Notifica Cartella firmata dal portiere, familiare o vicino è nulla solo se…

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Last Updated on 4 Maggio 2023

notifica cartella pagamento equitalia nulla portiere vicinoVediamo cosa si può fare quando la notifica della cartella di pagamento viene effettuata ad un familiare, al portiere dello stabile o anche al vicino di casa e persino in ufficio, in quanto potrebbe costituire un motivo di impugnazione della cartella per difetto di notifica che renderebbe annullabile la pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, di Equitalia o anche di qualsiasi altro debitore.

In linea di principio la cartella di pagamento, come anche un eventuale accertamento fiscale, si considera notificato laddove sia stato inviato all’indirizzo della residenza che risulta dai registri del comune.

Per la verifica della residenza valida al momento della notifica è necessario interrogare i registri del comune in quanto potrebbe darsi che vi siate dimenticati di effettuare la variazione della residenza e risultati residenti in un altro luogo, il che quindi può rappresentare a seconda dei casi:

  • Un rischio, in quanto non sapete che vi hanno notificato una cartello o altro atto/raccomandata
  • Un’opportunità, in quanto potrebbero avere sbagliato indirizzo

Notifica effettuata presso l’abitazione ma firmata da un familiare

Spesso capita che presso l’abitazione non sia presente l’interessato ma altra persona che, a diverso titolo, abita o potrebbe abitare nello stabile ma, come vedremo in seguito, potrà essere effettuato, come indicato in premessa, anche presso l’abitazione del vicino e del portiere.

Un caso particolare può riguardare la firma da parte dell’ex coniuge o altro parente affine. A tal proposito vi ricordo di leggere l’articolo dedicato appositamente alla qualificazione dei parenti e il grado di parentela, perché non sempre è così immediata la definizione… parlo per me naturalmente. :-)

In linea di principio la notifica si darà per valida quando dall’estratto ottico risulterà la firma da parte di un familiare, ma come vedremo anche da un suo affine. Vi ricordo a tal proposito di chiedere l’estratto ottico della notifica presso Equitalia o presso l’organo che ha effettuato laddove nel processo adottato non vi torni qualcosa o non vi ricordiate di averla mai ricevuta e dalla quale dovrete verificare prima di tutto la presenza di una firma (non di rado infatti non è presente o vediamo firme di sconosciuti per cui vale la pena verificare, del resto vi costerà una fila e mezza giornata di ferie ma ne vale la pena secondo me).

Alcune sentenze che vi potranno essere utili

A tal proposito potete leggere la sentenza del 13 aprile 2016, n. 7211, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che applica la presunzione di ricezione che opera quando l’atto sia consegnato a “persona di famiglia” (parente o affine), anche non convivente, rinvenuta nel luogo di abitazione del destinatario.

Anche la notifica ad un familiare che non risulta convivente con il destinatario reale della notifica ed effettuata ad un altro indirizzo di residenza rispetto a quello che risulta dall’anagrafe del destinatario di per sé non vale se poi non corrisponde una successiva o precedente raccomandata alla sua abitazione effettiva o nel domicilio (cfr Corte di Cassazione n. 18202 del 16 settembre 2016). La presunzione della ricezione si ha solo nel caso la notifica, qualora effettuata da un familiare, risulti anche convivente con l’effettivo destinatario altrimenti deve seguire una seconda raccomandata con cui lo si informa che è stato consegnato l’atto a tizio quel giorno.

Estensione del principio anche al vicino di casa o al portiere dello stabile

Purtroppo nelle diverse fattispecie potrà aversi la notifica della cartella e la sigla anche da parte del vicino di casa o, come spesso avviene, dal portiere dello stabile.

La notifica al portiere è una fattispecie che si ricava dall’articolo 139 del Codice di procedura civile il quale afferma che qualora il notificatore non riesca ad effettuare nelle mani proprietà del destinatario dell’atto, la notifica dell’atto, la notificazione può avvenire consegnando copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Simile disposizione la si ricava anche dall’articolo 7 della legge 890 del 1982 che recita “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata“.

Anche il successivo articolo 140 recita che “l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune, dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento

Il portiere, dal canto suo, è obbligato a ricevere le cartelle di pagamento mentre non lo è nel caso di raccomandate a patto che il destinatario abbia effettivamente li la sua abitazione o vi dimori e svolga lì la sua attività lavorativa.

Chiariamo che il portiere non è obbligato alla ricezione della raccomandata e dall’altro e chiariamo anche che il notificatore sia esso agenzia entrate, Equitalia, INPS o altri possono bussare alla porta di chiunque nello stabile per richiedere una firma e consegnare l’atto qualora non sia possibile effettuarlo direttamente nelle mani dell’interessato.

Questo lo si ricava dall’articolo 60 del Dpr 600 del 1973 per cui il notificatore può – ma non deve abusarne – in quanto trattasi di una circostanza eccezionale e deve poggiare le basi sul fatto che il notificatore deve perseguire l’obiettivo di consegnarla nelle sue mani e non quello di consegnarla al primo che capita.

Per questo trattasi di una cosiddetta presunzione relativa a fronte della quale è previsto per il contribuente quello di fornire la prova contraria rispetto al carattere di eccezionalità che aveva la presenza di altra persona nello stabile (per esempio mi potrebbe venire in mente un idraulico o un muratore che eseguono dei lavori presso lo stabile oppure l’assenza di qualsiasi rapporto con il destinatario).

…tuttavia non è finita

La notifica infatti nelle mani del portiere, da sola potrebbe non essere sufficiente per la legittimità della notifica della  cartella di pagamento, in quanto sarà necessario anche che abbiate trovato nella cassetta delle lettere la comunicazione di deposito.

Inoltre, come anche chiarito a titolo di esempio nella  sentenza 19417 dell’11 settembre 2010 della Corte di cassazione,  la sola notifica al portiere non è sufficiente in quanto il messo notificatore deve dare prova dei tentativi infruttuosi presso l’abitazione da annotare nella relata e che il giudice, durante il contenzioso, dovrà verificare.

Per cui se non viene provato che si è proceduto alla preventiva ricerca dell’effettivo destinatario o persona di famiglia e non da atto della loro assenza anche in momenti diversi la notifica solo al portiere diverrebbe nulla. Altre pronunce delle Sezioni  Unite sono (cfr. Sezioni Unite, sentenza 20 aprile 2005, n. 8214 e del 30 maggio 2005, n. 11332).

Cosa si intende per persona di famiglia?

Si intende parenti e  affini come abbiamo avuto modo di verificare anche parlando di grado di parentela nella successione e rientra anche il coniuge separato.

Vi ricordo infatti che l’accertamento fiscale ed il ruolo devono seguire una procedura sequenze disposta dal legislatore al di fuori di questa l’atto diviene impugnabile e forse anche annullabile per cui vale la pena domandarsi se l’agenzia delle entrate o l’organo accertatore, o quello della riscossione abbiano seguito il giusto iter per la formazione dell’atto….del resto mica possiamo sempre essere solo noi a sbagliarci. Le statistiche inoltre sulla debenza delle somme fanno emergere dati piuttosto sconfortanti con percentuali anche sopra il 30% di pretese non dovute dal fisco.

Purtroppo concludo che la raccomandata potrà essere fatta anche nelle mani del vicino di casa che dovrà firmarne una copia, per cui se proprio state cercando di non riceverla, beh, le probabilità si riducono fortemente…

Come avviene il processo di notifica in caso di assenza del destinatario

Deve avvenire in base all’articolo 139 del codice di procedura civile per cui  venga rintracciato ossia in caso di impossibilità di notifica al domicilio fiscale del destinatario è possibile eseguire la notifica nelle mani proprie del destinatario o al domicilio o nel suo luogo di lavoro o anche ad un familiare (purché abbia più di 14 anni e sia capace di intendere e volere) o in alternativa allo portiere dello stabile di uno di questi luoghi.

La notifica alternativa però da sola non basta come visto dalle sentenze sopra citate perché deve seguire anche una successiva raccomandata servirà una successiva raccomandata A/R in cui gli si dica che è stata notificato l’atto a  tizio in quel posto.

Sentenza cassazione civile 2021 Relata notifica

Secondo una recente sentenza della cassazione civile Ordinanza n. 28554 del 15 dicembre 2020 (udienza 14 gennaio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Napolitano Lucio – Est. Fracanzani Marcello Maria, l’avviso di liquidazione o di accertamento, nonché la cartella esattoriale possono essere notificati direttamente, anche dal concessionario in plico raccomandato mediante il servizio postale, senza quindi bisogno di relazione di notifica.
Inutile dire che questo sembrerebbe proprio un gesto per venire incontro ad uno dei motivi più comune di impugnazione delle cartelle di pagamento che non seguono il corretto iter procedurale di notificazione al contribuente.

In estrema sintesi quindi gli atti impositivi – possono essere notificati attraverso il servizio postale senza quindi bisogno di relazione di notifica. Tuttavia stiamo parlando di un precedente, ma ci sarà da soffrire in giudizio.

Come avviene il procedimento di riscossione di Equitalia

Il procedimento lo troverete descritto nell’articolo 32 del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46.

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