Rottamazione cartelle Equitalia: domande, chiarimenti, consigli

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Aggiornato il 24 Agosto 2023

Indice dei contenuti

rottamazione cartelle equitaliaDiamo una serie di risposta alle domande e richieste di chiarimento sulla rottamazione dei ruoli e delle cartelle di Equitalia al fine di non commettere errori ed evitare che il condono o definizione agevolata non si perfezioni correttamente esponendovi ugualmente ad accertamenti fiscali futuri. Approfitto anche per fornire qualche consiglio credo utile per evitare inutili file o tempo da perdere.
La definizione agevolata consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia.

Leggi l’articolo dedicato alla nuova Rottamazione TER 2019 o la Legge di Bilancio 2019

1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015. Sul tema sarebbe utile un maggiore chiarimenti che consenta al contribuente di identificare facilmente quali sono le cartelle al fine di evitare che i contribuenti si riversino tutti in Equitalia creando file eccessive. Nell’assenza di chiarimenti sul tema verificate la data di notifica della cartella e per coloro che invece l’hanno prossima al 2016 verificate presso gli sportelli la possibilità di aderire ugualmente. 

Sono comprese quindi anche i contributi previdenziali d assistenziali INPS e INAIL.

2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?

Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento. Lo dovrà fare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ossia entro il 24 aprile 2017, semprechè presentiate il modulo entro il 23 gennaio 2017.

3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

4) Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

A chi presentare la domanda di rottamazione

ELENCO DELLE CASELLE E-MAIL/PEC

delle Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di riscossione SpA ESCLUSIVAMENTE dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata indicati nel seguito
Direzione Regionale
Abruzzo
adesione.abruzzo@equitaliariscossione.it
adesione.abruzzo@pec.equitaliariscossione.it
Basilicata
adesione.basilicata@equitaliariscossione.it
adesione.basilicata@pec.equitaliariscossione.it
Calabria
adesione.calabria@equitaliariscossione.it
adesione.calabria@pec.equitaliariscossione.it
Campania
adesione.campania@equitaliariscossione.it
adesione.campania@pec.equitaliariscossione.it
Emilia Romagna
adesione.emiliaromagna@equitaliariscossione.it
adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it
Friuli Venezia Giulia
adesione.friuliveneziagiulia@equitaliariscossione.it
adesione.friuliveneziagiulia@pec.equitaliariscossione.it
Lazio
adesione.lazio@equitaliariscossione.it
adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it
Liguria
adesione.liguria@equitaliariscossione.it
adesione.liguria@pec.equitaliariscossione.it
Lombardia
adesione.lombardia@equitaliariscossione.it
adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it
Marche
adesione.marche@equitaliariscossione.it
adesione.marche@pec.equitaliariscossione.it
Molise
adesione.molise@equitaliariscossione.it
adesione.molise@pec.equitaliariscossione.it
Piemonte/Val d’Aosta
adesione.piemontevalleaosta@equitaliariscossione.it
adesione.piemontevalleaosta@pec.equitaliariscossione.it
Puglia
adesione.puglia@equitaliariscossione.it
adesione.puglia@pec.equitaliariscossione.it
Sardegna
adesione.sardegna@equitaliariscossione.it
adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it
Trentino Alto Adige
adesione.trentinoaltoadige@equitaliariscossione.it
adesione.trentinoaltoadige@pec.equitaliariscossione.it
Toscana
adesione.toscana@equitaliariscossione.it
adesione.toscana@pec.equitaliariscossione.it
Umbria
adesione.umbria@equitaliariscossione.it
adesione.umbria@pec.equitaliariscossione.it
Veneto
adesione.veneto@equitaliariscossione.it
adesione.veneto@pec.equitaliariscossione.it
N.B. Si rammenta che in caso di invio della richiesta tramite e-mail/PEC è NECESSARIO allegare copia del documento di identità.

Inutile dire che vi coniglio vivamente di inviare una email se volete evitare file che potrebbero rivelarsi anche di un paio di ore prima di arrivare alla definizione o quanto meno di portare già tutti i documenti possibili relativi alle cartelle con voi, compreso documenti di identità validi fotocopiati e copia delle cartelle originali se li avete ancora o provvedimenti di rateazione; in poche parole…tutto.

5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

6) Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
La rateazione è cambiata in sede di approvazione, come da tabella sottostante prevedendo la corresponsione delle somme anche in 5 rate.

Sarà possibile presentare la rateazione anche in 5 tranche così suddivise:

31 luglio 2017 23,33%
30 settembre 2017 23,33%
30 novembre 2017 23,33%
30 aprile 2018 15%
30 settembre 2018 15%

7) Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?

Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

9) Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

10) Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.
Fonte

Domande e Risposte dall’Ordine dei Dottori Commercialisti

Quesito n. 1 (Decadenza da rateizzazione in essere)

In merito all’oggetto si chiede se il contribuente decaduto da precedente rateizzazione per un numero di rate rimaste non pagate superiore a quelle ammesse per la procedura di riabilitazione, possa accedere alla futura rottamazione.

Risposta: Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente decaduto prima di tale data (24/10/16) può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.

Quesito n. 2 (Aspetto vincolante dell’istanza)

Dal testo normativo non appare chiaro se la presentazione dell’istanza – ancor prima del pagamento della prima rata – costituisce una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione. In pratica, ad esempio, se il contribuente presenta l’istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall’esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l’ istanza gli preclude di tornare indietro?

Risposta: Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
A seguito del mancato pagamento della prima o dell’ unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Quesito n. 3 (Rottamazione avvisi di accertamento)

In caso di accertamento con adesione: la prima rata dell’adesione scade il 14 dicembre , non viene pagata e l’ufficio emette avviso di accertamento entro il 31/12/2016. Tale avviso di accertamento è rottamabile se non viene “affidato ” a Equitalia entro il 31/12?

Risposta:Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi (ruoli, Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate/Dogane e Monopoli, Avvisi di addebito emessi dall’INPS) affidati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Per carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 321 del 1999 (Data di consegna dei ruoli – Per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo).

Quesito n. 4 (Rottamazione cartelle)

Gentilissimi Sig.ri, è previsto, per la presentazione del modello DA1, che il contribuente possa inviare tramite PEC, la richiesta di adesione agli uffici competenti di Equitalia. Nel modello DA1 è previsto che il contribuente possa essere domiciliato presso un indirizzo PEC, e gli sportelli di Equitalia di Via Petrella mi hanno consentito di indicare come indirizzo PEC il mio, nella qualità di professionista delegato. Non è ben chiaro, se una volta eletto domicilio PEC all’interno del modello DA1, che sia stata sottoscritta la delega al professionista nello stesso modello, se quest’ultimo possa essere presentato a mezzo PEC del professionista delegato, corredato da documento di riconoscimento del contribuente e del professionista stesso.

Risposta:Il modello prevede una sezione da compilare nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente. La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo. Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato. La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente.

Quesito n. 5 (Procedure esecutive)

Equitalia, pur ricevendo richiesta di rottamazione, in caso di richieste da parti di enti pubblici prima del pagamento delle fatture procede con pignoramento immediato delle somme. Questa procedura rende impossibile al contribuente di aderire alla rottamazione. Questa procedure durante i termini previsti per la rottamazione crea confusione ed iniquità.

Risposta:Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.

Pertanto, nel caso di specie, se siamo in presenza di verifica di inadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e conseguente pignoramento terzi delle somme di cui alla verifica, non si procede allo svincolo della fattura in quanto trattasi di fase avanzata del procedimento.

Quesito n. 6 (Rottamazione successiva alla rateazione)

Percepisco un ingiustificato trattamento tra contribuenti che hanno in corso una rateazione e che quindi stanno facendo sforzi immani per saldare i propri debiti iscritti a ruolo e contribuenti che ad oggi non hanno fatto nulla e hanno l’opportunità di sanare la propria situazione debitoria con tutte le riduzioni previste. Al contribuente che ha in corso una o più rateazioni si chiede di essere in regola (e continuare a pagare le rate) fino al 31/12/2016 nonostante possa già da ora formulare la richiesta di “rottamazione” e senza la possibilità di sospendere le rate. Dal momento in cui formulerà la richiesta di “rottamazione” ciò che ha pagato anche a titolo di sanzioni, interessi, aggio non gli viene riconosciuto, non beneficiando così, allo stesso modo del contribuente che non ha posto in essere alcuna regolarizzazione, dell’abbattimento al 100% delle sanzioni, interessi aggi iscritti a ruolo.

Risposta: Come già rappresentato nella risposta del quesito 33976, rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente che è decaduto

prima di tale data (24/10/16), può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.
Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 prevista dal citato comma 8.

Quesito n. 7 (Tributi Ama)

Quesito: Buonasera, mi sono relazionato una volta con l’Agente della Riscossione (da qui in poi l’agente) in merito a dei contribuenti che avevano carichi erariali iscritti a ruolo ove l’ente creditizio risultava essere l’Ama di Roma. L’agente – stranamente -, non poteva riscuotere per tale società le pretese economiche avanzate, quindi le dilazione per determinati tributi dovevano passare per forza presso i loro sportelli di Aequaroma. Premesso ciò, il quesito è: se un contribuente ha debiti iscritti a ruolo presso l’ente poc’anzi citato e presenta domanda di rottamazione dei ruoli, gli verranno stralciati definitivamente sanzioni e interessi di mora? Se si, L’agente gli potrà effettuare il piano di dilazione se non è autorizzato a riscuotere? Aequaroma mi ha comunicato che la dilazione deve essere fatta presso i loro sportelli; Equitalia che fanno loro la rateazione a seguito della richiesta di rottamazione.

Risposta: Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 26 del D.Lgs. 46/99, l’Ama non ci ha mai autorizzato alla rateazione dei carichi iscritti a ruolo. Per effetto di ciò, la società emette dei piani in proprio che prevedono la dilazione della sola imposta con conseguente sospensione del carico fino al pagamento integrale delle somme ed il pagamento in unica soluzione delle sanzioni ed interessi che non sospende. Il contribuente – in questi casi – può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.

Quesito n. 8 (Modello DA1)

Salve in merito alla presentazione del modello DA1 per la rottamazione delle cartelle di un cliente, lo stesso mi chiede di provvedere alla definizione di una cartella, mentre per un’altra sta ancora valutando e mi chiede nel caso di definirla successivamente con la presentazione di un nuovo modello. Inoltre voleva provvedere alla definizione di un avviso dei Monopoli per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse e vuole sapere se è definibile con il modello DA1.

Risposta: Il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli.
Essendo esclusi dall’ambito applicativo i soli carichi relativi a

  • risorse proprie tradizionali della Comunità europea,
  • somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato,
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti,
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,non si ravvisano elementi ostativi alla presentazione della dichiarazione di adesione per le sanzioni collegate all’avviso dei Monopoli.

Quesito n. 9 (Cartelle erede)

Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate. Aderendo alla rottamazione delle cartelle potrebbe ottenere lo storno anche degli interessi di mora.

Risposta: Sì, è possibile aderire.

Quesito n. 10 (Definizione agevolata presentata da parte del curatore fallimentare) E’ possibile la presentazione dell’istanza da parte di un curatore fallimentare? Risposta

Sì. Nell’ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.

Quesito n. 11 (Rinuncia al contenzioso giudicato interno)

I ricorsi avverso un avviso di accertamento hanno, in tre gradi di giudizio (provinciale, regionale, ottemperanza), prodotto altrettante sentenze favorevoli al contribuente (oltre l’80% dei maggiori imponibili sono stati annullati dai giudici). L’agenzia ha sempre esplicitamente prestato acquiescenza alle sentenze. Ora la controversia è in Cassazione su ricorso del contribuente. Nel frattempo Equitalia ha notificato cartelle di pagamento prima per la riscossione del terzo a titolo provvisorio. In seguito tali cartelle sono state parzialmente sgravate dall’ AdE in ottemperanza alle sentenze. Visto che le sanzioni sulle somme ammontano a circa il 60% delle somme residue. L’eventuale adesione alla rottamazione che effetto produce?

Risposta:Il pagamento della imposta principale, degli interessi iscritti a ruolo, del diritto di notifica, delle spese di procedura, degli aggi riferiti ai tributi da pagare. Il contribuente dovrà rinunciare al Contenzioso in essere.

Quesito n. 12 (Rottamazione rateazioni in corso)

Per un contribuente con una rateazione in corso, tuttavia non completamente in regola con i pagamenti, ci si chiede se è sufficiente, per accedere alla rottamazione, pagare le sole tre rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, oppure l’intero debito scaduto. Lo sportello Equitalia di Ostia Lido, afferma che è necessario pagare tutte le rate scadute oltre quelle di ottobre, novembre, dicembre 2016.

Risposta:No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 13 – (Odcec di Trento)

Una società ha in corso una dilazione di un avviso di addebito INPS affidato ad Equitalia nel 2014. La società non ha pagato 3 rate non consecutive nel periodo novembre 2015-settembre 2016 e ha pagato le rate scadente nel periodo 01/10 – 31/12/2016 in ritardo. Può accedere alla procedura di definizione agevolata prevista dal DL 193/2016?

Risposta:No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 14 – (Odcec di Trento)

Le rate scadenti nel periodo 1/10-31/12/2016 devono essere in regola con i pagamenti a quale data? – al 31/12/2016 – entro la data di presentazione dell’istanza – entro il 31/3/2017.

Risposta: Entro il 31 marzo 2017, deve risultare saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016.
In caso di pagamento tardivo dovranno essere versati gli interessi di mora relativi al tardivo versamento delle rate.

Quesito n. 15 – (Odcec di Catania)

Il presidente di Serit Sicilia ha affermato pubblicamente che sulle rateizzazioni in corso regolarmente pagate, il calcolo della “rottamazione” viene effettuato per l’intero importo delle cartelle e non sul residuo da pagare, qual è il riferimento normativo per come aggiornato?
In caso di accoglimento della rottamazione e pagamento di alcune delle rate concordate, è corretto ritenere che su quanto pagato non venga nuovamente aggiunte le somme stralciate? Questo almeno previa conferma degli impegni presi dal contribuente in sede di rottamazione.

Risposta: No. L’agevolazione riguarda il carico residuo da pagare.
In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o della prima rata oppure di una qualsiasi rata successiva alla prima, la definizione non produce alcun effetto e quindi eventuali somme già versate in forza della definizione agevolata saranno considerate in acconto sul totale dell’importo complessivamente dovuto.

  1. Quesito n. 16 – (Odcec di Udine): A seguito di soccombenza di una società in un giudizio promosso dagli enti previdenziali per interposizione fittizia di manodopera, al legale rappresentante della società soccombente (mio cliente) è stato notificato nel 2013 un ruolo emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro avente ad oggetto i seguiti addebiti:
    sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5030- 5440)
  2. Rec. spese proced. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5094)
  3. Magg. rit.pag. l 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5031- 5441-1C89)

La notifica al mio cliente era avvenuta in quanto il legale rappresentante era il responsabile obbligato per il pagamento delle sole sanzioni amministrative per un reato depenalizzato, mentre la società era obbligato in solido al pagamento delle stesse.
Nel contempo alla società (di cui il mio cliente era legale rappresentante) era stato emesso un ruolo avente ad oggetto i contributi previdenziali non versati.

A seguito di notifica del ruolo il mio cliente aveva presentato istanza di rateazione in 72 rate, successivamente concessa.
Ciò premesso, alla data odierna dall’estratto di ruolo risulta il seguente debito residuo:
1. sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codice tributo 5030) € 991,31

  1. sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codice tributo 5440) € 17.071,96
    3. Rec. spese proced. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5094) € 6,56
  2. Magg. rit.pag. l 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codic tributo 5031) € 95,46
    5. Magg. rit.pag. l 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codic tributo 5441) € 1.643,91
  3. Magg. rit.pag. l 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codic tributo 1C89) € 0,37
    Tutto ciò premesso, vi chiedo se le sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5030-5440), pertanto pressoché l’intera cartella, possono essere oggetto di rottamazione.

Risposta

Il tributo 5030 nei nostri archivi è sempre marchiato come tipo tributo “I” imposta e pertanto non definibile come sanzione. Per quanto riguarda il tributo 5440 al momento ricade tra quelli previsti dall’art. 6 comma 10 lettera e-bis che identificano partite non condonabili in quanto sanzioni irrogate per violazioni

Quesito n. 17 – (Odcec di Chieti)

Un titolare di partita IVA che ha iscritti a ruolo contributi INPS vuole aderire alla rottamazione dei ruoli. Dopo quanto tempo avrà il DURC con esito positivo?
Una volta inviata la richiesta all’agente di riscossione può avere DURC positivo?
Quali sono le tempistiche?

Risposta: Per quanto concerne gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione per carichi previdenziali, si precisa che la decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell’INPS.
A seguito di istanza di un contribuente, l’Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero del Lavoro al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame.

Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare, per il quale il contribuente non ha attivato nessuna forma di regolarizzazione prevista dalla normativa (pagamento oppure dilazione), il DURC sarà irregolare.

Quesito n. 18 – (Odcec di Pesaro)

In data 17/10/2016 e’ stato accolto da equitalia pesaro, il piano di dilazione ordinaria richiesto il 13/10/2016, per conto del sig. lucarini ettore; la prima rata di tale dilazione scadeva il giorno 10/11/2016 ma in data 07/11/2016, dunque prima della scadenza della prima rata, abbiamo provveduto a fare richiesta di rottamazione.

Ne la prima rata ne le successive rate sono state versate.
Tale comportamento e’ corretto?
Oppure potrebbe causare impedimenti al buon esito della richiesta di definizione agevolata? In caso di risposta affermativa, come potremmo comportarci?

Risposta: Il contribuente è tenuto al pagamento delle rate di novembre e dicembre 2016.
Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 prevista dal citato comma 8.

Quesito n. 19 – (Odcec di Firenze)

Si chiede conferma che per il curatore fallimentare è possibile accedere alla rottamazione di ruoli e cartelle esattoriali iscritte nello Stato Passivo già approvato.

Risposta: Sì. Nell’ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.

Quesito n. 20 – (Odcec)

Quale comportamento deve attuare il contribuente che decide di rottamare una o più cartelle rientranti in una rateazione regolarmente in corso formata da 10 cartelle?
1) Equitalia elabora nuovamente il piano di ammortamento senza includere le cartelle rottamate? E con quali tempistiche?

2) In attesa dell’accoglimento della rottamazione, il contribuente deve proseguire il pagamento mensile della rateazione?

Risposta: Il contribuente continua a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i rav relativi a tutto il piano di dilazione ma presentandosi presso i ns. sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action per il pagamento on line delle singole cartelle inserite nel piano.

Quesito n. 21 – (Odcec di Salerno)

Cartelle con richiesta di dilazione nel 2013. Rate non pagate da febbraio 2015 ad oggi. Posso regolarmente accedere al beneficio della rottamazione?
Allo sportello Equitalia mi dicono che la dilazione è sospesa e non decaduta, come mai se non avendo pagato 8 rate consecutive si decade dalla dilazione?

Risposta: Sì, il contribuente che è decaduto prima della entrata in vigore del DL (24/10/16), può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.
Il contribuente di cui all’esempio è decaduto dal diritto alla rateazione. La revoca della dilazione riguarda esclusivamente l’Agente della Riscossione in quanto trattasi di gestione tecnica.

Quesito n. 22 – (Odcec di Roma)

È prevista espressamente la possibilità di rottamare i ruoli già oggetto di accordi di ristrutturazione dei debiti del debitore in stato di sovraindebitamento ex legge 2012/3, ma tale legge è riferibile solo alle persone fisiche e alle microimprese non assoggettabili a fallimento.
DOMANDA: Può essere rottamato per analogia anche il debito già oggetto di un accordo di ristrutturazione stipulato ai sensi dell’art. 182 bis e ter della Legge fallimentare da una società assoggettabile a fallimento?

Risposta: Per quanto riguarda l’istituto dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis riteniamo che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell’eventuale richiesta di definizione debbano essere prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli stessi valutino l’opportunità di eventuali modifiche all’atto di transazione sottoscritto.

Quesito n. 23 – (Odcec di Livorno)

Il caso: – notificato a mezzo PEC al conduttore (affitto ramo azienda) un pignoramento presso terzi (per il canone affitto azienda mensilmente dovuto) a seguito di una serie di cartelle impagate dall’affittante e notificate negli anni precedenti.
domande:
– l’efficacia del provvedimento (pignoramento) viene meno (‘sospesa’ o altro) contestualmente alla presentazione di istanza di rottamazione da parte dell’affittante?
– in caso di risposta positiva, come verrà comunicato (ed in che tempi) al conduttore che a quel punto potrà “liberamente” pagare il dovuto al proprio effettivo creditore e non più ad equitalia?

Risposta: Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Nel caso di specie, l’efficacia del provvedimento, viene meno se non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” i pignoramenti ex art. 72 bis già notificati prima della presentazione della dichiarazione di adesione derivanti da procedure ex art. 48 bis o 28 ter o relativi a pignoramenti di stipendi/salari, fitti e pigioni, ecc. per i quali i soggetti terzi stanno già effettuando versamenti periodici).

La “non prosecuzione” di azioni esecutive presso terzi già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, su richiesta del contribuente, dovrà essere comunicata al terzo.

Quesito n. 24 – (Odcec)

Vorrei sapere, nel caso in cui la situazione debitoria di un contribuente si sviluppi in più province o regioni, se bisogna presentare un’istanza separata per ciascuna provincia oppure per ciascuna regione.

Risposta

Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno degli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente.

Quesito n. 25 – (Odcec di Ancona)

La norma precisa che, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nulla viene specificato in merito ai c.d. interessi di maggior rateazione, per quanto riguarda i debiti attualmente rateizzati.
Tali importi possono essere oggetto di definizione agevolata oppure vanno comunque integralmente corrisposti (o eventualmente ricalcolati)?

Risposta: Non devono essere corrisposti gli interessi di dilazione riferiti alle cartelle oggetto di definizione agevolata.

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Altre chiarimenti li trovate nella Guida alla rottamazione delle cartelle di Equitalia (gratuita)

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1 commento

  1. Buon giorno. Vi espongo il mio problema, sono un artigiano ho eseguito dei lavori per una p. A. Con regolare fattura. Purtroppo avendo in corso la rottamazione delle cartelle non mi viene rilasciato il durc, di conseguenza non vengo pagato. L’ente a cui ho fatto i lavori mi richiede di certificare la rateizzazione del debito. Cosa devo fare a chi chiedere questa certificazione. La mi pratica la sta seguendo un patronato che si occupa di questi problemi. Grazie

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