Redditometro: Novità Cosa Cambia

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Nel 2022 il redditometro cambia notevolmente e nel seguito vediamo come cambia proprio partendo dal nuovo decreto e dalla relazione illustrativa nonché dalle tabelle che ci serviranno per farci un’idea più pratica di dove ci stiamo dirigendo. 

Il Decreto Dignità 2018 introduce alcune novità nel redditometro nell’articolo 9 che non portano all’annunciata abolizione ma solo ad una ridefinizione dei poteri dell’accertamento fiscale e nel seguito vediamo chi ci guadagna e a chi convengono queste modifiche.

Attualmente sappiamo che il redditometro è stato notevolmente depotenziato dal 2010 per via dell’introduzione di indici statistici che prestano il fianco enormemente a impugnazioni da parte del contribuente oltre a sollevare problemi di privacy anche oggetto di recenti pronunce da parte della Corte di Cassazione che vediamo in calce all’articolo. Oggi sappiamo che ‘agenzia delle Entrate ha dovuto ammorbidire il tiro ed è stata spinta maggiormente verso la conciliazione che di fatto non porta allo scontro politico. Del resto anche i vertici dell’agenzia delle entrate e della riscossione sono influenzati dalla politica e lo scontro con il contribuente porta con sé anche un dissenso che avrebbe un effetto boomerang. Il redditometro innescava lo scontro ed è per questo che è stato depotenziato per lasciare spazio alla concertazione e conciliazione.

Il Decreto Dignità impone la stesura di un nuovo decreto del MEF che si applicherà solo per gli accertamenti sintetici da redditometro effettuati a partire dal periodo di imposta 2016.

Dagli accertamenti basati sui moltiplicatori che innescavano accertamento fantomatici anche in presenza di una porsche del ’70 esponendoti a multe milionarie oggi si basa su indicatori sintetici basati su medie ISTAT grazie all’art. 22 del D.L. n. 78/2010  che interviene sull’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973.

Oggi abbiamo un nuovo Decreto Ministeriale, e più precisamente il D.M. 24 dicembre 2012 che considera l’ammontare delle  spese realmente sostenute dal contribuente e solo in base a questo sarà ricostruito il reddito sulla base delle medie Stata dei comuni.

L’Agenzi delle Entrate in sede di accertamento verifica eventuali scostanti rispetto alle medie richiedendo la giustificazione e le modalità con cui queste spese siano state sostenute. In pratica viene richiesta la capacità di reddito manifestata con i consumi da dove tragga origine. In pratica se vi siete comprati una porsche non dicono più che dovete guadagnare almeno 300 mila euro mai chiederanno come avete fatto a comprarla e da dove arrivavano le disponibilità finanziarie per farlo.

Molto spesso bastava e basta tuttora esibire il conto corrente ad inizio anno oppure i contratti di lavoro esistenti o i bilanci della società di cui si è titolari per sconfessare le conclusioni e le presunzioni relative a cui arriva il fisco con questo nuovo strumento modificato nella sua sostanza.

Vista dall’esterno si può dire che mentre prima si percepiva la potenza e la prepotenza di uno Stato forte ma anche irrazionale oggi si percepisce la sua debolezza ed il tentativo di no far arrabbiare nessuno cercando di trovar era via della mediazione fiscale. Si sono metabolizzate alcune riflessioni per cui anche il contribuente e lo Stato stesso hanno interesse affinché quelle disponibilità siano spese nel nostro paese piuttosto che portate all’estero.

Privacy: un problema risolto? Si

Già come anticipato negli articoli dedicato ai controlli sui conti correnti bancari si era subito sollevato un problema di privacy che vedeva i contribuenti ribellarsi di fronte alla possibilità da parte dell’agenzia delle entrate di poter visionare tutti i dati dei contribuenti che transitavano per le banche e gli istituti di credito in genere.

Come sapete non mi piace fare della polemica attira click o titoloni sensazionali, i miei titoli sono spesso sobri e magari all’interno la riflessione poi mi porta a calcare la mano perchè inconsapevolmente mi porta a comprendere die meccanismi che aborro per natura, per com’è il mio carattere. In tal senso possiamo dire quindi che il problema della privacy non è mai esistito se non per puntare un faro su una tipologia di accertamento, il redditometro, che da fastidio perchè mal congegnato dalla nascita.

Tuttavia se vogliamo andare sul concreto la recente ordinanza n. 17485 della Corte di Cassazione del 2018, depositata il 4 luglio 2018 in cui si lamentava che il redditometro contravvenisse al famoso D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela al trattamento dei dati personali.

In pratica la Corte di Cassazione non fa altro che adottare una semplice e sana ricostruzione normativa ricordando che l’agenzia delle entrata non lo fa per puro spirito di curiosità ma fonda il suo poterei accertamento e di potestà impositiva nell’articolo 53 della Costituzione. La raccolta ed il trattamento di informazioni personali del contribuente è budini un fatto naturale che rientra nel suo potere di accertamento fiscale.

Lo stesso legislatore che ancora riesce….(chissà ancora per quanto)….. a sfornare norme con una struttura organica all’articolo art. 19 del D.Lgs. n. 196 del 2003 prescrive che il trattamento dei dati è consentito per le amministrazioni pubbliche nell’ambito della propria attività istituzionale. E’ come se si chiedesse alla polizia di non prendere le generalità di persone che fermano al casello ubriache.

E’ chiaro quindi che per non pagare un’euro e talvolta anche in modo disonesto alcuni intraprendono contenziosi tributari basati sul nulla. Sarebbe da chiedersi in quei casi se sia più sbagliata la condotta del contribuente o del consulente, avvocato o dottore commercialista che sia, che lo spinge a presentare ricorso basando la propria difesa su presupposti deboli come questo.

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