuta, che i suddetti organismi svolgano la loro attività senza finalità di lucro.

In particolare, per le cooperative il predetto esonero si applica sempreché tali organismi siano disciplinati dai principi della mutualità secondo le leggi vigenti e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Per quanto concerne le società consortili, di cui all’art. 2615-ter del codice civile, si precisa che le stesse rientrano tra i soggetti esonerati dall’applicazione della ritenuta qualora per espressa disposizione dello statuto sia previsto il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

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o se ormai siete più “bravi” leggete anche l’articolo dedicato al

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Riferimenti normativi sono contenuti all’interno dell’articolo 23 del d.p.r. numero 600 nel 1973

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