Una delle differenze sostanziali che differenziano gli agenti immobiliari dai procacciatori di affari è che i primi pongono in essere un’attività che rientra nel novero delle attività soggette ad iva in quanto soddisfano il requisito di abitualità previsto dal fisco ai fini dell’applicazione del tributo; questi infatti prendono accordi con l’agenzia e si dotano di quel minino di organizzazione che li rende determinati al raggiungimento dell’obiettivo della vendita. Inoltre questi dovranno essere iscritti presso un apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio. I procacciatori di affari invece non sono obbligati né all’apertura di partita iva né all’iscrizione presso un apposito albo; giuridicamente non sono tutelati da alcuna norma e per loro non è previsto alcun adempimento in quanto non sono soggetti tipicizzati all’interno dell’ordinamento tributario se non al pari di un professionista che rende una prestazione di lavoro autonomo.

Questo seda una parte è potrebbe essere vantaggioso al fine della regolamentazione a cui sono sottoposti dal punto di vista fiscale non godranno, pur svolgendo un’attività del tutto similare a quella degli agenti immobiliari, dello stesso trattamento fiscale (migliore in virtù delle maggiori aliquote di deducibilità dei costi e detrazione Iva).